il luogo approvato

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 Soggetti che possono richiedere l’autorizzazione

Luoghi diversi dalla dogana

Merci escluse

Gestione dei luoghi approvati

Presentazione della richiesta di approvazione

Organo competente al rilascio ed alla gestione dell’autorizzazione 

Presupposti e condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni

Utilizzo del deposito di temporanea custodia anche come luogo approvato

Presentazione delle dichiarazioni doganali

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento

 

 

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione (di seguito CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013

 

  • Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 del 28 luglio 2015 (di seguito RD), che integra il CDU in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni;

 

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 del 24 novembre 2015 (di seguito RE), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;

 

  • Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341/2015 del 17 Dicembre 2015 (di seguito RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il RD

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI PRESSO LE SEDI DELL’OPERATORE ECONOMICO

PROCEDURA ORDINARIA PRESSO LUOGO APPROVATO

 

 

 

 

 

La possibilità di ottenere un’autorizzazione da parte dell’Autorità doganale per poter svolgere le operazioni doganali senza dovere necessariamente presentare fisicamente la merce in uno “spazio doganale”, (ovvero un luogo delimitato e controllato ove le merci siano materialmente introdotte al fine di espletare le necessarie formalità), esisteva anche prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale dell’Unione.

La procedura allora prevista,  nell’ottica di semplificare l’espletamento delle formalità doganali, era quella relativa alle “ semplificate” . Tale facilitazione  consentiva  :

  1. che la dichiarazione delle merci, con vincolo al regime prescelto, avvenisse con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale poteva dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana
  2. di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell’interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme unionali si è reso necessario adeguare la disciplina alle previsioni contenute nel Codice doganale unionale [CDU – Reg.(UE) n. 952/2013], nel regolamento delegato [ RD – Reg. (UE) n. 2446/2015] e le regolamento di esecuzione [ RE – Reg. (UE) n. 2447/2015 ].

Oggi la presentazione delle merci può essere effettuata in dogana  o presso i luoghi approvati a disposizione dell’operatore, dando origine a due distinte , rispettivamente

 “ORDINARIA C/O DOGANA “ ed “ORDINARIA C/O LUOGO.

Di seguito ci occuperemo prevalentemente della procedura ordinaria presso luogo approvato.

Per una migliore trattazione della materia, si trascrivono, per le parti che interessano la materia da trattare, le principali disposizioni contenute nella normativa vigente :

 

                           art. 115  Reg. (UE) n. 2446/2015

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1,     del    codice)


  1. Un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  2. le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
  3. le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.


  1. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  2. a) le condizioni di cui all’articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all’articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
    b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del codice

 

 

Articolo 139  Reg. (UE) n. 952/2013

Presentazione delle merci in dogana

  1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:
  2. a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell’Unione;
  3. b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
  4. c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione.
  5. omissis…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti che possono richiedere l’autorizzazione

Con riguardo alla tipologia di operazioni da svolgere, i soggetti che intendano richiedere una autorizzazione ad operare presso luogo approvato all’import sono quelli espressamente previsti all’art. 139 CDU:

  • la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell’Unione;
  •  la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
  • la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione.

I soggetti che richiedono un’autorizzazione ad operare presso luogo approvato per il regime doganale dell’esportazione devono garantire che tale luogo sia idoneo all’effettuazione di controlli. La relativa istanza può essere presentata da:

  • dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) che effettuino con continuità operazioni di esportazione presso il luogo da approvare a condizione che siano in possesso del titolo giuridico per l’utilizzo del luogo per la presentazione delle merci (es: diritto di proprietà, contratto di locazione, comodato, contratto di servizio);

 

  • titolari di depositi doganali e di magazzini di temporanea custodia, società di gestione di nodi logistici (terminal ferroviari, autoporti, interporti, …) che mettono a disposizione dei dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) spazi per l’effettuazione dei controlli doganali.

 

 

La possibilità di essere autorizzati a operare al di fuori dei normali spazi doganali, ha senza dubbio favorito la correntezza delle operazioni doganali, riservando speciali vantaggi  agli Operatori Economici Autorizzati , in particolare di ottenere la prescritta autorizzazione prescindendo dalla verifica dei requisiti soggettivi, già accertati e validati nel corso della procedura autorizzativa AEO.

 

 

Luoghi diversi dalla dogana

L’Agenzia delle dogane, con proprie circolari esplicative, ha chiarito le condizioni ed i requisiti necessari per l’utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci.

In particolare ha  precisato che i luoghi autorizzati  svolgono la funzione:

  • di luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell’art. 139 CDU, come fossero dunque “uffici di ingresso” nel territorio doganale dell’Unione;

 

  • di luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di esportazione in ragione della definizione di “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) CDU.

 

 

 

 

 

Merci escluse

Sono escluse dalla procedura “ordinaria c/o luogo” le seguenti  merci :

  1. armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28 ottobre 1993;
  2. stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all’allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche;
  3. materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
  4. quadri ed oggetti di antiquariato, come definiti dall’allegato della Direttiva 93/7/CEE del Consiglio;
  5. esemplari (specimens) delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche.

 

I prodotti sottoposti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche sono ammessi alla procedura in parola solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95.

 

Per le operazioni oggetto di esclusione va utilizzata la dichiarazione “Ordinaria c/o dogana”.

 

 

 

Gestione dei luoghi approvati

I luoghi già censiti nelle  banche dati delle ex procedure domiciliate e nelle autorizzazioni ad operare in qualità di  destinatario autorizzato per il transito  sono stati automaticamente considerati come luoghi approvati validi per la presentazione della dichiarazione “Ordinaria c/o luogo” per i regimi all’import e all’export.

 

In proposito si rammenta che,  i luoghi compresi in  autorizzazioni ex art. 76, par. 1, lett. c) (procedure di domiciliazione), del previgente Reg. (CE) n. 2913/92 (CDC), svolgono  la funzione:

  • di luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell’art. 139 CDU;
  • di luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di  “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) CDU .

 

Per la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato sono stati ritenuti  validi i soli luoghi già autorizzati per tale regime. Tali luoghi sono considerati come luoghi approvati validi per la presentazione della dichiarazione di esportazione.

 

Per l’inserimento di nuovi luoghi approvati, i titolari di autorizzazioni (alla domiciliazione o alla semplificata transito) o i soggetti che, non essendo titolari di autorizzazioni della specie, intendano operare presso “luogo approvato” all’import e/o all’export, producono istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente.

L’istanza presentata da soggetti diversi da titolari di autorizzazioni (alla domiciliazione o alla semplificata transito)” va corredata da elementi che  giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare  e ne  escludano l’occasionalità .

 

 

Presentazione della richiesta di approvazione

La richiesta di approvazione di un luogo è presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale del richiedente .

Al completamento della relativa istruttoria, l’ufficio procede all’acquisizione dei dati relativi al titolare del luogo, unitamente agli estremi identificativi della istanza presentata e prosegue con l’acquisizione dei dati identificativi dei luoghi approvati. Il sistema rilascia in risposta un codice di identificazione associato al soggetto composto di 6 caratteri numerici e di un carattere alfanumerico di controllo (CIN)   e per ciascun luogo autorizzato un codice avente la medesima struttura .

Un luogo diviene “attivo” – e può quindi essere indicato in dichiarazione – solo dopo l’inserimento dei dati relativi alla garanzia (garanzia prestata o esonero dal prestare garanzia).

 

Organo competente al rilascio ed alla gestione dell’autorizzazione  

Si evidenzia, in via preliminare,  la riconducibilità dell’autorizzazione in questione tra i provvedimenti ai quali si applica la normativa nazionale stabilita in materia di procedimento amministrativo, tenuto conto della mancata inclusione di tale tipologia di atto nell’elenco delle “Customs Decisions”.

Questo inquadramento non osta, tuttavia, all’individuazione dell’organo competente all’adozione e alla gestione del provvedimento mutuando i criteri stabiliti dall’art. 22 CDU; ciò al fine di armonizzare e semplificare quanto più possibile, sia per gli operatori economici che per gli Uffici, l’iter procedurale volto

al rilascio delle autorizzazioni/decisioni (annoverabili o meno tra le “Customs Decisions”).  In tale ottica l’Agenzia delle dogane ha  elaborato il modello di  domanda, con le relative note esplicative (all. n.1 e 1-bis) e lo schema di autorizzazione (all. n.2) da utilizzare per il procedimento in esame.

Ciò premesso, quanto all’individuazione dell’organo competente a ricevere la richiesta e ad  adottare il provvedimento autorizzativo si chiarisce quanto segue.

 

1.1 Autorizzazione per l’approvazione di luoghi ricadenti nella competenza territoriale di un solo Ufficio delle dogane.

In caso di prima richiesta, competente a ricevere l’istanza e a rilasciare il  provvedimento autorizzativo è l’Ufficio delle dogane nel cui ambito territoriale il richiedente tiene o rende accessibile la contabilità principale ai fini doganali e in cui effettua almeno una parte delle operazioni.

L ’Ufficio procedente accerterà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli artt. 139 CDU e 115 RD per il rilascio del provvedimento richiesto.

 

1.2  Autorizzazione per l’approvazione di luoghi ricadenti nella competenza territoriale di più Uffici delle dogane.

Al fine di procedere alla valutazione complessiva del soggetto richiedente, esprimendo in un unico atto  la manifestazione di volontà dell’Amministrazione, e  in applicazione dei principi di economicità dell’azione amministrativa, si rendono parimenti applicabili, in questa situazione, i criteri e gli adempimenti indicati al punto 1.1 che precede.

Laddove i suddetti criteri siano riscontrati presso più Uffici delle dogane, la competenza ricadrà sull’Ufficio dove sono svolte il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo. Sarà, ovviamente, cura dell’Ufficio individuato alla stregua dei predetti criteri  richiedere prontamente ed acquisire in fase istruttoria endoprocedimentale – dagli altri Uffici doganali nel cui ambito territoriale si collocano luoghi di cui viene chiesta l’approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art.139 CDU – tutte le informazioni e le relative determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dei criteri e dei requisiti previsti dall’art. 115 RD per ciascun luogo interessato.  In particolare, gli Uffici delle dogane interpellati in ragione dei siti da approvare procedono ai sopralluoghi di rispettiva competenza al fine di acquisire gli elementi attestanti il possesso dei requisiti richiesti, comunicando le risultanze di tali interventi all’Ufficio delle dogane competente al rilascio dell’autorizzazione.  Tale procedura sarà seguita anche nel caso in cui gli Uffici interessati ricadano  nella competenza territoriale di altre Direzioni territoriali. In quest’ultima evenienza, l’Ufficio delle dogane competente informerà per conoscenza dell’iter avviato la propria Direzione e quella/e sovraordinate agli Uffici coinvolti.

 

Presupposti e condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni per la presentazione delle merci in arrivo nel territorio dell’UE presso luoghi diversi dall’Ufficio doganale è subordinato all’esistenza delle  condizioni sotto elencate.

Al fine del rilascio dell’autorizzazione è necessario, quindi :

  1. che le merci siano presentate dai soggetti previsti dall’art.139 CDU
  2. che sussistano i requisiti previsti dall’art. 115 RD, il quale a sua volta  richiama  quelli indicati dall’art.148, par. 2 e 3, CDU, e dall’art. 117 RD
  3. che sia esclusa l’occasionalità dell’utilizzo del luogo tenendo conto del volume delle operazioni;
  4. che  sia assicurata l’idoneità e la regolarità del titolo legittimante l’utilizzo del luogo/area  deputata alla presentazione delle merci;
  5. che il luogo approvato sia utilizzato esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l’espletamento delle formalità doganali;
  6. che il sito -dettagliatamente descritto anche attraverso un supporto documentale che  consenta  in maniera chiara e precisa l’individuazione del luogo o dell’area destinata in via esclusiva e permanente allo stesso operatore economico richiedente- sia tale da non generare commistioni con merci di altri soggetti, sia idoneo a ricevere e movimentare merci ed abbia i requisiti di sicurezza tali da garantirne la salvaguardia da possibili intrusioni;
  7. che sia costituita una idonea garanzia;
  8. che sia assicurato un ordinato svolgimento delle operazioni e siano consentiti adeguati controlli doganali. A tal fine si dovrà accertare l’esistenza di sistemi contabili idonei  a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce (per la quale è necessario indicare i dati relativi alla sua identificazione, al  precedente istituto doganale ed  alla dichiarazione finale di vincolo al regime con la relativa data, nonché a lasciarne adeguata traccia ;
  9. che siano utilizzati i vigenti istituti doganali nel rispetto delle disposizioni unionali ai fini dell’arrivo delle merci nel luogo approvato.

Nel corso dell’istruttoria, il competente Ufficio delle dogane, anche tramite apposito sopralluogo, verificherà la sussistenza delle  dette condizioni e,dopo aver effettuato gli accertamenti di competenza,  rilascerà l’autorizzazione  richiesta.

Nel caso in cui venga richiesta l’approvazione di un luogo da utilizzare esclusivamente per la presentazione delle merci in partenza da vincolare al regime dell’esportazione, in considerazione dei minori rischi correlati a questa fattispecie, saranno verificate soltanto  le condizioni relative alla continuità delle operazioni di esportazione presso il luogo, al possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo e all’idoneità dello stesso per l’effettuazione dei controlli.

 

E’ evidente che, nel caso in cui il luogo già approvato ai fini dell’arrivo della merce sia destinato successivamente anche alle operazioni per le merci in partenza,  l’autorizzazione già rilasciata è assorbente rispetto a tale evenienza mediante semplice integrazione nel provvedimento del nuovo utilizzo.

L’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione avrà anche cura di adottare apposito disciplinare per la regolazione nel dettaglio della gestione dell’autorizzazione da parte di un solo Ufficio  o, nel caso in cui siano coinvolti più Uffici delle dogane in ragione dell’ubicazione dei luoghi autorizzati, fornirà le indicazioni procedurali di carattere generale atte a garantire l’uniformità nella predisposizione dei disciplinari che saranno redatti a livello locale ed inviati in copia all’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Il controllo del regolare utilizzo delle autorizzazioni in parola è espletato a cura dell’Ufficio territorialmente competente sul luogo che  procederà periodicamente al riscontro del corretto uso dello stesso attraverso la verifica dei sistemi aziendali e dell’operatività, accertando il permanere delle condizioni che ne legittimano il mantenimento, anche procedendo al riscontro tra le partite di merce che risultano contabilmente a sistema e quelle rilevate fisicamente nel luogo approvato, volto a verificare il rispetto dell’obbligo di dichiarare le merci per il vincolo ad un regime entro il giorno successivo alla loro presentazione, tranne nei casi in cui sia stata disposta una visita conformemente all’articolo 140, par.2, CDU, come previsto dall’art.115, par.1, lett. b), RD.

La periodicità degli audit a posteriori è stabilita dall’Ufficio delle dogane competente sul luogo tenendo conto della  diretta conoscenza dell’operatività e del profilo soggettivo del soggetto autorizzato. Tale elemento è parametrato al grado di rischio del soggetto economico (AEO o non AEO), alla frequenza e alla tipologia delle operazioni effettuate, all’esito di precedenti controlli, ad eventuali segnalazioni di rischio, alle informazioni di qualunque tipo in possesso dell’Ufficio.

All’esito degli audit condotti, qualora l’Ufficio procedente sia diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 139 CDU,  ne comunicherà  i relativi esiti alla Struttura che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio anche ai fini della emanazione di eventuali  provvedimenti.

Risulta evidente che qualora dovessero emergere fatti o situazioni rilevanti o rischi imprevisti per i quali è necessario intervenire al di fuori del piano di audit a posteriori, gli Uffici delle dogane competenti sui luoghi autorizzati dovranno comunque effettuare una straordinaria attività di controllo.

Per i soggetti AEO,  qualora non sussistano elementi di rischio che comportino la necessità di un intervento più immediato, l’accertamento del corretto uso dell’autorizzazione al luogo approvato potrà avvenire in sede di riesame/monitoraggio con accesso, alle scadenze già stabilite nel piano di audit redatto per l’AEO, evitando la duplicazione degli accessi .

 

 

Utilizzo del deposito di temporanea custodia anche come luogo approvato

Per quanto concerne le modalità operative del deposito di temporanea custodia nel caso in cui lo stesso venga utilizzato anche come luogo approvato si richiamano  le disposizioni dell’art.115, par.1, ultimo capoverso, RD.

Laddove il luogo ove si intende operare ai sensi dell’art. 139 CDU è già autorizzato ai fini della gestione di strutture di deposito per la TC, l’ulteriore approvazione quale luogo per la presentazione delle merci non è necessaria.

In tale contesto, infatti, i requisiti previsti per l’istituto del luogo approvato sono stati già verificati nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione alla TC (art. 148, par.2 e 3, CDU) e, pertanto, non è necessario duplicare i relativi controlli preventivi per il rilascio dell’autorizzazione al luogo approvato.

Ne consegue che l’Ufficio delle dogane che ha rilasciato l’autorizzazione alla TC, previa richiesta di parte, provvederà ad integrare il relativo provvedimento, specificando che in tale luogo è possibile anche presentare le merci ai sensi dell’art. 115 RD.

 

Presentazione delle dichiarazioni doganali

Si rammenta che , di recente, per la presentazione delle dichiarazioni doganali, è stato introdotto, il c.d. “fascicolo elettronico – FE”, che consente di eseguire l’upload dei documenti a corredo delle dichiarazioni doganali, consentendo agli Uffici la “tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli.

Il FE e le nuove applicazioni di gestione delle dichiarazioni sono state progettati nella prospettiva del loro riutilizzo nell’ambito dello sdoganamento centralizzato nazionale.

Pertanto, allo stato attuale, è possibile  , nell’ambito della procedura ORDINARIA C/O LUOGO, procedere alla presentazione delle dichiarazioni CON o SENZA Fascicolo Elettronico .

 

 

“ORDINARIA C/O LUOGO” – PRESENTAZIONE SENZA FE

Nel caso in cui il dichiarante non ha manifestato la volontà di avvalersi della presentazione del FE, valorizzando nella dichiarazione doganale l’apposito campo, nulla è mutato riguardo la presentazione dei documenti di accompagnamento. Tuttavia, in caso di dichiarazione doganale selezionata per il controllo (non svincolabile) il dichiarante invia per posta elettronica, all’ufficio competente, il relativo “Fascicolo elettronico Light”, composto non necessariamente da documenti formati o prodotti secondo le regole stabilite dalla vigente normativa e che, pur non potendosi considerare valido ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti, consente di introdurre semplificazioni nei processi doganali.

 

“ORDINARIA C/O LUOGO” – PRESENTAZIONE CON FE

Il dichiarante si impegna  alla presentazione del fascicolo elettronico (FE), in caso di selezione della dichiarazione per un controllo. Dopo l’invio della dichiarazione telematica, il dichiarante riceve gli estremi di registrazione della dichiarazione e con successivo messaggio la comunicazione di svincolata/non svincolabile. Il dichiarante, per il tramite del sottoscrittore, può consultare sul portale il canale di controllo selezionato dal CDC e lo stato dei controlli in carico ad altre amministrazioni.

 

Vidimazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale  

I certificati, le  licenze i , nulla osta e ogni altro documento che richiede la vidimazione e/o lo scarico devono essere presentati all’ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento.  L’informazione relativa alla necessità di effettuare la  vidimazione e/o lo scarico presso la dogana di un documento di accompagnamento è consultabile sulla   TARIC utilizzando le funzioni certificati/comunitari e certificati/nazionali.

In conclusione, si può affermare che l’espletamento delle formalità in “procedura ordinaria c/o luogo” permette di beneficiare delle seguenti facilitazioni:

  • trasmissione H24  – 7 giorni su 7 per le dichiarazioni con firma digitale di:
    • import (msg IM);
    • export e di export abbinata a transito (msg ET); o transito (msg ET);
  • ricezione immediata dell’indicazione se l’operazione è svincolata o non svincolabile, per l’effettuazione di eventuali controlli;
  • disponibilità immediata sul portale dell’Agenzia del canale di controllo determinato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC);
  • in caso di utilizzo di FE  : colloquio via portale tra dogana e dichiarante per l’esecuzione dei controlli.

 

Gennaro d’acunto

Luigi nottola

giannigargano

 

 

 

 

 

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