Le Entrate e l’autofattura per estrazione da deposito iva

naomi-campbell-1L’agenzia delle Entrate si è pronunziata sul quesito postole alla modalità di emissione dell’autofattura per l’estrazione della merce da un deposito iva da parte dello spesso soggetto che l’aveva introdotta.

Il quesito era stato posto dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali all’Agenzia delle Entrate e, dal sottoscritto insistentemente alla Direzione Interregionale per la Campania e la Calabrie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qui di seguito le soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate:

  1. in caso di estrazione dal deposito Iva di beni immessi in libera pratica da parte dello stesso soggetto che ve li ha introdotti senza cessioni o lavorazioni durante il periodo di giacenza, l’autofattura di cui all’articolo 50 bis, comma 6, del DL 331/93, potrà essere emessa in modalità analogica (leggi:cartacea) ovverò in modalità elettronica a scelta di colui che estrae. La modalità analogica di emissione dell’autofattura prevede che le prestazioni di servizi, eventualmente rese nel deposito aventi ad oggetto i beni stessi, devono essere assoggettate ad Iva e non essere incluse nella base imponibile dell’autofattura;
  2. nel caso in cui la base imponibile dell’autofattura comprenda anche le prestazioni di servizi rese nel deposito e non assoggettate ad iva, ma ritenute non imponibili ai sensi dall’articolo 50 bis, lettera h, del DL 331/93, la autofattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico

gianni gargano

 

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