gli atti contestuali penalizzano il processo
Oggi sono veramente incavolato: per l’ennesima volta la dogana ha emesso due distinti atti: uno per il recupero dei diritti, fatti pari, ad esempio, a 100.000 euro e uno per l’eterna e immodificabile sanzione di Euro 30.000 (art.. 303 ovviamente e mitico)
Sorvolando con la massima leggerezza, per motivi attribuibili a pareri dati da dotti depositari della “verità” , si dimentica che, a norma dell’articolo 17 del d.gls 472/97, i diritti e le sanzioni relative possono essere irrogate con un unico atto impugnabile eventualmente in un unico ricorso ove sono dovuti i contributi unificati solo per i diritti (e non anche sulla sanzione).
Con risparmio del diritto unificato e con discussione del ricorso in un’unica udienza.
Invece si continua a notificare – sebbene contestualmente – due atti : l’avviso di rettifica e l’atto di contestazione con la conseguenza che – considerati i diritti pari ad Euro 100.000 – l’avviso di rettifica dovrà essere impugnato nei termini e modi ordinari corrispondendo il diritto unificato di Euro 500,
mentre la sanzione di Euro 30.000 dovrà essere impugnata con il sistema del reclamo con il pagamento del diritto unificato di Euro 250 e l’attesa dei 90 giorni prima del deposito in commissione quando, cioè il ricorso per l’avviso di rettifica sarà già stato deciso.
il processo si sarà così scomposto in almeno due parti con conseguenze anche sui giudicati e i costi per diritti unificati saranno lievitatati.
E’ il caso di dare piena attuazione all’articolo 17 del d,lgs 472/97 per poter instaurare un unico processo..
gianni gargano
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