Le novità in tema di manifesto elettronico

Secondo quanto riportato nel Manuale del Transito – parte IV – par. 3.10.2 – aggiornato lo scorso dicembre – l’utilizzo del regime di transito unionale è obbligatorio per il trasporto di merci non unionali su navi in servizio regolare di trasporto marittimo.

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Per servizio regolare di trasporto marittimo si intende un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti situati nel territorio doganale dell’Unione, non fanno scalo in nessun porto al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell’Unione, né effettuano alcun trasbordo di merci in mare (cfr. art. 120 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446).

Sempre nel Manuale del Transito si legge al punto 3.1.4 della Parte IV:

Se la società di navigazione effettua un servizio regolare non è necessario dimostrare la posizione unionale delle merci trasportate a bordo della nave autorizzata.

NOTA: le merci non unionali e, in alcuni casi anche le merci unionali, trasportate a bordo della nave autorizzata devono circolare in regime di transito (normale o semplificato) T1 o T2F (TF).

Viceversa alle merci presenti a bordo di navi estere in arrivo nei porti dell’Unione europea, non si applica la presunzione di cui all’articolo 153 del CDU[1], in quanto si tratta di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale e devono essere presentate all’autorità doganale al loro arrivo nel porto di destinazione, rispettando le disposizioni di cui agli artt. 133 e ss. del CDU.

Pertanto l’obbligo di vincolare la merce in arrivo dall’estero al regime del transito unionale sussiste solo se la stessa viene trasbordata su una nave in servizio regolare di trasporto marittimo tra due porti dell’Unione e solo per il tragitto tra i suddetti porti.

Sempre in tema di transito unionale con la nota 255158/RU del 05/03/2018 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in ordine alle previsioni di cui all’articolo 89, par. 8 del CDU[2], in base al quale non è richiesta una garanzia per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell’Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell’ETD, cioè si avvalga di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l’appuramento del regime (art. 233, par.4, lett. e) del CDU).

Analogamente alle altre semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione.

La predetta procedura semplificata dell’ETD sarà in vigore dal 1 maggio 2018 e sostituirà le semplificazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RDT).

Per comodità di lettura si trascrive uno stralcio del predetto manuale riguardante, appunto, l’utilizzo del documento di trasporto elettronico quale dichiarazione di transito.

Il documento di trasporto elettronico (ETD) (per esempio un manifesto elettronico delle merci o altro documento) è un documento, redatto dalla società di navigazione al momento della partenza della nave, che certifica le merci effettivamente caricate a bordo. Pertanto, ai fini del transito tale documento funge da dichiarazione di transito, purché contenga i dati di cui all’allegato B del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 e all’allegato B del Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015.

Per consentire alle autorità doganali di individuare la posizione delle merci, occorre indicare nell’ETD uno dei seguenti codici a livello di articolo:

Codice Transito unionale
 T1  Merci vincolate al regime di transito esterno T1
 T2F  Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali versoun’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all’articolo 188, paragrafo 1, dell’AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione di cui all’articolo 188, paragrafo 2, dell’AD
 C  Merci unionali non vincolate ad un regime di transito
 TD  Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell’ammissione temporanea23
 X  Merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice

L’ETD è trattato come una dichiarazione di transito solo se è indicato almeno uno dei codici “T1” o “T2F”. Se nessuno di questi codici è indicato nell’ETD, indipendentemente dagli altri codici summenzionati, l’ETD può essere utilizzato come documento di trasporto elettronico, ma non come dichiarazione di transito.

Qui di seguito, alcuni esempi di utilizzo dei suddetti codici ripresi dal manuale del transito in commento.

Esempio 1

Merci unionali sono trasportate con servizio regolare tra Francia e Germania.

Francia – Germania  si indica il codice “C” sull’ETD

 

Esempio 2

Merci unionali vengono esportate dall’Irlanda verso un paese terzo (la Cina). In Irlanda le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci sono trasportate con servizio regolare verso i Paesi Bassi, dove escono dall’Unione.

Irlanda – Paesi Bassi – Cina  si indica il codice “X” sul manifesto tra Irlanda e Paesi Bassi.

 

Esempio 3

Merci non unionali arrivano da un paese terzo (il Canada) in Portogallo e vengono trasportate con servizio regolare in Spagna.

Canada – Portogallo – Spagna si indica il codice “T1” sul manifesto tra Portogallo e Spagna.

 

Esempio 4

Spedizione di merci unionali con servizio regolare dalla Spagna verso un territorio fiscale speciale (Isole Canarie).

Opzioni:

  1. Spagna – Isole Canarie si indica il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito
  2. Spagna – Isole Canarie si indica il codice “C” sull’ETD

 

Esempio 5

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare tra due territori fiscali speciali dello stesso Stato membro (Francia: Guadalupa e Mayotte).

Opzioni:

  1. Guadalupa – Mayotte si indica il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito
  2. Guadalupa – Mayotte si indica il codice “C” sull’ETD

 

Esempio 6

Merci unionali soggette ad accisa vengono esportate dalla Croazia verso un paese terzo (il Giappone). In Croazia le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci sono trasportate con servizio regolare in Grecia, dove escono dall’Unione.

Croazia – Grecia – Giappone si indica il codice “X” sull’ETD tra Croazia e Grecia.

 

Esempio 7

Merci unionali soggette ad accisa28 vengono esportate dall’Italia verso un paese terzo (l’India). A Trieste (Italia) le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata. Le merci vengono trasportate con servizio regolare a Genova (Italia), dove escono dall’Unione.

Trieste – Genova – India  si indica il codice “X” sull’ETD tra Trieste e Genova.

 

Esempio 8

Merci unionali soggette ad accisa vengono trasportate con servizio regolare dalla Romania verso la Bulgaria. Le merci rimangono in regime di sospensione dall’accisa nel sistema EMCS.

Romania – Bulgaria si indica il codice “C” sull’ETD

 

Esempio 9

Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Bielorussia). In Danimarca le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l’uscita è confermata. Ha inizio il regime TIR. Le merci sono trasportate con servizio regolare in Polonia, dove continuano su strada il loro viaggio verso un paese terzo in regime TIR.

Danimarca – Polonia – Bielorussia si indica il codice “TD” sul manifesto tra Danimarca e Polonia. Si prosegue in regime TIR con destinazione in Bielorussia.

 

Esempio 10

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Portogallo su strada.

Opzioni:

  1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna – Portogallo si indica il codice “C” o “T2F” sull’ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il regime di transito normale (“T2F” – NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo.
  2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna – Portogallo: si indica il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito tra Isole Canarie e Spagna e il regime di transito normale (“T2F”- NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo.

 

Esempio 11

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Italia con servizio regolare.

Opzioni:

  1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna – Italia si indica il codice “C” sull’ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia.
  2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna – Italia si indica il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito tra le Isole Canarie e la Spagna e il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito tra la Spagna e l’Italia.

 

Esempio 12

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna.

Opzioni:

1) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna si indica il codice “C” sull’ETD

2) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) – Spagna si indica il codice “T2F” sull’ETD come dichiarazione di transito.

Giovanni Gargano

Francesco Pagnozzi

[1] Articolo 153 CDU

Presunzione di posizione doganale delle merci unionali

  1. Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.

……

[2] “1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

…..

  1. Non è richiesta una garanzia:
  2. d) le merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell’Unione.

…..”.

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