Ora anche in dogana il ravvedimento operoso si può fare anche dopo il processo verbale di constatazione

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Fino Al 31.12.2015 era previsto, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’istituto dell’adesione ai PVC (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97) il quale prevedeva la possibilità per il contribuente di prestare acquiescenza ai rilievi mossi nei verbali beneficiando della riduzione ad un quinto delle sanzioni relative alle violazioni constatate.

Tale possibilità non era prevista, se non in via marginale (ad esempio in caso di riscontrata irregolarità per il settore dell’ IVA Intra o Plafond) per i tributi doganali.

Dal 01.01.2016[1] l’istituto dell’adesione ai PVC è stato abrogato e, di fatto, sostituito dall’ampliamento delle possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/97.

Infatti con la Legge n. 190/14, articolo 1, comma 637, è stato modificato il citato articolo 13 mercè l’aggiunta del comma 1 ter con il quale è stato disposto che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui ala comma 1[2], primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento……

Di fatto con la riportata modifica il legislatore, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ha consentito al contribuente di “ravvedersi” anche dopo la constatazione della violazione ovvero dopo l’inizio di accessi ispezioni e verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento delle quali egli abbia avuto notizia, ma in ogni caso prima della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, ovvero di contestazione della sanzione.

In tale ipotesi il contribuente potrà ravvedersi, pagando i maggiori tributi richiesti e i relativi interessi (ovvero dovrà porre in essere gli adempimenti omessi) e regolarizzando la violazione mediante il pagamento di un quinto del minimo della sanzione prevista.

In effetti l’istituto del ravvedimento operoso in parola nasce come istituto spontaneo mediante il quale il contribuente, accortosi autonomamente dell’errore commesso, può porvi rimedio beneficiano di una riduzione della sanzione.

Questa possibilità attualmente resta ancora in piedi.

La novità, in vigore dal 01.01.2015 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sta nella circostanza che oggi il contribuente potrà farvi ricorso anche qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero sia stato notificato il processo verbale di constatazione ma, in ogni caso, prima che gli sia stato notificato un atto impugnabile.

Dal 03.12.2016, con la modifica apportata dall’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la possibilità di ravvedersi dopo l’inizio di accessi ispezioni o verifiche, ovvero dopo la notifica di un processo verbale di constatazione è stata estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In dogana, prima dell’inizio delle verifiche ovvero della constatazione della violazione c’e sempre stata, c’è ancora, la possibilità di regolarizzare gli errori riguardanti gli elementi dell’accertamento doganale, a costo zero, senza corrispondere, cioè, alcuna sanzione, chiedendo spontaneamente la revisione dell’accertamento ex articolo 11 del d.lgs. 374/90.

E ciò perché ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 27/12/97, n. 449, in caso di revisione dell’accertamento a richiesta di parte non è dovuta alcuna sanzione.

Pertanto il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso ha ragion d’essere, in dogana, solo dopo la notifica di un processo verbale di constatazione ovvero dopo che il contribuente abbia avuto notizia dell’inizio dell’attività di accertamento.

Anche in ambito doganale dopo la notifica degli avvisi di pagamento o di atti di accertamento ovvero di atti di contestazione della sanzione, non sarà più possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui si discorre, ma soltanto a quello della definizione agevolata di cui agli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/97 (un terzo della sanzione irrogata) certamente più sfavorevole.

Ancora occorre soffermarsi sul disposto dell’articolo 7, comma 4 del d.lgs. n. 472/97 il quale prevede che  qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo, per poter il contribuente, valutare i rimedi esperibili a fronte della violazione constatata.

In particolare è necessario che il contribuente sia informato in tempo utile già nel processo verbale di constatazione e in ogni caso prima della notifica degli atti definitivi:

  1. Della norma violata e della corrispondente norma sanzionatoria;
  2. Dei minimi e massimi edittali della sanzione relativa alla violazione;
  3. Se ricorrano o meno ed, eventualmente, in quale misura, le condizioni per riconoscere la riduzione della sanzione fino alla metà (articolo 7, comma 4, d.lgs. 472/97).

La mancata indicazione nel processo verbale di constatazione della ricorrenza della condizioni che danno eventualmente diritto alla riduzione della sanzione indicata al punto sub 3), costituisce una violazione del diritto alla difesa del contribuente il quale non potrà che ravvedersi sull’importo non ridotto.

Notificatogli l’atto definitivo non potrà che presentare ricorso in Commissione a rischio di dover corrispondere la sanzione intera, in caso di esito sfavorevole, ovvero prestare acquiescenza all’atto di contestazione corrispondendo il terzo in via agevolata.

Sul punto si osserva che, come chiarito dalla Guardia di Finanza nella circolare n. 1/2008 il processo verbale ha la triplice funzione di:

  1. documentare in maniera organica i controlli svolti e le metodologie adottate e compendiare le relative risultanze, principalmente con riferimento alle proposte di recupero a tassazione formulate e alle corrispondenti violazioni e sanzioni;
  2. porre formalmente a conoscenza del contribuente controllato di tutto quanto precede, anche al fine di porlo nelle condizioni di assumere le iniziative a difesa ritenute opportune;
  3. porre in condizioni il competente ufficio di avviare, ove necessario, le procedure per la rettifica della dichiarazione, l’accertamento e la liquidazione delle imposte dovute, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni e il calcolo degli interessi eventualmente dovuti in ordine alle imposte non pagate.

Ne deriva che il contribuente, come detto, dovrà essere informato anche dell’eventuale ricorrenza alla fattispecie oggetto del verbale delle circostanze attenuanti previste dal comma 4° dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97.

A tal fine è opportuno che, nel caso in cui i verbalizzanti non indichino nel processo verbale di constatazione se ricorrano o meno le richiamate circostanze attenuanti, il contribuente lo richieda espressamente, facendo riportare, ad esempio, la seguente dicitura nel PVC:

^^^^^

Ai fini della determinazione della sanzione di cui all’articolo ___ (es. 303 del TULD) si chiede che Codesto Ufficio valuti la possibilità della sua riduzione fino alla metà del minimo, così come previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del D.lgs. 472/97. Ciò anche in considerazione che prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione, è possibile definire la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso. Laddove, invece, notificato l’avviso di Rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione il ravvedimento operoso risulta precluso restando possibile soltanto la definizione agevolata del terzo, più sfavorevole.

La richiesta è motivata dalla circostanza che l’importatore non può ritenersi “recidivo” per non aver nei tre anni antecedenti da data della importazione incorso in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti e la sanzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere l’esito della indicata richiesta di riduzione della sanzione in tempo utile a consentirgli l’eventuale ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/97.

^^^^^

Va da sé che il contribuente dovrà sollecitare l’Ufficio doganale competente affinché risponda in tempo utile per consentirgli di ravvedersi prima della notifica dell’avviso di rettifica dell’accertamento, ovvero dell’atto di contestazione della sanzione.

Per quanto riguarda l’aspetto pratico della vicenda, in caso di constatazione della violazione, ovvero di accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente può prestare acquiescenza alle pretese dell’Ufficio, procedendo al pagamento dei tributi richiesti, dei relativi interessi e della sanzione ridotta nelle seguenti misure:

– 1/9 se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore (articolo 13, 1° comma, lett. a bis);

– 1/8 se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dalla data dell’omissione o dell’errore (articolo 13, 1° comma, lett. b);

– 1/7 se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro due anni dalla data dell’omissione o dell’errore (articolo 13, 1° comma, lett. b bis );

– 1/6 se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo due anni dalla data dell’omissione o dell’errore (articolo 13, 1° comma, lett. b ter).

Infine sempre analizzando l’aspetto pratico della vicenda si rappresenta che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Finanze del 7 agosto 1998, il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17 comma 2, …., del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (leggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), è eseguito secondo le consuete modalità, presso gli uffici cassa delle dogane competenti.

Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z20.

Per cui il contribuente che si vorrà avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso dovrà farne espressa richiesta al competente ufficio doganale e provvedere al pagamento di quanto dovuto secondo le modalità in vigore.

A titolo esemplificativo si riportano, qui di seguito, alcuni fac-simile di istanze.

Fac-simile di istanza contenente, sia la richiesta di riduzione della sanzione ex articolo 7, 4° comma, del D.Lgs. 472/97, sia la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana non abbia già comunicato l’applicabilità del richiamato 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97.

 

 

XXXXX S.r.l.

 

 

Spett.le Ufficio delle Dogane di ______

Via _____________

____ ____________ (___)

Oggetto: Processo verbale di constatazione (o altro documento equipollente) del ______2017 – IMA n. ______ A del __.__.___ emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il _______, C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________,

PREMESSO

  • con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione: ……………………..;
  • che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD, da un minimo di Euro 30.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00;

CHIEDE

a Codesto Spettabile Ufficio, previa valutazione dell’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui al 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo, di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

La richiesta è motivata dalla circostanza che la società XXXXX S.r.l. non può ritenersi “recidiva” per non essere nei tre anni antecedenti da data della importazione incorsa in altra violazione della stessa indole e appare manifesta la sproporzione tra l’entità dei tributi richiesti (Euro 4.500,00) e la sanzione.

A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta.

Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.

Infine, il sottoscritto, chiede di a Codesto Ufficio di voler far conoscere le proprie decisioni in tempo utile (cioè prima del _______) a consentirgli il ricorso al richiamato istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Con perfetta osservanza.

_____________, lì _______

XXXXX S.r.l.

(Il legale rappresentante)

_______________

 

 

Fac-simile di istanza contenente, solo la richiesta di regolarizzare la violazione facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Da utilizzare nell’ipotesi in cui la Dogana abbia già comunicato l’applicabilità, o meno, del richiamato 4° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. 472/97.

XXXXX S.r.l.

 

Spett.le Ufficio delle Dogane di ______

Via _____________

____ ____________ (___)

 

Oggetto: Processo verbale di constatazione (o altro documento equipollente) del __ __ 2017 – IMA n. ______ A del __.__.2016 emessa dalla Dogana di ____________ – Istanza di riduzione della sanzione ex art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472/97 e di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Il sottoscritto ____________ ____________, nato a ____________ il _______, C.F. ____________, in qualità di legale rappresentante della società XXXXX S.r.l., con sede in ________ alla Via ________, ___, C.F. / P.I. ________,

PREMESSO

  • con il processo verbale di accertamento suppletivo e di rettifica in oggetto Codesto Ufficio ha constatato la seguente violazione: ……………………..;
  • che nel citato processo verbale è stato indicato che per la violazione constatata è prevista la sanzione di cui all’articolo 303, 3° comma, lettera e), del TULD;
  • che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 15.000,00; oppure
  • [che Codesto Ufficio ha comunicato che alla fattispecie in esame non è applicabile il disposto del 4° comma dell’articolo 7, del D.Lgs. 472/97, per cui la sanzione minima è stata determinata in Euro 30.000,00;]

CHIEDE

a Codesto Spettabile Ufficio di definire la presente violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

A tal fine prega la cortesia di Codesto Spettabile Ufficio di determinare l’importo dovuto a titolo di sanzione ridotta.

Il sottoscritto, inoltre, si dichiara disponibile a versare i maggiori diritti richiesti ed i relativi interessi.

Con perfetta osservanza.

_____________, lì _______

XXXXX S.r.l.

(Il legale rappresentante)

_______________

 

[1] Dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014).

[2] “La sanzione e’ ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

…”

Gianni Gargano

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