deposito iva – limiti alla responsabilità del gestore
In attesa di chiarimenti ufficiali, come sempre è partita la gara sull’interpretazione delle novità in tema di depositi Iva a seguito del DM del 23 febbraio 2017, pubblicato il successivo 17 marzo.
Il decreto ha sciolto la riserva contenuta nel 6°comma dell’articolo 50 bis del DL 331/93 il quale prevedeva che fino alla sua emanazione l’imposta dovuta dai soggetti che estraevano i beni da un deposito Iva – comunque introdotti – avrebbe dovuto essere assolta mediante versamento con mod. F24 – da eseguirsi a cura del depositario responsabile in solido.
A questa regola generale faceva (e fanno ancora) eccezione l’estrazione di beni introdotti a seguito di acquisti intracomunitari.
Pubblicato il decreto la novità sta che per l’estrazione di beni introdotti ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 50 bis del DL 331/93 l’imposta è assolta – previa eventuale prestazione di garanzia – ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/72 e, cioè, con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge) e non più con il versamento materiale con F24.
Il versamento materiale dell’imposta dovrà eseguirsi soltanto per l’estrazione dei beni introdotti in deposito iva ai sensi del 4° comma – lettera c) dell’articolo 50 bis attualmente vigente (cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito iva). Solo e soltanto in questa ipotesi l’imposta dovrà essere materialmente pagata dal depositario per conto del soggetto che procede all’estrazione con il quale è responsabile in solido dell’eventuale mancato versamento.
Ferma restando, infine, la responsabilità da sempre prevista a carico del depositario dal comma 8 dell’articolo 50 bis, altre ipotesi di responsabilità solidale del depositario non sono state introdotte neppure dal DM in commento.
gianni gargano
francesco pagnozzi
vincenzo guastella
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