Depositi Iva – L’atteso decreto – primi commenti
Parliamo del decreto ministeriale 27 marzo 2017 che riguarda soltanto le operazioni di immissione in libera pratica di beni introdotti in deposito Iva poste in essere ai sensi del 4°comma, lettera b) dell’art. 50 bis del DL 331/93.
Per questi beni resta la vecchia garanzia prevista proprio al comma 4, lettera b), dell’ art. 50 bis DL 331/93 da svincolarsi secondo le note modalità (presentazione registri e autofatture).
E’ stato ripristinato, per quelle operazioni – il vecchio “reverse charge” (doppia registrazione).
E di nuova istituzione la prestazione di una nuova garanzia da prestarsi da parte dei soggetti che intendono utilizzare il deposito Iva.
Ne sono esclusi:
- I soggetti che estraggono la merce dopo averla essi stessi introdotta ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50 bis DL 331/93;
- I soggetti che abbiano acquistato beni all’interno del deposito ivi introdotti dal cedente ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50 bis del D.L. 331/93 e che posseggano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto in commento o che siano AEO. I primi devono rilasciare al depositario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il depositario trasmetterà all’Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.
Gli altri soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2) dovranno prestare per sei mesi una garanzia a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo corrispondente all’imposta dovuta all’estrazione. Di essa copia dovrà essere consegnata al depositario
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