Depositi Iva – L’atteso decreto – primi commenti

10330493_4261783599653_1960088411054635365_nParliamo del decreto ministeriale 27 marzo 2017 che riguarda soltanto le operazioni di immissione in libera pratica di beni introdotti in deposito Iva poste in essere ai sensi del 4°comma, lettera b) dell’art. 50 bis  del DL 331/93.

Per questi beni resta la vecchia garanzia prevista proprio al comma 4, lettera b), dell’ art. 50 bis DL 331/93 da svincolarsi secondo le note modalità (presentazione registri e autofatture).

E’ stato ripristinato, per quelle operazioni – il vecchio “reverse charge” (doppia registrazione).

E di nuova istituzione la prestazione di una nuova garanzia da prestarsi da parte dei soggetti che intendono utilizzare il deposito Iva.

Ne sono esclusi:

  • I soggetti che estraggono la merce dopo averla essi stessi introdotta ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50 bis DL 331/93;
  • I soggetti che abbiano acquistato beni all’interno del deposito ivi introdotti dal cedente ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50 bis del D.L. 331/93 e che posseggano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto in commento o che siano AEO. I primi devono rilasciare al depositario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il depositario trasmetterà all’Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

Gli altri soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2) dovranno prestare per sei mesi una garanzia a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo corrispondente all’imposta dovuta all’estrazione. Di essa copia dovrà essere consegnata al depositario

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