cose da pazzi! La riduzione della sanzione e il ravvedimento sarebbero agevolazioni

1008857_3881118963275_1623574527_oMi hanno appena detto che due “agevolazioni”  non le possono dare!

Ma quali agevolazioni!

Sono diritti e pure diversi.

La riduzione fino  alla metà della sanzione prevista al comma 4 dell’articolo 7 del d.lgs. 472/97 sta nel diritto del contribuente  che l’amministrazione valuti se ricorrano o meno le condizioni per concederla. Stiamo nell’ambito della determinazione dell’entità della sanzione.

Tutt’altro è il ravvedimento operoso dove la volontà dell’amministrazione non c’entra. Si tratta di un diritto soggettivo inviolabile del contribuente.

Perciò nessuna agevolazione:

– la riduzione della sanzione non è un’agevolazione che mai potrebbe concedere l’Amministrazione a chicchessia. E’ il riconoscimento di una situazione di fatto cui corrisponde, anche in questo caso  un diritto soggettivo;

– il ravvedimento operoso, poi ……..neanche a parlarne

gianni gargano

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