cose da pazzi! La riduzione della sanzione e il ravvedimento sarebbero agevolazioni
Mi hanno appena detto che due “agevolazioni” non le possono dare!
Ma quali agevolazioni!
Sono diritti e pure diversi.
La riduzione fino alla metà della sanzione prevista al comma 4 dell’articolo 7 del d.lgs. 472/97 sta nel diritto del contribuente che l’amministrazione valuti se ricorrano o meno le condizioni per concederla. Stiamo nell’ambito della determinazione dell’entità della sanzione.
Tutt’altro è il ravvedimento operoso dove la volontà dell’amministrazione non c’entra. Si tratta di un diritto soggettivo inviolabile del contribuente.
Perciò nessuna agevolazione:
– la riduzione della sanzione non è un’agevolazione che mai potrebbe concedere l’Amministrazione a chicchessia. E’ il riconoscimento di una situazione di fatto cui corrisponde, anche in questo caso un diritto soggettivo;
– il ravvedimento operoso, poi ……..neanche a parlarne
gianni gargano
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