I nuovi depositi Iva di che sesso sono e che vita avranno?

10372001_4295525043168_813952055326187547_nNon ho letto niente fino a questa mattina.

Praticamente fino ad ora. Scrivo di getto. Senza pensarci tanto.

Dunque i depositi iva sono cambiati.

In breve:

la lettera c) del comma 4 dell’articolo 50 bis del DL 331/93, che prima consentiva che le cessioni nei confronti di soggetti comunitari si considerassero eseguite mediante consegna nel deposito Iva, ora consente che siano effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, “le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva”. Attenzione : di tutti i beni, anche quelli nazionali.

E si!

Perché la disposizione or ora commentata va letta unitamente ad altre due novità della stessa rilevanza e che sono l’abrogazione della lettera d) dello stesso comma 4 del DL n. 331/93 (cessioni di beni elencati nella tabella A BIS del DL 331/93 rame – zinco …….) che sta a conferma che, ora, tutti i beni nazionali possono essere introdotti – senza pagamento dell’imposta – nel deposito Iva e, ancor di più, con il fatto che nel deposito Iva restano consentite le cessioni di beni in essi custoditi (condizione prevista dalla lettera e) del comma 4 dell’articolo 50 bis in commento, che non è stata abrogata).

Di fatto, così istituito, il deposito Iva può considerarsi una specie di “deposito franco”, sebbene soltanto ai fini Iva, nel quale introdurre la merce nazionale affinché venga custodita dal depositario e nel quale, tutte le cessioni poste in essere durante la giacenza della merce in deposito, non sono soggette all’imposta per il disposto della lettera e) del comma 4 dell’articolo 50 bis. L’imposta dovrà essere pagata alla fine, quando la merce sarà estratta per l’immissione in consumo (e dal soggetto che procederà all’estrazione), salvo che non sia esportata ovvero oggetto di cessione intracomunitaria.

Il legislatore ha valutato l’impatto di questa novità?

Oppure, ossessionato com’era dal reverse charge, si ritiene soddisfatto dall’averlo azzoppato?

Certamente, infatti, tutti già avranno osservato e conoscono la rilevante novità della modifica del comma 6 dell’articolo 50 bis del DL 331/94 ove è stata previsto che all’estrazione per l’immissione in consumo l’imposta venga materialmente versata con F24 e la responsabilità solidale del depositario.

E ciò anche quando la merce sia stata introdotta in deposito a seguito di immissione in libera pratica (comma 4, lettera b) del DL 331/93), così di fatto creando disparità tra  merce comunitaria e merce comunitaria  ( perché tale è quella immessa in libera pratica).

Che fine farà il traffico?

Slovenia, Austria, Olanda, Francia, Romania, Albania, Germania………………………………………………………………………………che faranno?

I loro regimi 42.

I nostri porti chiuderanno.

Ai posteri l’ardua sentenza.

gianni gargano

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