C’era una volta l’articolo 8, 1° comma, lettera b) del DPR n. 633/72

167966_1479926932086_1651186195_942685_5974911_nL’art. 8 1° comma lettera b) DPR 633/72 stabilisce che costituiscono cessioni all’esportazione

“le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aereomobili da turismo o di qualsiasi mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità Economica Europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale sull’esemplare della fattura.”

La norma disciplina le cessioni all’esportazione caratterizzate dalla circostanza che la merce viene consegnata al  cessionario presso la sede del cedente o presso altro luogo da questi designato. Il cessionario non residente provvede, quindi, a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente italiano, curandone direttamente il trasporto all’estero, ed interessandosi delle formalità doganali nel Paese di esportazione (Italia).

Queste cessioni non sono imponibili se:

–          l’acquirente è un operatore economico e non un consumatore finale;

–          i beni sono esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale;

–          l’esportazione è eseguita entro novanta giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente.

Il legislatore subordina il beneficio della non imponibilità dell’operazione alla condizione che il cedente nazionale acquisisca la prova che l’esportazione dei beni sia eseguita nel termine perentorio sopra indicato.

La previsione era (prima della definizione di esportatore data dal nuovo Codice Doganale) che la bolletta di esportazione fosse intestata al soggetto “terzo” che ritirate le merci, le conduceva fuori della UE-

Infatti l’Amministrazione finanziaria ha, in varie occasioni, precisato che, con riferimento alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, laddove il cedente non sia in grado di provare che il bene ha effettivamente lasciato il territorio comunitario, l’operazione perde il carattere di non imponibilità, diventando fin dall’origine, operazione imponibile.

In tal caso, in assenza della prova dell’avvenuta esportazione dei beni nei termini di legge, scatterà automaticamente la presunzione dell’immissione in consumo nello Stato.

Da quanto detto ne discende che, nel caso in cui il cedente nazionale non riceva, nel termine di novanta giorni dalla consegna della merce, una copia della fattura emessa munita del visto attestante l’uscita della merce dal territorio della Comunità Economica Europea, apposto dalla dogana di uscita, sarà punibile con una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’imposta dovuta.

Il cedente ha comunque la possibilità di evitare l’applicazione della sanzione se, entro i trenta giorni successivi al termine dei novanta giorni prima indicato, regolarizza la fattura precedentemente emessa ed effettua il versamento dell’imposta dovuta.

Oltre il termine di trenta giorni sopra indicato,  semprechè non siano intervenuti accessi ispezioni o verifiche, il cedente ha la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/97.

In quest’ultimo caso, oltre al versamento dell’imposta saranno dovuti gli interessi legali e la sanzione ridotta.(secondo le previsioni di cui al 1° comma dell’articolo 13 citato)

In definitiva nel caso di esportazione di beni con consegna diretta a clienti residenti in paesi terzi che curino direttamente il trasporto all’estero della merce (ipotesi di cui all’art.8 1° comma lett. b) DPR 633/72)  la procedura corretta da seguire è la seguente:

1) emissione di fattura senza addebito d’imposta recante la seguente attestazione “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 1 ° comma lett. b) DPR 633/72”;

2) acquisizione di copia della fattura emessa munita del visto attestante l’uscita della merce dal territorio della Comunità apposto dalla Dogana di uscita, entro novanta giorni dalla consegna della merce al cessionario non residente;

A tal punto si deve tener conto che nel caso in esame (esportazione di merce acquistata nell’UE con resa EXW e trasporto a cura o a nome dell’acquirente di un Paese Terzo) non sarà più possibile rilasciare la bolletta d’esportazione a nome del soggetto “terzo” che, in virtù dell’articolo 1, comma 19 del RD (Regolamento Delegato n. 2015/2446) non potrà essere considerato l’”esportatore”.

L’Amministrazione doganale, con nota n. 70662 RU del 7 luglio 2016, si è espressa al riguardo, stabilendo che nelle fattispecie in esame:

  1. Il soggetto “terzo” dovrà nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione;
  2. Nella casella 2 del DAU – come esportatore – sarà indicato il codice EORI del venditore (cedente) stabilto nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto stabilito in un Paese terzo ed in possesso della “facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione”
  3. Nella casella 14 il rappresentante doganale indiretto che, nominato dal soggetto “terzo” dovrà presentare la dichiarazione di esportazione (a tal punto, il rappresentante doganale indiretto chi rappresenterà? Il soggetto “terzo” o quello UE indicato alla casella 2?)

Così organizzando il funerale alla procedura preesistente.

Della procedura preesistente (riportata prima) resta soltanto la necessità di acquisire la prova che la merce è uscita nel 90 giorno successivi alla consegna (MRN).

O no?

 

Giovanni Gargano

 

 

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