una notazione ancora utile sulla nautica da diporto
Costituiscono forniture (o provviste) di bordo agli effetti doganali i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:, tra le altre. l’alimentazione degli organi di propulsione della nave
La normativa IVA, nello stabilire se e quando l’imposta sia dovuta, tratta diversamente la nautica da diporto (effettuata senza fini commerciali o di lucro, ma a puro scopo sportivo ricreativo) e la navigazione marittima commerciale (caratterizzata dall’esercizio di impresa).
La prima, certamente sconta l’Iva, qualunque sia la destinazione della nave
Per quanto riguarda le accise:
L’art.254 del TULD considera esportate le provviste di bordo imbarcate su unità da diporto in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero ed a condizione che la partenza avvenga nelle otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale.
Lo stesso articolo pone a carico delle imbarcazioni che eventualmente rientrano in un porto nazionale di provare di aver raggiunto il porto estero di destinazione, pena la revoca della franchigia.
giannigargano
francesco pagnozzi
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