una notazione ancora utile sulla nautica da diporto

382855_264744086906332_180363918677683_747546_117096163_nCostituiscono forniture (o provviste) di bordo agli effetti doganali i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:, tra le altre. l’alimentazione degli organi di propulsione della nave

La normativa IVA, nello stabilire se e quando l’imposta sia dovuta, tratta diversamente la nautica da diporto (effettuata senza fini commerciali o di lucro, ma a puro scopo sportivo ricreativo) e la navigazione marittima commerciale (caratterizzata dall’esercizio di impresa).

La prima, certamente sconta l’Iva, qualunque sia la destinazione della nave

Per quanto riguarda le accise:

L’art.254 del TULD  considera  esportate le provviste di bordo imbarcate su unità da diporto in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero ed a condizione che la partenza avvenga nelle otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale.

 

Lo stesso articolo pone a carico delle imbarcazioni che eventualmente rientrano in un porto nazionale di provare di aver raggiunto il porto estero di destinazione, pena la revoca della franchigia.

giannigargano

francesco pagnozzi

 

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