Un pò di chiarezza sul fuori circuito

Alcuni ufficio doganali dal 1 maggio 2016 hanno manifestato alcune perplessità sulla possibilità di presentare delle dichiarazioni doganali in “fuori circuito”.

Queste perplessità, forse, sono sorte dal fatto che il fascicolo elettronico non contempla l’individuazione dei luoghi “non autorizzati”.

Sul punto si osserva che la possibilità che l’ufficio doganale competente designi per la verifica delle merci, un luogo diverso dalla sede doganale è prevista dall’articolo 238 , 2° comma del Reg. di Esec. 2447/2015 ed altro non è che il “vecchio” fuori circuito” che è tuttora contemplato dall’art. 1 c. 8 del D. Lgs 374/90.

L’equivoco, probabilmente, è sorto nel momento in cui questa tipologia di operazione, da qualificarsi, ai fini informatici,  come “OPERAZIONE CON PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA” viene confusa con  la dichiarazione normale con presentazione in ALTRO LUOGO APPROVATO che riguarda tutt’altra casistica (luoghi di cui art. 147 c.1 CDU = temporanea custodia).

Pertanto la questione potrebbe essere risolta con la presentazione alla Dogana di una richiesta di FC che potrà essere fatta per singola operazione o riguardare tutte le operazioni di esportazione da effettuarsi presso un certo luogo (in fuori circuito).

Nelle dichiarazioni di esportazione nella casella 30 andrà indicato il codice D – FE

Si espone, qui di seguito, un riepilogo della normativa vigente in materia.

 

DICHIARAZIONE DOGANALE

 

  1. DICHIARAZIONE NORMALI IN DOGANA ( ART. 162 – 163 CDU )

e,   ai sensi dell’ art. 139 CDU,  con

  • PRESENTAZIONE MERCI IN DOGANA :      negli spazi doganali
  1. fuori del circuito doganale ( art. 238 c. 2 RE –    art. 1 c.8  D.Lgs. 374/90 )
  • PRESENTAZIONE IN ALTRO LUOGO APPROVATO ( art. 147 c.1  CDU  e art. 115  RD  =  temporanea custodia, garanzia, autorizzazione, ecc. )

 

  • PRESENTAZIONE IN ZONA FRANCA

 

  1. DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE IN DOGANA ( ART. 166 CDU )

 

  1. SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO      ( art. 179 CDU )

 

  1. DICHIARAZIONE SOTTO FORMA DI ISCRIZIONE NELLE SCRITTURE DEL DICHIARANTE ( ART. 182 CDU , ART. 150 RD , artt. da 233 a 236  RE = ex proc. domiciliazione)

 

 

FC e FO   =  Articolo 238  2° comma  Reg. Esec. 2447/2015 

DAU : casella 30  :  D – FE

 

Legenda :

CDU  = Codice doganale unionale   ( Reg. (UE) n. 952/2013)

RD =  Regolamento  delegato (UE)  2015/2446

RE = Regolamento  di esecuzione  (UE)  2015/2447

Gianni Gargano10463888_4401293247307_638431675619958377_n

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