La recidiva non esclude la reiterazione

2czztcoSi vuole qui considerare se in caso di violazioni della stessa indole commesse in anni successivi possa essere contestata sia la recidiva di cui al comma 3 dell’articolo 7 del d.lgs 472/97, che prevede la possibilità di aumentare la sanzione fino alla metà, sia la continuazione di cui al comma 5 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo che prevede l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo.

In verità la coesistenza dei due istituti potrebbe trovare accoglienza in diritto tributario soltanto in presenza di successive notifiche di atti di irrogazione delle sanzioni negli anni, tutti non definiti con metodi deflattivi del contenzioso o in maniera agevolata.

E ciò nella considerazione che l’istituto della recidiva è frutto del diritto penale  che la rileva soltanto qualora il trasgressore sia già stato condannato in precedenza per un delitto della stessa natura.

Diversamente ragionando dove starebbe la recidiva? Nella contestazione solo oggi e, per giunta, in un unico atto di violazioni commesse non soltanto oggi, ma anche nei (o in uno) dei tre anni precedenti senza che mai il trasgressore ne fosse venuto neppure a conoscenza?

Più coerentemente i due istituti della recidiva e della reiterazione dovrebbero trovare accoglienza solo in presenza di violazioni puntualmente notificate negli anni interessati e non risolte in via agevolata e con ricorso ai metodi deflattivi del contenzioso.

Senonchè, invece, l’Amministrazione pare di diverso avviso ritenendo sufficiente la notifica in un solo atto di tutte le violazioni commesse negli anni. (vedi anche circolare 180/E del 10 luglio 1998 con un esempio ivi riportato)

Con la conseguenza che in presenza di violazioni della stessa indole commesse in più anni d’imposta e contestate – tutte – in un unico atto si dovrebbe applicare:

  • Prima l’aumento fino alla metà della sanzione, in accoglienza del disposto del comma 3 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 472/97 e
  • Poi anche l’aumento dalla metà al triplo ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del medesimo D.Lgs. 472/97.

 

gianni gargano

francesco ruggiero

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