La recidiva nella determinazione della sanzione

Art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 – Criteri di determinazione della sanzione.

  1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
  2. La personalità del trasgressore e’ desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
  3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e’ aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
  4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità’ del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e’ ridotta della metà.

 

L’articolo riportato, nella veste attuale, così come modificato dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, che inizialmente doveva entrare in vigore il primo gennaio 2017, termine anticipato poi al primo gennaio di quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016, introduce una vera novità che consiste, è bene dirlo da subito, nell’aumento fino alla metà della sanzione in caso di recidiva.

Ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 7 in commento, la determinazione della sanzione spetta all’Ufficio che l’ha accertata sulla base delle valutazioni oggettive (gravità della violazione) e soggettive (tra le quali i precedenti fiscali del trasgressore).

E’ al terzo comma che è stata introdotta la novità che la sanzione deve essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con i mezzi deflattivi del contenzioso quali, per quanto attiene le sanzioni irrogate dalla Dogana, la definizione agevolata (artt. 16 e 17 dello stesso Decreto 472/97), ovvero la mediazione e la conciliazione, quando possibili.

Si tratta di un vero e proprio obbligo in capo all’Amministrazione di aumentare fino alla metà la sanzione irrogata in caso di recidiva. Obbligo non preesistente nella precedente stesura del comma 3 dell’art. 7 che prevedeva che la sanzione poteva essere aumentata fino alla metà lasciando così la discrezionalità all’Amministrazione.

Giova sottolineare che la sanzione può essere aumentata fino alla metà e non della metà automaticamente, come qualcuno potrebbe temere. Ben potrebbe, ad esempio, ravvisarsi un aumento del 5, 10, ovvero altro aumento percentuale inferiore al 50%.

La recidiva si realizza:

  • quando la violazione è stata commessa e contestata nel 2016 e, nei tre anni precedenti, 2013, 2014 e 2015 (non necessariamente in tutti e tre gli anni), siano state commesse violazioni della stessa indole già precedentemente contestate e non definite con i mezzi deflattivi del contenzioso ovvero in maniera agevolata (artt. 16 e 17 d.lgs 472/97) . Se, invece, nel 2016 vengono contestate sanzioni del 2015, allora resta valida la vecchia norma, per cui, in caso di recidiva per violazioni della stessa indole commesse negli anni 2012, 2013 e 2014, è a discrezione dell’Amministrazione di valutare l’eventuale aumento della sanzione;
  • quando nel 2016 venga emesso un unico atto di contestazione della sanzione per violazioni commesse nello stesso anno e nei tre anni precedenti;

Sul punto occorre precisare che la Circolare Ministeriale n. 180/E del 10/07/1998 ha chiarito che in caso di constatazione in un unico atto di più violazioni della stessa indole commesse nel triennio, prima di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del Decreto in commento, si dovrà applicare prima l’aumento di cui al citato art. 7.

Tale interpretazione, è bene precisarlo, non corrisponde a quanto previsto in tema di recidiva all’art. 99 del Codice Penale ove, invece, è necessario per la sua applicazione, che il trasgressore sia stato condannato per reati contestatigli nel triennio precedente.

Il quarto comma, infine, prevede (in effetti già lo prevedeva prima) la facoltà, in capo all’Amministrazione, di ridurre la sanzione, fino alla metà del minimo, quando ricorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e l’entità della sanzione edittale.

Il testo previgente, tuttavia, subordinava la discrezionalità dell’Amministrazione nella riduzione della sanzione a circostanze eccezionali, la cui omissione, nella versione attuale del Decreto, fa propendere per una necessaria valutazione sulle circostanze che rendono manifesta la sproporzione.

E’ evidente come la mente di chi scrive, così come quella del lettore, riconduca all’ultimo comma dell’art. 303 del TULD, ove a volte è evidente come la sproporzione tra il tributo e la sanzione colpisca al cuore il contribuente, ed altre, al contrario, lo arricchisca inspiegabilmente.

Ma tant’è!

Vincenzo Guastella

Francesco Pagnozzi

 

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