L’articolo 204 del CDC in alcuni casi salva il CAD

Si segnala la recente sentenza n. 654 pronunciata il 25.5.1511167668_10200551527547498_6723402773123175412_n con la quale la 13^ Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha ritenuto che nel caso oggetto di giudizio (importazione di pannelli fotovoltaici per i quali erano stata richiesta l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10 %, in virtù della destinazione degli stessi all’installazione e non alla commercializzazione) ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei diritti doganali deve farsi riferimento all’articolo 204, lett. b) del CDC e non all’articolo 201 dello stesso codice.

Pertanto il CAD che aveva sottoscritto la dichiarazione doganale in regime di rappresentanza indiretta, in quel caso, non doveva essere riconosciuto responsabile della maggiore IVA richiesta, in quanto l’unico responsabile doveva essere individuato solo nell’importatore unico soggetto obbligato a rispettare le condizioni (la destinazione dei pannelli all’installazione) per le quali era stata applicata l’IVA con l’aliquota ridotta.

Gianni Gargano

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