La Commissione Tributaria di Milano chiarisce un aspetto dell’articolo 303 del TULD

In tema di sanzioni doganali si segnala la recente sentenza n. 1059/05/15 con la quale la V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ha riconosciuto che nel caso in cui la differenza tra i diritti complessivamente dovuti in base all’accertamento e quelli dichiarati non superi il cinque per cento, non è applicabile la sanzione prevista dal terzo comma dell’art. 303 del TULD (salvo che la rideterminazione dei diritti di confine sia dovuta ad un’inesatta indicazione del valore).

Inoltre i Giudici milanesi hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 198 del DAC[1], in base alla quale nel caso in cui in una dichiarazione doganale vi siano più singoli le indicazioni relative a ciascun singolo si considerano una dichiarazione separata, si applicano solo per ciò che attiene la liquidazione e l’accertamento dei diritti doganali, ma l’aspetto sanzionatorio, per espressa delega del Legislatore europeo, è rimesso alla normativa dei singoli Stati membri. Tale principio era stato già espresso dalla Direzione Generale delle Dogane con circolare n. 308/1993.

Gianni Gargano


[1] “1.  Qualora una  dichiarazione in dogana comporti piu’ articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire  una dichiarazione separata.

 2.  Sono considerati  costituire una  sola merce  gli elementi  costitutivi di  complessi industriali che formano oggetto di un unico codice  nella nomenclatura combinata.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *