Studio Gargano/Guastella/Pagnozzi La dichiarazione d’intento 2015

Studio professionale

DOTT. GIOVANNI GARGANO

Dottore Commercialista

Via A. Ciccone, 15

 80133 NAPOLI

Tel. 081 281231 – 081 282506

e-mail: giovanni.gargano@libero.it

Cod. Fisc. GRG GNN 44C12 F839C

Partita IVA 04798800639

Circolare del 08/01/2015

 

OGGETTO: Nuove modalità di comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.

 

 

L’art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene, tra l’altro, sulla modalità di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 29 dicembre 28 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

La previgente disciplina imponeva al fornitore che riceveva la dichiarazione di intento di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento è radicalmente modificata.

Infatti dal 1° gennaio 2015 i dati contenuti nella dichiarazione d’intento dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall’esportatore abituale e non più dal suo fornitore.

 

Nel dettaglio, e secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 31/12/2014, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere sarà la seguente:

 

1) l’esportatore (colui che emette la dichiarazione di intento) è tenuto a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;

 

2) L’esportatore consegna al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate;

 

3) Il fornitore potrà emettere fattura senza Iva solo se in possesso, sia della dichiarazione d’intento, che della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore sarà, inoltre, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura senza applicazione dell’imposta. A tal fine il riscontro potrà essere effettuato da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) dove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate. L’esito dell’interrogazione dovrà essere stampato ed allegato alla dichiarazione d’intento.

 

4) Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

 

5) L’esportatore continuerà ad annotare le dichiarazioni di intento nel registro tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72

 

6) Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

 

Disciplina transitoria

In considerazione dei tempi ristretti, e nel rispetto dello Statuto del Contribuente viene previsto che fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti senza obbligo per il fornitore di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento emesse e consegnate a dicembre 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere inviate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.

Fino all’11 febbraio 2015 non vi è alcun obbligo per il fornitore che riceve la dichiarazione di intento di effettuare alcun invio telematico.

 

Ciò premesso, si invitano i signori clienti a far pervenire le dichiarazioni d’intento appena emesse. Lo studio provvederà a stretto giro ad inviarle telematicamente all’Agenzia delle Entrate e a fornire le ricevute di trasmissione da inviare al fornitore unitamente alla dichiarazione d’intento. 

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