ESPORTAZIONE VERSO MAYOTTE (DICHIARAZIONE CO T2LF )
A seguito dell’entrata in vigore della decisione 2012/419/UE del Consiglio dell’11 luglio 2012, dal 1° gennaio 2014 Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d’oltremare (PTOM) ed ha acquisito lo status di regione ultraperiferica dell’Unione ai sensi dell’art. 349 e dell’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
A seguito di tale modifica dello stato giuridico di Mayotte le norme fiscali dell’Unione si applicano a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Per quanto riguarda l’IVA e le imposte di consumo Mayotte è esclusa dall’ambito di applicazione territoriale delle direttive 112/2006 (IVA) e 118/2008 (accise).
Al fine di adeguare la legislazione in materia al mutato status di Mayotte, la direttiva 2013/61/UE del 17 dicembre2013 haproceduto, in particolare, alla modifica dell’articolo 6 della direttiva IVA n. 112/2006 nel senso che i territori francesi di cui all’art. 349 e 355 del TFUE ( di cui ora Mayotte fa parte) sono considerati “terzi” per quanto attiene l’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto i territori francesi di cui all’art. 349 e 355 p.1 del trattato UE risultano assimilati a territori extra UE per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto e ciò comporta che se un operatore italiano effettua una cessione di beni ad un soggetto residente a Mayotte ed ivi spedisce la merce, realizza una cessione all’esportazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72. In dogana dovrà essere presentata la relativa dichiarazione di esportazione (CO T2LF). Infatti, ai fini doganali, la merce è pur sempre comunitaria, e pertanto la stessa dovrà essere scortata da documento che attesti l’origine comunitaria delle merci al fine di non dover scontare nuovamente i dazi all’atto dell’importazione a Mayotte.
G. & G.

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