Questa norma non va ignorata! Deposito Iva 4
Riporto il testo di una norma scritta ma che qualcuno ignora o finge di ignorare!
Fin quando sarà possibile non è dato di conoscere!
Quello che è certo che l’indifferenza può portare, anche in assenza di evasione d’imposta, alla dissoluzione delle imprese.
….L’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
Questo afferma il comma 5 bis dell’articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, nella versione più recente.
Esiste evidente una presunzione legale, in quanto è la legge stessa che presume assolte sia le funzioni di stoccaggio e di custodia della merce, sia le condizioni che fanno ritenere in essere il contratto di deposito, qualora la merce sia stata introdotta nel deposito (ovvero negli spazi limitrofi).
Le presunzioni legali (o praesumptiones iuris) sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto automaticamente dalla legge.
Esse possono essere
- Presunzioni legali assolute ( praesumptiones iuris et de iure), contro cui non è ammessa la prova contraria, e
- Presunzioni legali relative (o praesumptiones iuris tantum) contro cui è possibile fornire una prova contraria.
Avvenuta l’introduzione le due condizioni sono realizzate per presunzione assoluta, non restando più alcun fatto da dimostrare.
Gianni gargano
Vincenzo Guastrella
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