Tre domandine facili facili
Credo che sia opportuno prospettare ai lettori di questo blog alcune questioni che a volte appaiono risolte, a volte, invece, irrisolte.
E ne voglio discutere partendo dai “fondamentali” del diritto doganale.
Al di là, cioè, di note risoluzioni circolari e interpretazioni dottrinali.
E ne voglio discutere perché è importante definire certi principi che, se vaghi, restano di difficile interpretazione da parte dei Giudici Tributari, tant’è che abbondano sentenze, spesso contrastanti le une dalle altre, e perché, se restano vaghi, dov’è la certezza del diritto che, specie in quello tributario (dove c’è di mezzo la sopravvivenza economica e, spesso, non solo quella di uomini e cose) è urgente, necessaria ed utile a trasmettere ai contribuenti la certezza dei comportamenti da tenere?
Io pago o non pago perché la mia situazione comporta l’applicazione di quella ben determinata norma.
E quella norma si applica a tutti i soggetti che sono in una situazione identica senza distinzione di razza, di sesso, ci censo o di altro.
E allora, in tema di accertamento.
Io (tutti lo possono, nessuno escluso) presento una dichiarazione, ad esempio, d’importazione definitiva.
La dogana esegue le verifiche preliminari e cioè, se c’è e dov’è la merce, se ci sono tutti i documenti richiesti per il tipo di destinazione doganale (regime) richiesto e poi, successivamente a questa fase propedeutica, interroga il sistema AIDA dal quale viene fuori CA, CD o VM (o CS verifica scanner).
Prima domanda: Il risultato del sistema AIDA può essere modificato? E se sì da chi? Occorre qualche autorizzazione? Secondo me sì!
Secondo me se è uscito, ad esempio, CD questo tipo di controllo può, e in certi casi deve, essere “girato” in VM o in Controllo Scanner che sono più pregnanti e più garantisti per gli interessi dell’Erario. Ma chi può farlo? Il funzionario delegato di sua iniziativa o no?
Io credo che la circostanza debba essere vagliata oltre che dal funzionario delegato (che deve avere le sue ragioni per proporre una diversa verifica) anche, quantomeno, dal capo servizio visite.
Seconda domanda: Il sistema MERCE (o COGNOS?, che poi è la stessa cosa) può essere utilizzato senza confrontare fisicamente la merce dichiarata per l’importazione con quella indicata da quel sistema al quale ha accesso – correttamente – solo l’Amministrazione e che si riferisce a merci simili importate in tutte le dogane nello stesso periodo di quelle oggetto dell’importazione, con lo stesso mezzo di trasporto, ecc.?
Se esce CA posso utilizzare il sistema merce? Io credo di no! Perché manca un termine di paragone! E allora bisogna girare in VM E chi può farlo?
Se esce CD uguale.
E in sede di revisione d’accertamento, quando la merce è già stata svincolata e non c’è più? Si può interrogare il sistema merce? Io credo di no! Perché se in sede di primo accertamento era “uscito” CA o CD nessuno aveva mai visto quella merce (la sua qualità), mentre se era “uscito” VM era già stato fatto quel confronto, che senso avrebbe farlo di nuovo?
Certo che si può fare la revisione dell’accertamento per motivi di valore!
E chi dice di no! Ci mancherebbe altro!
Ma per, appunto, motivi diversi da quello dell’interrogazione del sistema MERCE.:
Terza ed ultima domanda: Può dichiararsi un valore “fiscale” invece del prezzo effettivamente pagato?
Io credo di no.
O almeno non più dal 1992.
gianni gargano
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