I rischi degli inviti esecutivi

Il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 2012, ha introdotto una novità dai risvolti ancora sconosciuti.

La novità, se considerata con quella dell’approvazione del nuovo testo dell’art. 303 del TULD, con le esigenze dell’Amministrazione di raggiungere gli obiettivi ed i risultati, può risultare esclusiva tanto da poter indurre gli operatori corretti (di quelli scorretti in questo blog non se ne parlerà mai, se non per denigrarli) a “sdoganare” in altri paesi europei.

La distorsione del traffico.

Si tratta della esecutività degli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, così come previsto all’art. 9, commi 3 bis e 3 ter, del D.L. n. 16 citato, che prevede, in sintesi:

1)    che gli atti diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica;

2)    che gli atti devono contenere l’avvertimento che decorsi inutilmente dieci giorni dalla notifica, la riscossione avverrà mediante Equitalia, o altro Agente della Riscossione (valga per quei Comuni che hanno estromesso l’Equitalia) indipendentemente dall’iscrizione a ruolo. Questo comporta che, decorsi 10 giorni, cominceranno a decorrere gli aggi per Equitalia, gli interessi di mora e tutti gli altri orpelli connessi;

3)    che sono oggetto di questa modalità di riscossione “breve” i dazi, le risorse proprie ed anche la connessa IVA all’importazione. Evitando così ogni interpretazione sofisticata intorno alla natura dell’IVA (se è una o trina). E’ importante notare come il comma 3 bis faccia riferimento, quando parla dei dazi, al Regolamento CE n. 450/2008, riconoscendone, così, finalmente l’esistenza e la validità.

La misura dovrebbe risultare parallela a quella che riguarda gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate che anch’essi diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla notifica.

Solo che quegli avvisi, genericamente, o derivano dalla rettifica delle dichiarazioni dei redditi o IVA per errori commessi dallo stesso contribuente, il quale sarà certamente in grado di verificarne subito la correttezza, ovvero derivano da accertamenti (quelli di cui all’art. 39 del DPR 600/73 – accertamento) a fronte dei quali il contribuente ha una serie di mezzi preventivi di difesa, che in materia doganale non esistono (quale l’accertamento con adesione che, per le risorse proprie comunitarie, non è consentito).

Resterebbe solo la possibilità della conciliazione giudiziale (in vero, nella pratica quotidiana, molto raramente accolta).

La controversia doganale non si può più fare, se non in sede di primo accertamento (anche se difficilmente la determinazione direttoriale contraddice le decisioni dell’Amministrazione).

E allora in concreto quando viene notificato, ad esempio, un invito a pagamento o un avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di contestazione della sanzione, le scelte restano difficili per l’operatore, che deve considerare subito le sue ragioni, le possibilità che un giudice terzo le accolga (è opportuno sottolineare che il diritto doganale è molto bello ma anche molto complesso, non sempre sufficientemente conosciuto e, perciò, qualunque decisione è a rischio), nel qual caso deve subito prestare garanzia.

E anche se dovesse decidere di adire il giudice tributario deve valutare se gli convenga pagare subito la sanzione ridotta del terzo, ovvero fare memorie o impugnare anche l’atto di contestazione della sanzione (negli ultimi due casi perdendo il diritto alla riduzione della sanzione).

In conclusione la gestione della norma deve necessariamente essere attenta a tutte le osservazioni fatte, ferma l’opportunità di introdurre anche nel diritto doganale l’istituto dell’accertamento con adesione.

La difficoltà della decisione da prendere potrebbe indurre l’operatore corretto a “sdoganare” altrove.

In questo periodo di crisi un soggetto che decida di investire in Italia e di contribuire così alla ripresa dell’economia, a creare posti di lavoro, deve poter determinare con certezza il rischio di impresa, i costi ed i ricavi, nonché l’opportunità stessa dell’investimento.

gianni gargano

vincenzo guastella

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