L’eccezione della risoluzione 28/E del 28.03.2012 – Le cessioni di rottami

L’articolo 17 del Decreto Iva, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2010, prevedeva, al secondo comma, che qualora fosse posta in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato Italiano da parte di un soggetto non residente in Italia ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, l’imposta sul valore aggiunto potesse essere assolta, alternativamente, o dal cedente estero, che si fosse identificato direttamente in Italia o che vi avesse nominato un proprio rappresentante fiscale, ovvero dal cessionario soggetto passivo in Italia, il quale avrebbe provveduto ad assolvere l’imposta mediante il metodo dell’inversione contabile.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18/2010, il secondo comma dell’art. 17, ora prevede, nella sopra indicata ipotesi di cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato da un soggetto non residente ad un soggetto passivo stabilito in Italia, che l’assolvimento dell’imposta, esclusivamente, da parte del cessionario residente, con il metodo dell’inversione contabile.

E’ stata, cioè, eliminata la possibilità che all’assolvimento dell’imposta potesse provvedere il cedente non residente che si fosse identificato direttamente in Italia, ovvero che vi avesse nominato un rappresentante fiscale.

L’articolo 17, così come modificato dal D.Lgs. 18/2010, coincide con le previsioni dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 ove, al settimo comma, è previsto che per le cessioni di rottami l’imposta venisse assolta da cessionario con il metodo dell’inversione contabile che persegue lo scopo di contrastare le frodi in materia di IVA, consistenti nella possibilità che il cedente incassi dal proprio cliente l’IVA dovuta sulla cessione senza provvedere, poi, al versamento dell’imposta medesima.

La Risoluzione n. 28/E del 28.03.2012, ha chiarito che il principio dell’inversione contabile va sempre applicato quando si tratti di operazioni riguardanti, tra le altre, le cessioni di rottami, anche nel caso in cui la cessione di un bene esistente in Italia avvenga tra due soggetti non residenti in Italia. In questo, il cessionario non residente, dovrà provvedere ad identificarsi direttamente, se possibile, ovvero a nominare in Italia un proprio rappresentante fiscale.

Considerato che le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 74 sono, in ogni caso, operazioni rilevanti ai fini IVA, il soggetto passivo identificato direttamente, ovvero il suo rappresentante fiscale, potranno detrarsi l’imposta annotata nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72.

Non così nelle altre ipotesi previste dall’art. 17, 2° comma del DPR 633/72, che non si considerano operazioni soggette all’imposta, per cui, ai sensi del successivo art. 19, l’imposta assolta sugli acquisti non potrà essere detratta.

gianni gargano

vincenzo guastella

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