Anche i pescatori pagano l’IVA (Legge Comunitaria). Articolo aggiornato il 06/02/2012 “Per i pescatori il concetto di provvista di bordo è diverso”

I pescatori dovranno pagare l’IVA su tutte le provviste di bordo, compreso il gasolio, che resta agevolato solo per le accise, salvo che non si tratti di navi “d’alto mare”.

Al riguardo l’art. 136 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) distingue le navi in:

–       navi maggiori, o alturiere;

–       navi minori, o costiere.

L’individuazione delle navi maggiori e quelle minori è contenute nell’art. 302 del Regolamento della Navigazione Marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) ove è specificato che si considerano navi alturiere quelle a propulsione meccanica, o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazione riservate all’equipaggio siano atte alla navigazione di altura, mentre si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte soltanto alla navigazione costiera.

Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.

L’art. 8 della Legge n. 217 del 15.12.2011 (Legge comunitaria), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 di quest’anno, all’art. 8, secondo comma, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione Europea, ha apportato le conseguenti modifiche al D.P.R. 633/72.

In particolare, in questa sede, si pone l’accento sulle modifiche apportate all’art. 8 bis di quel decreto, ove si tratta di “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”, per le quali la Commissione Europea aveva evidenziato profili di criticità al trattamento riservato dall’Italia ad alcune di esse.

La Commissione aveva rilevato, da un lato, che la norma andava ben oltre quanto consentito dalla Direttiva Comunitaria di base n. 2006/112/CE, in quanto concedeva la non imponibilità dell’IVA anche alle navi commerciali che non navigano in alto mare e alle navi destinate agli Enti pubblici e, dall’altro, che essa escludeva dall’agevolazione della non imponibilità taluni servizi che vi dovrebbero essere ricompresi, come ad esempio il carico e lo scarico di navi che navigano in alto mare.

L’osservazione fondamentale della Commissione Europea riguarda la modalità stessa di applicazione dell’imposta che deve essere corretta ed uniforme in ogni Stato dell’Unione creandosi, in caso contrario, una distorsione della concorrenza nel mercato interno e che l’eventuale diversa applicazione dell’esenzione al di là di quanto consentito dalla legislazione della UE fa variare l’ammontare dell’IVA che ciascuno Stato versa alla Comunità, calcolata sull’intero importo dell’Iva da ciascuno Stato, a qualunque titolo riscossa, che costituisce una parte delle risorse proprie della Comunità.

In seguito alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria viene riconosciuta la non imponibilità:

– alle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciale, ovvero alle cessioni di navi adibite alla pesca costiera e/o alla navigazione in alto mare o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero, infine, alla demolizione. Escluse, in ogni caso, le unità da diporto di cui alla Legge 11.02.1971, n. 50;

– alle cessioni di navi “militari”[1].

La cessione di ogni altro tipo di nave, non rientrando più nel regime di non imponibilità di cui all’art. 8 bis, in virtù delle modifiche di cui si discorre, sarà da assoggettare ad imposta.

Resta confermata la non imponibilità delle cessione di navi adibite alla pesca di qualunque tipo. Adibite, cioè, sia alla navigazione in alto mare, che alla pesca costiera.

Dalle modifiche apportate alla lettera a) dell’art. 8 bis in commento, derivano importanti novità anche in ordine alla non imponibilità delle dotazione e delle provviste di bordo.

Infatti la lettera d) dell’art. 8 bis in commento, nella sua nuova formulazione, prevede:

a)    la non imponibilità delle dotazioni di bordo destinate alle navi indicate nelle lettere a) e a bis) del primo comma dell’articolo 8 bis in commento, e cioè quelle adibite alla navigazione in alto mare (comprese quelle adibite alla pesca di alto mare), quelle adibite alla pesca costiera e quelle militari;

b)    la non imponibilità delle provviste di bordo destinate alle navi indicate alla lettere precedente, con esclusione di quelle adibite alla pesca costiera.

Ne discende che tutte le dotazioni e provviste di bordo destinate a navi adibite alla navigazione costiera (tranne, per le dotazioni, le navi adibite alla pesca costiera) – navi minori – sono da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto.

gianni gargano

francesco pagnozzi


[1] Quelle, cioè, di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare che definisce “navi militari” quelle che sono iscritte nel ruolo del naviglio militare , sono comandate ed equipaggiate da personale militare sottoposto alla relativa disciplina e che recano i segni distintivi della Marina Militare o di altra Forza Armata, o di Forza di Polizia a ordinamento militare e “navi da guerra” quelle che appartengono alle Forze Armate di uno Stato che portano i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità, poste sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare. Le navi da guerra costituiscono una parte del territorio dello Stato. E quelle di cui all’art. 243 dello stesso codice che riguarda: i) le unità navali in dotazione all’Esercito Italiano, all’Aereonautica Militare, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo delle Capitanerie di Porto.

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