Se sbaglio “corrigetemi”
La questione del diritto alla difesa rientra tra le ipotesi di fatti ormai acclarati, ma continuamente riproposti ostinatamente.
Voglio parlare, in particolare, della Sentenza n. 13890/08 della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, ove viene affermato che la garanzia del contribuente al diritto alla difesa verrebbe assicurato dalla possibilità di instaurare controversia doganale.
Istituto previsto soltanto dalla normativa doganale.
La Cassazione dice che quando si è in presenza di un verbale di constatazione, o di un processo verbale di revisione d’accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, ricorre, certamente, il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente.
Per quanto riguarda la speciale normativa doganale la Suprema Corte ritiene che per il contribuente esiste un preliminare rimedio di difesa amministrativa rappresentato dalla possibilità di instaurare controversia doganale.
Solo che la Sentenza si spinge a ritenere che il processo verbale di constatazione relativo ai tributi doganali, diversamente dagli altri tributi, sia autonomamente impugnabile in via amministrativa con l’istituto della controversia.
In pratica, notificato il processo verbale di revisione d’accertamento, il contribuente potrebbe già instaurare controversia doganale.
Secondo la Cassazione che può succedere?
1) La controversia viene accolta, per cui nessun avviso di rettifica verrà emesso a seguito del processo verbale di revisione d’accertamento;
2) La controversia non viene accolta, e allora l’Amministrazione emetterà un avviso di rettifica dell’accertamento facendo nella motivazione a quanto indicato nella controversia.
Invece no!
Per carità!
Il processo verbale di revisione d’accertamento non è un atto autonomamente impugnabile, in alcun modo, neanche con la controversia.
Se sbaglio “corrigetemi”.
Resta, in ogni caso, la Sopropè!
Adeguatevi.
gianni gargano

Lascia un commento