Le esportazioni a cura del cessionario non residente
L’art. 8 1° comma lettera b) DPR 633/72 stabilisce che costituiscono cessioni all’esportazione “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Economica Europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aereomobili da turismo o di qualsiasi mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità Economica Europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale sull’esemplare della fattura.”
La norma predetta disciplina le cessioni all’esportazione caratterizzata dalla circostanza che è il cessionario non residente che provvede a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente italiano, curandone la successiva esportazione. Le predette cessioni non sono imponibili se:
– l’acquirente è un operatore economico e non un consumatore finale;
– i beni sono esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale;
– l’esportazione è eseguita entro novanta giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente.
Il legislatore subordina il beneficio della non imponibilità dell’operazione alla condizione che l’esportazione dei beni, da eseguirsi nel termine perentorio sopra indicato, risulti dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità Economica Europea o dall’ufficio postale sull’esemplare della fattura emessa dal cedente. La predetta certificazione non ammette equipollenti.
Infatti (si vedano in particolare la risoluzione ministeriale nr. 400241/1983, la circolare ministeriale nr. 23/99 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 50 del 2002), l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, con riferimento alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, laddove il cedente non sia in grado di provare che il bene ha effettivamente lasciato il territorio comunitario, l’operazione perde il carattere di non imponibilità, diventando fin dall’origine, operazione imponibile.
In tal caso, in assenza della prova dell’avvenuta esportazione dei beni nei termini di legge, scatterà automaticamente la presunzione dell’immissione in consumo nello Stato.
Da quanto detto ne discende che, nel caso in cui il cedente nazionale non riceva, nel termine di novanta giorni dalla consegna della merce, una copia della fattura emessa munita del visto attestante l’uscita della merce dal territorio della Comunità Economica Europea, apposto dalla dogana di uscita, sarà punibile con una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’imposta dovuta.
Il cedente ha comunque la possibilità di evitare l’applicazione della sanzione se, entro i trenta giorni successivi al termine dei novanta giorni prima indicato, regolarizza la fattura precedentemente emessa ed effettua il versamento dell’imposta dovuta.
Oltre il termine di trenta giorni sopra indicato, ed entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, semprechè non siano intervenuti accessi ispezioni o verifiche, il cedente ha la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs. 472/97. In quest’ultimo caso, oltre al versamento dell’imposta saranno dovuti gli interessi legali e la sanzione pari ad un sesto del minimo.
A seguito di tale regolarizzazione l’operazione perde la natura di “non imponibile” diventando fin dall’origine “operazione imponibile”, per cui in sede di dichiarazione annuale IVA il cedente nazionale provvederà ad annotare:
– l’operazione come imponibile
– l’imposta versata.
In definitiva nel caso di esportazione di beni con consegna diretta a clienti residenti in paesi terzi che curino direttamente il trasporto all’estero della merce (ipotesi di cui all’art.8 1° comma lett. b) DPR 633/72 la procedura corretta da seguire è la seguente:
1) emissione di fattura senza addebito d’imposta recante la seguente attestazione “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 1 ° comma lett. b) DPR 633/72”;
2) acquisizione di copia della fattura emessa munita del visto attestante l’uscita della merce dal territorio della Comunità apposto dalla Dogana di uscita, entro novanta giorni dalla consegna della merce al cessionario non residente;
3) acquisizione, se possibile, della fotocopia della bolletta di esportazione, anche se intestata al cessionario non residente.
Non è da ritenersi invece corretta la seguente procedura:
- emissione di fattura con IVA al momento della vendita;
- emissione di nota credito a storno totale della suddetta fattura, e emissione di una nuova fattura in regime di non imponibilità, qualora nei novanta giorni venga fornita la prova dell’avvenuta esportazione.
E ciò in quanto:
a) l’unica procedura simile è espressamente prevista dall’art. 38 quater del DPR 633/72, che attiene allo sgravio dell’imposta pagata da privati consumatori non comunitari in caso di merce destinata all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità;
b) l’analogia non è istituto riferibile alla norme tributarie, per cui tale procedura, non è automaticamente riferibile alla fattispecie in esame;
d) l’operazione non è da ritenersi corretta neanche dal punto di vista doganale infatti la bolletta di esportazione emessa ed intestata al cessionario non residente, recherebbe gli estremi della prima fattura emessa con addebito d’imposta, ed un errato valore statistico.
gianni gargano
vincenzo guastella

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