il trasporto e le triangolazioni

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 6898 del 25/03/2011 e sentenza n. 13951 del 21/04/2011), hanno stabilito che nelle triangolazioni all’esportazione, la cessione dei beni tra i due operatori italiani si considera non imponibile IVA anche se i beni sono stati trasportati fuori della UE dal cessionario italiano. 

In realtà questo principio era stato già chiarito dalla Risoluzione n. 35/E del 13/05/2010 nella quale l’Amministrazione ha precisato che, per ottenere l’applicazione della non imponibilità ad IVA, in una cessione di beni effettuata attraverso una operazione triangolare, è sufficiente che il cessionario italiano (promotore dell’operazione) stipuli con il destinatario finale (stabilito in altro Stato membro) il contratto  di trasporto su mandato ed in nome del cedente italiano. In tal modo, infatti, il cessionario potrà occuparsi direttamente del trasporto della merce in quanto agirà quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità della merce.

Quest’ultima condizione, esplicitata nella locuzione a cura o a nome del cedente, richiamata nell’art. 8, co.1, lett. a) DPR 633/1972 e poi estesa alle triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/1993, aveva indotto l’Amministrazione finanziaria ad escludere il beneficio della non imponibilità quando il contratto di trasporto fosse stato stipulato dal cessionario anziché dal cedente (vedi Risoluzione n. 51/E del 04/03/1995)

Le due sentenze della Cassazione sopra citate, hanno affermato, viceversa, che, ai fini della non imponibilità, non sia tassativo che il trasporto dei beni all’estero debba avvenire solo a cura o a nome del primo cedente italiano, perché il trasporto può essere curato anche dal cessionario italiano, purché l’operazione sia, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a un cessionario residente in altro Paese UE o all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.

Per ricondurre un’operazione nel regime di non assoggettabilità dell’IVA ex art. 8 del DPR 633/72, è necessaria, quindi,  non la prova del fatto che il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio comunitario siano stati curati dal primo cedente nazionale, bensì la prova dell’esistenza della comune volontà degli originari contraenti di porre in essere una cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero; dovendosi quindi ritenere non imponibili all’IVA tutte e soltanto quelle operazioni per cui tale ultima prova sussista.

Il cessionario può stipulare il contratto “su mandato ed in nome del cedente”, fermo restando che la merce deve essere ritirata direttamente dal vettore presso il primo cedente; in questo modo il cessionario non acquisirà mai la disponibilità dei beni.

È in forza di questa impostazione che la Suprema Corte, nelle sentenze citate, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità alla cessione interna dei beni destinati ad essere trasportati fuori della Comunità anche quando l’invio all’estero sia avvenuto utilizzando un automezzo di proprietà del cessionario italiano.

In conclusione, quindi, appare del tutto irrilevante il soggetto che materialmente paga il trasporto, poiché la circostanza che interessa alla norma è il soggetto che lo cura. Risulta allora importante, ove si ricorresse all’impostazione presa in esame dall’Agenzia delle Entrate, conservare con puntigliosità la documentazione che certifica il tragitto della merce dal magazzino del primo cedente a quello del cliente finale, salvo eventuali soste tecniche o necessarie per operazioni di groupage.

Per completezza, si segnala, come la nuova tesi contenuta nella R.M. 35/E/2010 fosse già stata assunta come valida dalla stessa amministrazione Finanziaria con la C.M. n. 13 del 23.2.1994, ove si legge: “la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato, può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto, ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulta che l’incarico di trasporto o della spedizione è stato conferito al primo cedente dal proprio cessionario”.

Questa conclusione è avallata anche dalla Corte di Giustizia UE (causa C-245/04, causa C-430/09), a proposito delle c.d. “vendite a catena”. Per i giudici comunitari, la non imponibilità, in caso di più vendite consecutive, è riconosciuta alla cessione interna dei beni oggetto di un unico trasporto dal Paese del primo cedente a quello (diverso) del cessionario finale, a prescindere dal soggetto – che quindi può ben essere il cessionario intermedio – che abbia la disponibilità della merce durante il trasporto verso il destinatario non residente.

gianni gargano

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