La sentenza n. C – 349/07 – Sopropè

Un importante articolo, firmato dagli avvocati Maurizio Gambardella e Davide Rovetta, che sarà integralmente pubblicato su “Il doganalista” del bimestre marzo aprile 2009, ha posto l’accento sulle garanzie al diritto alla difesa offerte dalla sentenza Sopropè della Corte dei Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-349/07, con la quale viene riconosciuto agli importatori ed ai soggetti cointeressati il diritto di essere previamente sentiti e di poter presentare le proprie osservazioni, prima che gli uffici doganali emettano qualsivoglia atto lesivo nei loro confronti.

Il principio si applica anche in materia di avvisi di rettifica che, in diritto doganale, rappresentano, per definizione un “atto sfavorevole” all’importatore.

Si tratta di un principio generale sancito dal diritto comunitario che è fonte di rango primario e superiore a quelle di secondo grado, come per esempio il Codice Doganale Comunitario.

La sentenza riconosce che il diritto di essere sentiti previamente non solo è di applicazione diretta senza bisogno di una sua cristallizzazione in una fonte di diritto scritta, ma è applicabile a tutte le controversie fra operatori economici e dogana indipendentemente da quando le medesime siano nate.

Essendo la sua fonte di rango primario, il diritto di essere sentiti si applica, o si sarebbe dovuto applicare, “da sempre”, anche se non è stato recepito dal Codice Doganale Comunitario e dalla legislazione nazionale.

Spetterà al giudice di effettuare un’operazione di bilanciamento tra i diritti delle due parti e, perciò, anche considerare la congruità del tempo concesso dall’amministrazione all’importatore, alla luce dei fatti e delle violazioni contestate.

E ciò al di là del diritto alla difesa di cui all’articolo 12 della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), ed al di là del giudicato della stessa Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13890 del 28 maggio 2008, ha ritenuto che gli Uffici delle dogane potessero disattendere il termine di 60 giorni (previsto, anch’esso, dalla legge 212/2000) prima di emettere gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, in quanto la speciale normativa doganale già metterebbe a disposizione del contribuente il rimedio di difesa dell’instaurazione della controversia..

La questione è talmente interessante da costituire una vera e propria rivoluzione in ordine ai rimedi posti a garanzia della difesa del contribuente.

 

gianni gargano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *