D.Lgs. n. 100 del 1° giugno 2011 rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito

 

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011 , n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20  febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva  2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle  spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

 – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (G.U. n. 156 del 7.7.11)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante  attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione

dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2007, ed in particolare l’articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l’articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l’opportunita’ di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dal seguente: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche’ i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza

radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita’ o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei

lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita’ che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica e’ rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia delle dogane e sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all’esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita’ di applicazione, nonche’ i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita’, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell’articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all’Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell’ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e’ tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita’ nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da’ comunicazione all’ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita’, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera’ ad informare della restituzione dei carichi l’Autorita’ competente dello Stato responsabile dell’invio.». 2. All’articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: “di risulta” sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, e’ adottato entro 60 giorni successivi all’esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’

europee (GUCE)

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell’esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,

S.O.

– La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom

(Direttiva del Consiglio concernente l’informazione della

popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria

applicabili e sul comportamento da adottare in caso di

emergenza radioattiva), e’ pubblicata nella G.U.C.E. 7

dicembre 1989, n. L 357.

– La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom

(Direttiva del Consiglio concernente la protezione

operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di

radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona

controllata), e’ pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre

1990, n. L 349.

– La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom

(Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al

controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati

membri e di quelle verso la Comunita’ e fuori da essa),

pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.

– La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, e’

pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.

– Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,

S.O.

– Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257

(Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione

della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i

rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.

– L’art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del

1995, cosi’ recita:

«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). – 1. Con

decreto del Ministro per il coordinamento della protezione

civile, di concerto con i Ministri dell’ambiente,

dell’interno, della difesa, della sanita’, dei trasporti e

della navigazione, sentita l’ANPA, sono stabiliti i casi e

le modalita’ di applicazione delle disposizioni del

presente capo alle attivita’ di trasporto di materie

radioattive, anche in conformita’ alla normativa

internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare

prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la

relativa autorizzazione debbono essere preventivamente

comunicati alle autorita’ chiamate ad intervenire nel corso

dell’emergenza, nonche’ le relative modalita’ di

comunicazione.».

– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.

– La direttiva 2003/122/Euratom e’ pubblicata nella

G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

– Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e

22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di

direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad

adottare, entro la scadenza del termine di recepimento

fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle

direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e

B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui

termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei

tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i

decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che

non prevedono un termine di recepimento, il Governo e’

delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all’oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui

all’Allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle

direttive elencate nell’Allegato A, sono trasmessi, dopo

l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora il termine per l’espressione del parere

parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di

sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive che comportino conseguenze

finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui

all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto

anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento

all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto

comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

corredati dei necessari elementi integrativi di

informazione, per i pareri definitivi delle commissioni

competenti per i profili finanziari, che devono essere

espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati

dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, con la

procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’art.

11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto

dall’art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di

cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,

quinto comma, della Costituzione, nelle materie di

competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome, si applicano alle condizioni e secondo le

procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4

febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in

cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino

esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una

relazione che da’ conto dei motivi addotti dai Ministri con

competenza istituzionale prevalente per la materia a

giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche

europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera dei

deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di

attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle

province autonome nelle materie di loro competenza, secondo

modalita’ di individuazione delle stesse, da definire con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali

contenute negli schemi di decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,

ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di

ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di

nuovo parere.»;

«Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l’attuazione

della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20

novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo

delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile

nucleare esaurito). – 1. Il Governo e’ delegato ad

adottare, entro il termine e con le modalita’ di cui

all’art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica

attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio,

del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al

controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di

combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire

l’adeguata protezione della popolazione ai sensi dell’art.

1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle

direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e

96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di

sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la

previsione di misure atte a garantire il rispetto delle

eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche’ delle

disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la

sicurezza dell’ambiente, l’adeguatezza delle condizioni di

smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la

tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni

interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di

informazione preventiva delle autorita’ locali sulle misure

di sorveglianza e controllo adottate nei casi di

spedizione, trasferimento e transito del materiale

radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti

di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in

caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o

della fissazione di condizioni per l’autorizzazione,

criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l’impatto

ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni,

nonche’ sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in

caso di violazione delle disposizioni attuative della

direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione

vigente in materia, assicurare adeguate forme di

consultazione e informazione di regioni ed enti locali con

riguardo a quanto previsto dalla direttiva

2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande,

autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio

di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative

alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie

e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati

gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute

umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo

schema di decreto legislativo e’ trasmesso, oltre che alle

competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini

dell’acquisizione del relativo parere.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

– Il testo dell’art. 1, del decreto legislativo 20

febbraio 2009, n, 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

23 marzo 2009, n. 68, cosi’ recita:

«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230). – 1. Il titolo del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, e’ sostituito dal seguente: «Attuazione

delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni

ionizzanti.».

2. All’art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono

aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare

esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono

inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare

esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei

rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile

nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla

seguente:

«a) l’autorita’ preposta al rilascio del nulla osta

di cui all’art. 29 o dell’autorizzazione di cui all’art.

30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o

le province autonome territorialmente competenti, ove

queste ultime non siano autorita’ competenti al rilascio

dell’autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di

importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito

delle attivita’ soggette ai provvedimenti autorizzativi di

cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell’ambito di attivita’

esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province

autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine

di dieci giorni, trascorso il quale l’autorita’ procede;»;

e) la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla

seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito

l’ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e la regione o le province autonome di

destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di

importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito

degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente

decreto, nonche’ nel caso di transito nel territorio

italiano. Le regioni e le province autonome formulano

eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni,

trascorso il quale l’autorita’ procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non

abbia comunicato alla Commissione europea la propria

mancata accettazione di tale procedura di approvazione

automatica, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva

92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di

rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile

nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire

nell’autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo

agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei

rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti

radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a

tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero

di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile

nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano

destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non

possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti

radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in

precedenza spediti od esportati ai fini del loro

trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti

radioattivi e degli altri materiali prodotti dal

ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato

effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della

normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del

combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la

spedizione, nel caso in cui questa non possa essere

ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4,

se la rispedizione e’ effettuata nelle stesse condizioni e

specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

3. Dopo il comma 4 dell’art. 137 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i

seguenti:

«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al

comma 4-bis dell’art. 32 e’ punito con l’arresto da due a

sei mesi o con l’ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni

contenute nell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art.

32 e’ punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda

fino a ventimila euro.».

4. Al comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono

sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L’Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, e’ sostituito dall’Allegato al presente decreto.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell’art.

146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l’art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, e’ inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le

spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti

radioattivi e di combustibile nucleare Esaurito). – 1.

Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 52, ai fini dell’applicazione dell’art.

32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche

definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in

forma gassosa, liquida o solida per i quali non e’ previsto

un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di

destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui

decisione e’ accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di

controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di

un’Autorita’ di regolamentazione, secondo le disposizioni

legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di

destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare

irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal

nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo’

essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare,

oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza

che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al

pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un’operazione intesi

ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile

esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o

di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza

intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti

radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto

equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di

recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica

che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti

radioattivi o di combustibile esaurito, e’ responsabile

conformemente alla normativa applicabile per tali materiali

e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento

uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5

marzo 2008, relativa al documento uniforme per la

sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti

radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla

direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre

2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

7. L’art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o

prodotti semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a

scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di

importazione, raccolta, deposito o che esercitano

operazioni di fusione di rottami o altri materiali

metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una

sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti

al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di

radioattivita’ o di eventuali sorgenti dismesse. A tali

obblighi sono altresi’ tenuti i soggetti che a scopo

industriale o commerciale esercitano attivita’ di

importazione di prodotti semilavorati metallici. La

disposizione non si applica ai soggetti che svolgono

attivita’ che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3

dell’art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche

indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli

anomali di radioattivita’, individuati secondo le norme di

buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai

sensi dell’art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui

al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell’art. 100, comma

3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione

delle persone e debbono darne immediata comunicazione al

Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale

competenti per territorio che, in relazione al livello del

rischio, ne danno comunicazione all’ISPRA. Tale

comunicazione deve essere altresi’ effettuata al Comando

provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province

autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province

autonome per la protezione dell’ambiente competenti per

territorio. Ai medesimi obblighi e’ tenuto il vettore che,

nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza

di livelli anomali di radioattivita’ nei predetti materiali

o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in

cui le misure radiometriche indichino la presenza di

livelli anomali di radioattivita’, i prefetti adottano,

valutate le circostanze del caso in relazione alla

necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da rischi di

esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il

rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale

soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a

carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari

esteri provvedera’ ad informare della restituzione dei

carichi l’Autorita’ competente dello Stato responsabile

dell’invio.».

– La direttiva 2006/117/Euratom e’ pubblicata nella

G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.

– La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio che prevede una procedura

d’informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai

servizi della societa’ dell’informazione), e’ pubblicata

nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all’art. 1:

– Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo

1995, n.230, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del

decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse,

come modificati dal presente decreto:

«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi

riconosciuti di dosimetria individuale). – 1. La

determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre

grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi

ed i ratei di dose nonche’ delle attivita’ e concentrazioni

di attivita’, volumetriche o superficiali, di radionuclidi

deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai

diversi tipi e qualita’ di radiazione, che siano muniti di

certificati di taratura. Con decreto del Ministro della

sanita’, di concerto con i Ministri dell’ambiente,

dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale,

dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,

sentita l’ANPA e l’istituto di metrologia primaria delle

radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le

modalita’ per il rilascio di detti certificati, nel

rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n.

273, che definisce l’attribuzione delle funzioni di

istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni

ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai

mezzi radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei

luoghi di lavoro, di cui all’art. 79, comma 1, lettera b)

n. 3);

b) la sorveglianza ambientale di cui all’art. 103,

comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta

ai sensi dell’art. 79, comma 5;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a

verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi

nell’ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni

autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei

livelli di esenzione di cui all’art. 30;

d) il controllo sulla radioattivita’ ambientale e

sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di

cui all’art. 104;

d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli

di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la

rilevazione di dosi;

d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la

sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali

metallici, di cui all’art. 157;

e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di

cui al capo X.

3. Gli organismi che svolgono attivita’ di servizio di

dosimetria individuale e quelli di cui all’art. 10-ter,

comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell’ambito

delle norme di buona tecnica da istituti previamente

abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene

conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche

impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con i Ministri

dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

dell’interno e della sanita’, sentiti l’ANPA, l’istituto di

metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l’ISPESL,

sono disciplinate le modalita’ per l’abilitazione dei

predetti istituti.»;

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o

prodotti semilavorati metallici). – 1. I soggetti che a

scopo industriale o commerciale esercitano attivita’ di

importazione, raccolta, deposito o che esercitano

operazioni di fusione di rottami o altri materiali

metallici di risulta nonche’ i soggetti che a scopo

industriale o commerciale esercitano attivita’ di

importazione di prodotti semilavorati metallici hanno

l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui

predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la

presenza di livelli anomali di radioattivita’ o di

eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione

sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che

possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti

ed evitare la contaminazione dell’ambiente. La disposizione

non si applica ai soggetti che svolgono attivita’ che

comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano

operazioni doganali.

2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza

radiometrica e’ rilasciata da esperti qualificati di

secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai

sensi dell’art. 78, i quali nell’attestazione riportano

anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello

strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i

Ministri della salute, dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del lavoro e della politiche

sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia delle

Dogane e sentito l’Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all’esito delle

notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva

98/34/CE e all’Organizzazione mondiale del commercio ai

sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in

vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita’ di

applicazione nonche’ i contenuti delle attestazioni della

sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti

semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3

dell’art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche

indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli

anomali di radioattivita’, individuati secondo le norme di

buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai

sensi dell’art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui

al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell’art. 100, comma

3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione

delle persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono

darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del

servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al

Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o

province autonome ed all’Agenzie delle regioni e delle

province autonome per la protezione dell’ambiente

competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e’ tenuto

il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza

della presenza di livelli anomali di radioattivita’ nei

predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in

relazione al livello del rischio rilevato dagli organi

destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma,

ne da’ comunicazione all’ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in

cui le misure radiometriche indichino la presenza di

livelli anomali di radioattivita’, i prefetti adottano,

valutate le circostanze del caso in relazione alla

necessita’ di tutelare le persone e l’ambiente da rischi di

esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il

rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale

soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a

carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari

esteri provvedera’ ad informare della restituzione dei

carichi l’Autorita’ competente dello Stato responsabile

dell’invio.».

Art. 2

Regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui

prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo

157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito

dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1,

2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti

semilavorati metallici e’ effettuata sui prodotti indicati

nell’allegato I.

2. Per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza

radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti

qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi

istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Note all’art. 2:

– Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 157 del

citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le

note all’art. 1.

– Si riporta il testo dell’art. 78 del decreto

legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:

«Art. 78 (Abilitazione degli esperti qualificati:

elenco nominativo). – 1. Con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro della sanita’, e’ istituito, presso l’Ispettorato

medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli

esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di

abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza

fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici

che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al

tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza

fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con

energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e

10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di

neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto

l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al

secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza

fisica degli impianti come definiti all’art. 7 del capo II

del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni

diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L’abilitazione di grado superiore comprende quelle

di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita

l’ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la

qualificazione professionale, nonche’ le modalita’ per la

formazione professionale, per l’accertamento della

capacita’ tecnica e professionale richiesta per

l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e per

l’eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo

restando quanto stabilito all’art. 93 per i casi di

inosservanza dei compiti.».

Art. 3

Invarianza degli oneri

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono all’adempimento dei

compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo

economico

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del

mare

Matteoli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell’interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari

esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

(previsto dall’articolo 2, comma 1)

=====================================================================

DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8)) CODICE

=====================================================================

LAVORI DI FONDERIA

Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per

incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa,

di ferro o di acciaio 73023000

———————————————————————

Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso

domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio,

n.n.a. 73219000

———————————————————————

Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento

non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate

o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale) 73221100

———————————————————————

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non

Smaltati 73239100

———————————————————————

Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma “fusi”,

n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonche’

palle e oggetti simili per mulini) 73259990

———————————————————————

Lavori di getti di alluminio, n.n.a. 76169910

———————————————————————

Articoli di magnesio, n.n.a. 81049000

———————————————————————

Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa,

n.n.a. 84039010

———————————————————————

Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori

di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di

acciaio 84109010

———————————————————————

Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426,

8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio,

n.n.a. 84314920

———————————————————————

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della

pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 84399110

———————————————————————

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per

la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa,

di ferro o di acciaio 84399910

———————————————————————

Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a. 84509000

———————————————————————

Parti di macchine per cucire, n.n.a. 84529000

———————————————————————

Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti

voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 84669120

———————————————————————

Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti

voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 84669220

———————————————————————

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di

materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 84749010

———————————————————————

Parti di macchine delle precedenti voci 8476 84769000

———————————————————————

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della

gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di

ferro o di acciaio 84779010

———————————————————————

Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni

autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a. 84799020

———————————————————————

Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 84835020

———————————————————————

Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di

articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro

o di acciaio 84836020

———————————————————————

Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di

innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a. 84839081

———————————————————————

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza

particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile)

n.n.a. 84879010

———————————————————————

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza

particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a. 84879030

———————————————————————

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza

particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a. 84879051

———————————————————————

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o

principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi

elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di

getti di ghisa, di ferro o di acciaio 85030091

———————————————————————

Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di

ghisa, di ferro o di acciaio 86071901

———————————————————————

Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per

il trasporto di dieci o piu’ persone, macchine e altri

veicoli a motore specificamente progettati per il

trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto

di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli

a motore della voce 8708.30.10) 87083091

———————————————————————

Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a

motore per il trasporto di dieci o piu’ persone, macchine

e altri veicoli a motore specificamente progettati per il

trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto

di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli

a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco) 87083099

———————————————————————

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di

trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati

all’industria del montaggio: degli autoveicoli della voce

8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione

per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata

<= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di

cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore

della voce 8705 n.c.a 87085020

———————————————————————

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di

trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori,

veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu’ persone,

macchine e altri veicoli a motore specificamente

progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali

per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio

dei veicoli della voce 8708.50.20) 87085035

———————————————————————

Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per

il trasporto di dieci o piu’ persone, macchine e altri

veicoli a motore specificamente progettati per il

trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto

di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della

voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085091

———————————————————————

Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri

organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore

per il trasporto di dieci o piu’ persone, macchine e altri

veicoli a motore specificamente progettati per il

trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto

di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della

voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085099

———————————————————————

Ruote, loro parti ed accessori, destinati all’industria

del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce

8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli

autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore

a pistone con accensione per compressione “diesel o

semidiesel”, di cilindrata <= 2.500 cm cubi o con

accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm cubi,

degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705 87087010

———————————————————————

Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di

autoveicoli per il trasporto di 10 e piu’ persone ecc. 87087050

———————————————————————

Parti di ruota a forma di stella ecc. 87087091

Altre parti di rimorchi e semirimorchi 87169090

———————————————————————

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI RAME

RAME

Barre e profilati di rame raffinato 7407 10 00

Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 10

Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 90

Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o

di rame-nichel-zinco (a 7407 29 10

Barre e profilati a base di altre leghe di rame 7407 29 90

Fili di rame raffinato di cui la piu’ grande dimensione

della sezione trasversal 7408 11 00

Fili di rame raffinato di cui la piu’ grande dimensione

della sezione trasversal 7408 19 10

Fili di rame raffinato di cui la piu’ grande dimensione

della sezione trasversal 7408 19 90

Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7408 21 00

Fili di leghe di rame a base di rame-nichel

(cupronichel) o di rame-nichel-zinc 7408 22 00

Fili di altre leghe di rame 7408 29 00

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore

superiore a 0,15 mm, arrotolati 7409 11 00

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore

superiore a 0,15 mm, altri 7409 19 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco

(ottone), di spessore superiore 7409 21 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco

(ottone), di spessore superiore 7409 29 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno

(bronzo), di spessore superiore 7409 31 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno

(bronzo), di spessore superiore 7409 39 00

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel

(cupronichel), di spessore supe 7409 40 10

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco

(argentone), di spessore 7409 40 90

Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore

superiore a 0,15 mm 7409 90 00

Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore

inferiore o uguale a 0,15 7410 11 00

Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore

inferiore o uguale a 0,15 7410 12 00

Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore

inferiore o uguale a 0,15 7410 21 00

Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore

inferiore o uguale a 0,15 7410 22 00

NICHEL NICHEL

Barre e profilati, di nichel non legato 7505 11 00

Barre e profilati, di leghe di nichel 7505 12 00

Fili di nichel non legato 7505 21 00

Fili di leghe di nichel 7505 22 00

Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato 7506 10 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel 7506 20 00

ALLUMINIO ALLUMINIO

Barre di alluminio non legato 7604 10 10

Profilati di alluminio non legato 7604 10 90

Profilati cavi di leghe di alluminio 7604 21 00

Barre di leghe di alluminio 7604 29 10

Profilati di leghe di alluminio 7604 29 90

Fili di alluminio non legato di cui la piu’ grande

dimensione della sezione tras 7605 11 00

Fili di alluminio non legato, altri 7605 19 00

Fili di leghe di alluminio 7605 21 00

Fili di leghe di alluminio, altri 7605 29 00

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma

quadrata o rettangolare 7606 11 10

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 11 91

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 11 93

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 11 99

Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o

rettangolare 7606 12 10

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 12 50

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 12 91

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 12 93

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma

quadrata o rettangolare, altri 7606 12 99

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma

diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 91 00

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma

diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 92 00

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

semplicemente laminati 7607 11 11

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

semplicemente laminati 7607 11 19

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

semplicemente laminati 7607 11 90

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

altri 7607 19 10

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma

inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi 7607 19 91

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,

altri 7607 19 99

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 10

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 91

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 99

PIOMBO PIOMBO

Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o

uguale a 0,2 mm 7804 11 00

Lamiere, di piombo 7804 19 00

Polveri e pagliette, di piombo 7804 20 00

ZINCO ZINCO

Barre, profilati e fili, di zinco 7904 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco 7905 00 00

STAGNO STAGNO

Barre, profilati e fili, di stagno 8003 00 00

ALTRI METALLI COMUNI ALTRI METAL

Fili di tungsteno (wolframio) 8101 96 00

Barre,diverse da quelle ottenute semplicemente per

sinterizzazione, profilati, 8101 99 10

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per

sinterizzazione, profilati,lamiere, nastri e fogli 8102 95 00

Fili, di molibdeno 8102 96 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per

sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8103 90 10

(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio) ex 81049000

(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto) ex 81059000

(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto) ex 81060090

(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio) ex 81079000

Barre, profilati e fili, di titanio 8108 90 30

Lamiere, nastri e fogli, di titanio 8108 90 50

(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio) ex 8109 90 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio) ex 8110 90 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese) ex 8111 00 90

(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio) ex 8112 19 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo) ex 8112 29 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio) ex 8112 59 00

(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio),

germanio) ex 8112 99 20

(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio

(colombio), renio) ex 8112 99 30

(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio,

vanadio) ex 8112 99 70

(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet) ex 8113 00 90

Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7403 21 00

Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo) 7403 22 00

Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce

7405) 7403 29 00

Leghe di nichel 7502 20 00

Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo

stato liquido 7601 20 91

Leghe di alluminio, secondario, altri 7601 20 99

Leghe di piombo 7801 99 91

Leghe di zinco 7901 20 00

Leghe di stagno 8001 20 00

00 Magnesio greggio, altri (leghe) ex 8104 19 00

C – ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI C – ELENCO

DI METALLI MINORI

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute

semplicemente per sinterizzazione 8101 94 00

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute

semplicemente per sinterizzazione 8102 94 00

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute

semplicemente per sinterizzazione; polveri 8103 20 00

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della

metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri 8105 20 00

Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri 8106 00 10

Cadmio greggio; polveri 8107 20 00

Titanio greggio; polveri 8108 20 00

Zirconio greggio; polveri 8109 20 00

Antimonio greggio; polveri 8110 10 00

Manganese greggio; polveri 8111 00 11

Berillio greggio; polveri 8112 12 00

Cromo greggio; polveri 8112 21 90

Tallio greggio; polveri 8112 51 00

Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 10

Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi;

polveri 8112 92 31

Indio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 81

Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 89

Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 91

Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 95

Cermet greggio 8113 00 20

SEMILAVORATI SIDERURGICI

LINGOTTI

———-

LINGOTTI 72061000

LINGOTTI 72069000

LINGOTTI 72181000

LINGOTTI 72241010

LINGOTTI 72241090

BRAMME

———-

BRAMME 72071210

BRAMME 72072032

BRAMME 72189110

BRAMME 72189180

BLUMI BILLETTE

———-

BLUMI BILLETTE 72071111

BLUMI BILLETTE 72071114

BLUMI BILLETTE 72071116

BLUMI BILLETTE 72071912

BLUMI BILLETTE 72071980

BLUMI BILLETTE 72072011

BLUMI BILLETTE 72072015

BLUMI BILLETTE 72072017

BLUMI BILLETTE 72072052

BLUMI BILLETTE 72072080

BLUMI BILLETTE 72189911

BLUMI BILLETTE 72189920

BLUMI BILLETTE 72249002

BLUMI BILLETTE 72249003

BLUMI BILLETTE 72249005

BLUMI BILLETTE 72249007

BLUMI BILLETTE 72249014

BLUMI BILLETTE 72249031

BLUMI BILLETTE 72249038

COILS

———-

COILS 72081000

COILS 72082500

COILS 72082600

COILS 72082700

COILS 72083600

COILS 72083700

COILS 72083800

COILS 72083900

COILS 72191100

COILS 72191210

COILS 72191290

COILS 72191310

COILS 72191390

COILS 72191410

COILS 72191490

COILS 72251910

COILS 72253010

COILS 72253030

COILS 72253090

ROTAIE E ARMAMENTO

———-

ROTAIE E ARMAMENTO 73021021

ROTAIE E ARMAMENTO 73021023

ROTAIE E ARMAMENTO 73021029

ROTAIE E ARMAMENTO 73021040

ROTAIE E ARMAMENTO 73021050

ROTAIE E ARMAMENTO 73024000

PALANCOLE

———-

PALANCOLE 73011000

TONDO c.a. IN BARRE

———-

TONDO c.a. IN BARRE 72142000

TONDO c.a. IN BARRE 72149910

VERGELLA

———-

VERGELLA 72131000

VERGELLA 72132000

VERGELLA 72139110

VERGELLA 72139120

VERGELLA 72139141

VERGELLA 72139149

VERGELLA 72139170

VERGELLA 72139190

VERGELLA 72139910

VERGELLA 72139990

VERGELLA 72210010

VERGELLA 72210090

VERGELLA 72271000

VERGELLA 72272000

VERGELLA 72279010

VERGELLA 72279050

VERGELLA 72279095

BARRE CALDO MERCANTILI

———-

BARRE CALDO MERCANTILI 72143000

BARRE CALDO MERCANTILI 72149931

BARRE CALDO MERCANTILI 72149939

BARRE CALDO MERCANTILI 72149950

BARRE CALDO MERCANTILI 72149971

BARRE CALDO MERCANTILI 72149979

BARRE CALDO MERCANTILI 72149995

BARRE CALDO MERCANTILI 72221111

BARRE CALDO MERCANTILI 72221119

BARRE CALDO MERCANTILI 72221181

BARRE CALDO MERCANTILI 72221189

BARRE CALDO MERCANTILI 72221910

BARRE CALDO MERCANTILI 72221990

BARRE CALDO MERCANTILI 72281020

BARRE CALDO MERCANTILI 72282091

BARRE CALDO MERCANTILI 72283020

BARRE CALDO MERCANTILI 72283041

BARRE CALDO MERCANTILI 72283049

BARRE CALDO MERCANTILI 72283061

BARRE CALDO MERCANTILI 72283069

BARRE CALDO MERCANTILI 72283089

BARRE CALDO MERCANTILI 72288000

MERCANTILI PIATTI

———-

MERCANTILI PIATTI 72149110

MERCANTILI PIATTI 72149190

MERCANTILI PIATTI 72282010

MERCANTILI PIATTI 72283070

NASTRI CALDO < 600 mm.

———-

NASTRI CALDO < 600 mm. 72111400

NASTRI CALDO < 600 mm. 72111900

NASTRI CALDO < 600 mm. 72126000

NASTRI CALDO < 600 mm. 72201100

NASTRI CALDO < 600 mm. 72201200

NASTRI CALDO < 600 mm. 72261910

NASTRI CALDO < 600 mm. 72269120

NASTRI CALDO < 600 mm. 72269191

NASTRI CALDO < 600 mm. 72269199

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

———-

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72084000

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085120

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085191

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085198

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085210

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085291

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085299

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085310

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085390

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085400

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089020

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089080

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72109030

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72111300

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192110

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192190

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192210

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192290

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192300

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192400

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254012

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254015

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254040

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254060

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254090

LAMIERE A FREDDO >600

———-

LAMIERE A FREDDO >600 72091500

LAMIERE A FREDDO >601 72091690

LAMIERE A FREDDO >602 72091790

LAMIERE A FREDDO >603 72091891

LAMIERE A FREDDO >604 72092500

LAMIERE A FREDDO >605 72092690

LAMIERE A FREDDO >606 72092790

LAMIERE A FREDDO >607 72092890

LAMIERE A FREDDO >608 72099020

LAMIERE A FREDDO >609 72099080

LAMIERE A FREDDO >610 72193100

LAMIERE A FREDDO >611 72193210

LAMIERE A FREDDO >612 72193290

LAMIERE A FREDDO >613 72193310

LAMIERE A FREDDO >614 72193390

LAMIERE A FREDDO >615 72193410

LAMIERE A FREDDO >616 72193490

LAMIERE A FREDDO >617 72193510

LAMIERE A FREDDO >618 72193590

LAMIERE A FREDDO >619 72199020

LAMIERE A FREDDO >620 72199080

LAMIERE A FREDDO >621 72255020

LAMIERE A FREDDO >622 72255080

BANDA NERA

———-

BANDA NERA 72091899

BANDA NERA 72112380

LANIERINI/NASTRI MAGNETICI

———-

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091610

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091710

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091810

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092610

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092710

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092810

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72112320

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251100

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251990

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261100

LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261980

LAMIERE/NASTRI STAGNATI

———-

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101100

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101220

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101280

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72107010

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72109040

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121010

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121090

LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72124020

LAMIERE T.F.S.

———-

LAMIERE T.F.S. 72105000

LAMIERE T.F.S. 72125020

LAMIERE/NASTRI ZINCATE

———-

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104100

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104900

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72123000

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72259200

LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72269930

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

———-

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72103000

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72122000

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72259100

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72269910

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

———-

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72107080

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72124080

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72259900

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72269970

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

———-

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72102000

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106100

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106900

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72109080

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125030

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125040

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125061

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125069

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125090

TUBI SENZA SALDATURA

———-

TUBI SENZA SALDATURA 73041100

TUBI SENZA SALDATURA 73041910

TUBI SENZA SALDATURA 73041930

TUBI SENZA SALDATURA 73041990

TUBI SENZA SALDATURA 73042200

TUBI SENZA SALDATURA 73042300

TUBI SENZA SALDATURA 73042400

TUBI SENZA SALDATURA 73042910

TUBI SENZA SALDATURA 73042930

TUBI SENZA SALDATURA 73042990

TUBI SENZA SALDATURA 73043120

TUBI SENZA SALDATURA 73043180

TUBI SENZA SALDATURA 73043910

TUBI SENZA SALDATURA 73043952

TUBI SENZA SALDATURA 73043958

TUBI SENZA SALDATURA 73043992

TUBI SENZA SALDATURA 73043993

TUBI SENZA SALDATURA 73043998

TUBI SENZA SALDATURA 73044100

TUBI SENZA SALDATURA 73044910

TUBI SENZA SALDATURA 73044993

TUBI SENZA SALDATURA 73044995

TUBI SENZA SALDATURA 73044999

TUBI SENZA SALDATURA 73045112

TUBI SENZA SALDATURA 73045118

TUBI SENZA SALDATURA 73045181

TUBI SENZA SALDATURA 73045189

TUBI SENZA SALDATURA 73045910

TUBI SENZA SALDATURA 73045932

TUBI SENZA SALDATURA 73045938

TUBI SENZA SALDATURA 73045992

TUBI SENZA SALDATURA 73045993

TUBI SENZA SALDATURA 73045999

TUBI SENZA SALDATURA 73049000

TUBI SALDATI

———-

TUBI SALDATI 73051100

TUBI SALDATI 73051200

TUBI SALDATI 73051900

TUBI SALDATI 73052000

TUBI SALDATI 73053100

TUBI SALDATI 73053900

TUBI SALDATI 73059000

TUBI SALDATI 73061110

TUBI SALDATI 73061190

TUBI SALDATI 73061910

TUBI SALDATI 73061990

TUBI SALDATI 73062100

TUBI SALDATI 73062900

TUBI SALDATI 73063011

TUBI SALDATI 73063019

TUBI SALDATI 73063041

TUBI SALDATI 73063049

TUBI SALDATI 73063072

TUBI SALDATI 73063077

TUBI SALDATI 73063080

TUBI SALDATI 73064020

TUBI SALDATI 73064080

TUBI SALDATI 73065020

TUBI SALDATI 73065080

TUBI SALDATI 73066110

TUBI SALDATI 73066192

TUBI SALDATI 73066199

TUBI SALDATI 73066910

TUBI SALDATI 73066990

TUBI SALDATI 73069000

PRODOTTI FUCINATI

———-

PRODOTTI FUCINATI 72141000

PRODOTTI FUCINATI 72223051

PRODOTTI FUCINATI 72223091

PRODOTTI FUCINATI 72281050

PRODOTTI FUCINATI 72284010

PRODOTTI FUCINATI 72284090

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

———-

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72151000

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155011

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155019

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155080

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72159000

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166110

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166190

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166900

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169110

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169180

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222011

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222019

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222021

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222029

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222031

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222039

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222081

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222089

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72223097

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224050

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224090

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72281090

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72282099

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285020

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285040

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285061

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285069

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285080

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286020

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286080

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72287090

FILO TRAFILATO

———-

FILO TRAFILATO 72171010

FILO TRAFILATO 72171031

FILO TRAFILATO 72171039

FILO TRAFILATO 72171050

FILO TRAFILATO 72171090

FILO TRAFILATO 72172010

FILO TRAFILATO 72172030

FILO TRAFILATO 72172050

FILO TRAFILATO 72172090

FILO TRAFILATO 72173041

FILO TRAFILATO 72173049

FILO TRAFILATO 72173050

FILO TRAFILATO 72173090

FILO TRAFILATO 72179020

FILO TRAFILATO 72179050

FILO TRAFILATO 72179090

FILO TRAFILATO 72230011

FILO TRAFILATO 72230019

FILO TRAFILATO 72230091

FILO TRAFILATO 72230099

FILO TRAFILATO 72292000

FILO TRAFILATO 72299020

FILO TRAFILATO 72299050

FILO TRAFILATO 72299090

NASTRO A FREDDO

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NASTRO A FREDDO 72112330

NASTRO A FREDDO 72112900

NASTRO A FREDDO 72119020

NASTRO A FREDDO 72119080

NASTRO A FREDDO 72202021

NASTRO A FREDDO 72202029

NASTRO A FREDDO 72202041

NASTRO A FREDDO 72202049

NASTRO A FREDDO 72202081

NASTRO A FREDDO 72202089

NASTRO A FREDDO 72209020

NASTRO A FREDDO 72209080

NASTRO A FREDDO 72262000

NASTRO A FREDDO 72269200

SEMILAVORATI FUCINATI

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SEMILAVORATI FUCINATI 72071190

SEMILAVORATI FUCINATI 72071290

SEMILAVORATI FUCINATI 72071919

SEMILAVORATI FUCINATI 72072019

SEMILAVORATI FUCINATI 72072039

SEMILAVORATI FUCINATI 72072059

SEMILAVORATI FUCINATI 72189919

SEMILAVORATI FUCINATI 72189980

SEMILAVORATI FUCINATI 72249018

SEMILAVORATI FUCINATI 72249090

Allegato 2

(previsto dall’articolo 2, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

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