Anche le Entrate concordano sul gestore del deposito Iva – rappresentante fiscale

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.53/2010 ha chiarito che le comunicazioni black list (le comunicazioni fiscali introdotte col decreto legge n.40/2010 relativamente agli scambi effettuati con operatori residenti nei paesi a fiscalità privilegiata)devono essere presentate anche con riferimento a beni acquistati da un operatore black list e immessi in libera pratica in Italia mediante introduzione in un deposito Iva.

Rispondendo ad un quesito della Confetra, l’Agenzia ha precisato che anche l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito Iva effettuata da un operatore comunitario è soggetta all’obbligo di comunicazione black list e che per presentare la comunicazione l’operatore comunitario può avvalersi del gestore del deposito il quale, com’è noto, agisce in qualità di rappresentante fiscale leggero (comma 7 articolo 50 bis D.L. 331/93).

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concordato con il parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, recepito dall’Agenzia delle Dogane con nota 134764/RU dell’8 novembre 2010.

gianni gargano

francesco pagnozzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *