Circolare 29/E del 27 giugno – registrazione autofatture
2.4 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL’AUTOFATTURA EX
ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972
Domanda
Si chiede conferma che l’autofattura ex articolo 17, comma 2 , del D.P.R. n. 633 del
1972 possa essere registrata:
• sul libro delle fatture emesse con continuità e sequenza di numerazione
rispetto alle fatture emesse o con numerazione separata e registrazione per
blocchi sezionali giornalieri;
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• sul libro degli acquisti con continuità e sequenza di numerazione rispetto alle
fatture di acquisto o con numerazione separata e registrazione per blocchi
sezionali giornalieri.
In sintesi, si ritiene che potrebbero anche non essere utilizzati dei registri ad hoc
per le autofatture attive e per le autofatture passive, utilizzando gli stessi registri
delle fatture attive e delle fatture passive ed un’unica progressione numerica.
Risposta
L’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 – come modificato dal D.Lgs. n.
18 del 2010 – prevede che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai
cessionari o committenti”.
Pertanto, in questa ipotesi, il cessionario/committente deve emettere un’autofattura
in un unico esemplare (articolo 21, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972), ed
annotarla sia sul registro delle vendite sia sul registro degli acquisti. Tale obbligo di
registrazione delle autofatture può essere assolto utilizzando dei registri sezionali,
ovvero annotando i documenti sugli stessi registri delle fatture di vendita e di
acquisto, utilizzando, tuttavia, distinte progressioni numeriche e nel rispetto
dell’ordine progressivo sequenziale di ciascuna seriazione.
In questo caso, la prima pagina di ciascun registro dovrà contenere
l’indicazione delle serie numeriche adottate (cfr., risoluzioni n. 480424 del 28
maggio 1987; n. 4503.58 del 30 luglio 1990).
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