Il futuro dell’Iva

Commissione Europea

Bruxelles, 1.12.10

COM(2010) 695 final

GREEN PAPER

Sul futuro dell’IVA

Verso un più semplice, più forte ed efficiente sistema dell’IVA

12SEC20101455 FINALE’>

INDICE

  1. Introduzione …………………………………………………………………………….…………3
  2. Perché parlare del sistema IVA adesso? ..………………………………………….……….4

2.1 La complessità dell’attuale sistema ………………………………………………………….4

2.2 Facendo in modo che il mercato unico funzioni meglio …………………………………5

2.3 Massimizzare la raccolta delle entrate identificare quali sono i punti suscettibili alle frodi  …………………………………………………………………………………………..5

2.4 Cambiamenti nell’ambiente tecnologico e economico …………………………………..5

  1. Questioni da affrontare .………………………………………………………………………..6
  2. Trattamento dell’iva nelle operazioni di frontiera nel mercato unico ………………………………………………………………………………………………………..6

4.1 attuazione degli accordi definitivi basati sulla tassazione all’origine ….……………..6

4.2 Il percorso alternativo: tassazione nello stato membro di destinazione ……………. 7

4.3 Altre varianti …………………………………………………………………………………….. 9

  1. Altre situazioni chiave da affrontare ..………………………………………..……………10

5.1 come assicurare la neutralità del sistema IVA .………………………..………………..10

5.2 Quali condizioni di armonizzazione sono richieste in un unico mercato? ………..13

5.3 Riduzione delle lungaggini burocratiche   ….…………………………………………….15

5.4 Un sistema IVA più forte ………………………………………………………………………19

5.5 Un amministrazione efficiente e moderna del sistema IVA ……………………………21

5.6 Altri argomenti …………………………………………………..………………………………22

  1. Dite la vostra ….…………………………………………………………………………………22

 

GREEN PAPER

Sul futuro dell’IVA

Verso un più semplice, più forte ed efficiente sistema dell’IVA

  1. 1.    INTRODUZIONE

 

La tassa per il valore aggiunto (IVA) fu introdotta in Europa nel 1954, in Francia. Nel 1967 gli Stati Membri della Comunità Economica Europea, decisero di rimpiazzare la loro rotazione delle sistema di tassazione con un comune sistema IVA. Da allora l’IVA è stata introdotta in 140 paesi in tutto il mondo.

Dal 2008 il gettito dell’IVA rappresenta il 21.4% delle tasse nazionali degli Stati Membri (incluso il contributo alla sicurezza sociale), con un aumento del 12% dal 1995. E’ quindi una delle principali fonti di entrata per i budget nazionali e in molti Stati Membri è la principale risorsa. Il gettito IVA ha rappresentato nel 2008 una media del 7,8% del GDP degli stati membri, cifra che è aumentata di circa il 13% dal 1995.

La crisi economica e finanziaria ha portato a gravi problematiche per le finanze pubbliche in molti stati membri. Dato il particolare crollo direttamente connesso alle tasse dovuto alla recente recessione, la quota del gettito dell’IVA come parte delle entrate totali probabilmente è aumentato ulteriormente in molti Stati Membri.

Diversi Stati Membri hanno recentemente aumentato l’aliquota dell’IVA o stanno considerando di farlo, sia come una reazione alle necessità consolidate risultanti dalla crisi sia in considerazione di uno contesto a lungo termine verso lo spostamento verso delle imposte indirette piuttosto che una tassazione diretta. Quest’ultimo spostamento può essere razionalizzato con l’efficienza delle imposte sui consumi, i consumi diventano una base più ampia rispetto ai profitti e ai redditti. Una più ampia base permette minori aliquote, così da ridurre le distorsioni dovute alla tassazione, con favorevoli effetti sulla crescita e sull’occupazione.

Inoltre, dato l’impatto delle vecchie aziende sul mercato del lavoro, i modelli di  risparmio e consumo e la spesa pubblica negli anni a venire, il sistema di tassazione dovrà adeguarsi. Il finanziamento dell’assistenza sociale di stato dovrà essere meno legato alle tasse del lavoro ed entrate fiscali provenienti dai capitali in entrata (risparmi) così da sostenere maggiormente lo spostamento delle imposte indirette.

Dopo quasi 40 anni, è giunto il momento di avere uno sguardo critico al sistema dell’IVA un visione al rafforzamento della sua coerenza con il mercato unico, alla sua capacità di raccolta nata dal miglioramento della sua efficienza e forza economica, e al suo contributo alle altre politiche mentre si riducono i costi di adeguamento e riscossione. In questo modo, la riforma del sistema  IVA può avere un ruolo cruciale di sostegno alla Strategia Europa 2020 e un ruolo nella crescita del suo potenziale per rinvigorire il mercato unico e  nel sostegno di uno smart budget consolidato negli Stati Membri. Qualsiasi tipo di miglioramento richiede un sistema IVA globale che si possa adattare ai cambiamenti negli ambienti economici e tecnologici e che sia sufficientemente solido per resistere agli attacchi di frodi come dimostrato dall’esperienza degli ultimi anni.

Un sistema IVA semplice dovrebbe anche ridurre i costi operativi per i contribuenti e per le amministrazioni fiscali, inoltre aumentare il beneficio netto del Tesoro.

Inoltre, il ruolo chiave delle imprese nella raccolta dell’IVA deve essere riconosciuto adeguatamente, da quando l’IVA è un imposta di consumo e non una tassa sulle imprese. I costi di adeguamento dell’IVA sono un grande onere per le imprese Europee e la riduzione di questi oneri potrebbe contribuire significativamente alla crescita e alla competitività delle aziende Europee.

Queste sono le maggiori sfide che l’Unione Europea sta affrontando in campo IVA. Inoltre, dovranno incontrarsi in un unico contesto di mercato unico che garantisca libertà di movimento delle merci e servizi tra gli Stati Membri, come stabilito nel 1993 con l’abolizione all’interno dell’Unione Europea dei controlli fiscali alla frontiera.

L’obbiettivo di questa Carta Verde è di lanciare un ampio processo di consultazione con le parti interessate al funzionamento dell’attuale sistema IVA e a come dovrà essere riformulato in futuro.

  1. 2.     PERCHE’ LANCIARE UN DIBATTITO SUL SISTEMA IVA ADESSO?

L’approccio seguito nell’ultima decade è stato quello di semplificare e modernizzare l’attuale sistema IVA attraverso degli incrementi. Questo ha prodotto dei risultati positivi, anche se ha raggiunto i suoi limiti.

Adesso è il momento giusto per una più ampia riflessione su una serie di fattori.

2.1   LA COMPLESSITA’ DELL’ATTUALE SISTEMA

La complessità delle regole IVA pesa sugli oneri amministrativi delle imprese.

Il 60% degli oneri misurati per 13 aree prioritarie è in relazione alla gestione contabile dell’IVA tali aree sono identificate nella  “Better Regulation Agenda”. Questo tipo di business rende l’Unione Europea un posto poco interessante per investire.

Le aree di particolare interesse includono degli elementi nel sistema come obbligazioni, detrazioni e aliquote. Queste possono essere particolarmente pesanti per le SMEs le quali non possono sempre permettersi di affrontare delle competenze fiscali maggiorate dalle regole del’IVA.

2.2   FACENDO IN MODO CHE IL MERCATO UNICO FUNZIONI MEGLIO

Il fatto che il traffico nazionale e quello Comunitario continuino ad essere trattati differentemente dalle disposizioni IVA potrebbe ostacolare un miglior funzionamento del mercato unico. Questo è aggravato dall’esistenza di numerose opzioni e deroge per gli Stati Membri sottoposti alle leggi IVA Comunitarie le quali guidano verso regole differenti tutta Europa.

L’importanza vitale di un più forte, profondo, esteso mercato unico è evidenziata nella Comunicazione della Commissione “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e solidale”. La riforma delle regole del sistema IVA in un “mercato unico in via amichevole” è una delle raccomandazioni fatte nella relazione presentata dal Presidente della Commissione José Manuel Barroso richiesta dal Professor Mario Monti nel maggio 2010, da cui si evince una strategia globale per il rilancio di un mercato unico.

L’Azione del Mercato Unico ha fatto nascere una serie di iniziative incluso la creazione di un ambiente di supporto legale ed economico per le imprese così da ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l’attività di attraversamento delle frontiere. L’IVA è un elemento chiave.

2.3   MASSIMIZZARE LA RACCOLTA DELLE ENTRATE ED IDENTIFICARE QUALI SONO I PUNTI SUSCETTIBILI ALLE FRODI.

Un ampio sistema IVA, idealmente con una unica aliquota, sarebbe molto vicino all’ideale di una tassa di puro consumo che minimizza i costi di adeguamento. Comunque, nell’Unione Europea, l’aliquota standard copre solamente circa i due terzi del consumo totale, con il terzo rimanente oggetto di differenti esenzioni e riduzioni delle aliquote. Per gli stati Membri dell’unione europea che sono anche membri del OECD, la reale raccolta dell’IVA rappresenta solamente il 50% della media di entrate che sarebbero raccolte, in teoria, se tutti i consumatori finali fossero tassati all’aliquota standard. I paesi OECD come il Giappone, la Sud Corea, o la Svizzera hanno un sistema IVA di maggiore efficienza con un rapporto del 73%.

Nel 2008, le entrate dell’IVA raccolte dagli stati membri si aggirava intorno agli 862 miliardi di Euro. Uno studio ha determinato il gap dell’IVA Europea (la differenza tra le attuali entrate IVA e ciò che gli stati membri dovrebbero teoricamente ricevere basandosi sulla propria economia) al 12% del gettito IVA teorico del 2006, con molti stati membri al di sopra del 20%. Oltre all’evasione delle tasse e alle perdite dovute all’insolvenza, il gap dell’IVA è attribuibile anche alle frodi risultanti in parte dalle carenze endemiche delle attuali disposizioni, che, in particolare, permettono di non pagare l’IVA sugli acquisti di merce e servizi alle frontiere.

2.4   CAMBIAMENTI NELLE TECNOLOGIE E AMBIENTE ECONOMICO

Il sistema dell’IVA comunitaria si è evoluto più lentamente a paragone degli ambienti tecnologici ed economici, che hanno vissuto dei rapidi cambiamenti nei modelli di business, aumentando l’utilizzo delle nuove tecnologie, la crescita dell’importanza dei servizi – si conta adesso intorno al 70% dell’attività economica – e la globalizzazione dell’economia generale.

Comunque, questi cambiamenti tecnologici potrebbero allo stesso modo offrire delle possibilità di nuove ed alternative strade per il gettito dell’IVA così da ridurre gli oneri sul volume di affari e le perdite dell’IVA.

Gli esistenti modelli di gettito sono rimasti sostanzialmente uguali dall’introduzione dell’IVA.

  1. 3.    DOMANDE DA AFFRONTARE

Le discussioni sul futuro dell’IVA si sono divise in due importanti linee di pensiero.

La prima di queste riguarda i principi di tassazione delle transazioni comunitarie sulle quali dovrebbe basarsi un sistema IVA Europeo, completamente adattato ad un mercato unico. La seconda copre le questioni che necessitano di attenzione a prescindere da qualsiasi scelta possa essere fatta sul trattamento delle transazioni comunitarie.

Una discussione più completa e tecnicamente dettagliata relativa al numero di argomenti toccati in questa carta può essere trovata in un documento dello Staff di lavoro della Commissione disponibile all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en-htm.      

  1. 4.    TRATTAMENTO DELL’IVA NELLE TRANSAZIONI DI FRONTIERA NEL MERCATO UNICO

 

4.1   ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DEFINITIVI BASATI SULLA TASSAZIONE ALL’ORIGINE

Dalla prima legislazione sull’IVA concordata a livello comunitario, un impegno fu preso per l’introduzione del sistema dell’IVA su misura per un mercato unico e operante attraverso gli Stati Membri nello stesso modo che all’interno del singolo paese.

La Direttiva IVA stabilisce ancora che gli attuali accordi per la tassazione del commercio tra gli Stati Membri sono transitori e saranno rimpiazzati da accordi definitivi basati in linea di principio sulla tassazione della merce e dei servizi nello Stato Membro di origine.

Comunque, il tentativo è stato fatto nel 1987, per onorare l’impegno, basato sul flusso di merce fu un insuccesso. La proposta alternativa nel 1996 basata sul posto di residenza del fornitore fu ugualmente un insuccesso.

Le ragioni apparenti del perché la tassazione non ha ancora dato proventi accettabili sono le seguenti:

  • L’armonizzazione delle aliquote dell’IVA sarebbe necessaria per prevenire differenti aliquote derivanti dalle decisioni influenzate sul dove comprare, non solo per privati individui ma anche per le imprese come il pagamento dell’IVA – anche se eventualmente deducibile – che colpisce il loro flusso di cassa. Bisognerebbe precisare, comunque, che negli ultimi anni una certa convergenza sugli standard dell’IVA è già in atto;
  • Un sistema di compensazione potrebbe essere necessario per assicurare che il gettito IVA spetti allo Stato Membro di consumo. Le nuove tecnologie informatiche – non disponibili al momento delle prime discussioni- hanno il potenziale per superare questi ostacoli;
  • Gli stati membri dovrebbero avere relazione con gli altri per raccogliere una sostanziale parte delle loro entrate IVA.

Nel giugno 2007 il Consiglio ha invitato, nel contesto del dibattito sulla lotta contro le frodi IVA, la Commissione ad analizzare nuovamente un sistema IVA basato sulla tassazione alla partenza della merce.

Per superare la questione delle differenze nelle aliquote IVA, la Commissione ha analizzato un modello nel quale sia le forniture comunitarie dei soggetti passivi vengono tassate del 15% negli gli Stati Membri di destinazione per riscuotere l’addizionale IVA proveniente dai clienti per raggiungere l’aliquota applicabile sia per il rimborso dell’IVA pagata in eccesso.

Il consiglio comunque non ha risposto alle richieste della Commissione con  dimostrazione positiva di interesse necessaria prima di imbarcarsi in una più approfondita analisi di questa tipologia di regime.

Nello stesso momento, nuove Direttive che stabiliscono il posto della tassazione per alcune transazioni che non hanno applicato il principio della tassazione nello Stato Membro di origine stabilendo il posto di tassazione come il posto dove la consumazione ha avuto luogo o dove il cliente ha residenza.

4.2   LA STRADA ALTERNATIVA: TASSAZIONE NELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE

La principale caratteristica della tassazione a destino è che il gettito IVA deriva direttamente dal consumo dello Stato Membro, in base alle sue aliquote ed esenzioni nazionali, in tal modo si risolvono le maggiori obbiezioni contro la tassazione nel posto di origine.

La questione di maggiore importanza che deve essere risolta in questo tipo di sistema, comunque, è quella di assicurare che il trattamento delle forniture all’interno del mercato europeo e nazionale sia coerente. Un trattamento uguale può essere raggiunto sia attraverso la tassazione delle forniture all’interno del mercato europeo sia eliminato l’effettivo ricarico dell’IVA sulle transazioni domestiche attraverso una sistema di charge reverse (per cui la persona tassabile per la quale la fornitura è stata fatta diventa la persona responsabile per il pagamento dell’IVA). Comunque, un’altra questione è se il trattamento realmente necessita di essere uguale e, in caso contrario, quale misura di trattamento differente è accettabile, senza che sia un ostacolo al corretto funzionamento al mercato unico o che dia lo spazio alle frodi alle operazioni di frontiera.

4.2.1     IL MANTENIMENTO DEI PRINCIPI DELL’ATTUALE SISTEMA

L’attuale sistema IVA fa una distinzione tra fornitori fra soggetti passivi ( business to business o “B2B”) e forniture ai consumatori finali (business to consumer o “B2C”).

Per le transazioni di frontiera B2B, il principio generale, sia per la merce che per i servizi, è la tassazione all’aliquota e alle condizioni degli stati Membri di destinazione (dove la merce arriva o, per i servizi, dove l’impresa del cliente è stabilito) con il pagamento dell’IVA da parte del cliente al Tesoro. Questo si traduce nella fornitura di merce e servizi trattati in maniera differente a seconda se sono nazionali o internazionali a livello comunitario. Questa distinzione è fonte di complessità e di vulnerabilità alle frodi.

Le forniture B2C sono normalmente tassate negli stati membri dove la vendita della merce è fatta o dove il fornitore è stabilito. Comunque, a causa del rischio di distorsione della concorrenza, speciali accordi vengono applicati alla tassazione delle forniture a destino, imponendo pesanti obblighi ai fornitori (vendita a distanza di merci o alcuni servizi) o acquirenti (per esempio acquisti effettuati da soggetti passivi esonerati, in particolare piccole imprese, o imprese non soggetti passivi, e acquisti di mezzi di trasporto nuovi per esempio).

Tuttavia il sistema ha dei meriti. Per gli Stati Membri è garantito un grado di libertà politica e sovranità fiscale nell’amministrazione dell’IVA. Per le operazioni di frontiera B2B, il business dei clienti non sembra avere dei grossi problemi di IVA e  potrebbero avere alcuni vantaggi dato che l’IVA non deve essere pre-finanziata.

Gli oneri ricadono maggiormente sui fornitori, i quali, nel loro Stato Membro, devono giustificare le esenzioni (nella fornitura delle merci) o la non tassazione (per i servizi) e devono far fronte ad ulteriori obblighi e a, sempre maggiori, e più rigide formalità destinate a tracciare le frodi: le lungaggini burocratiche coinvolte nelle transazioni di frontiera sono costantemente in aumento. Inoltre, l’amministrazione fiscale può contestare le esenzioni e la non tassazione se si è verificata una frode nella catena commerciale e le imprese legittime potrebbero avere delle difficoltà a proteggere se stesse.

Mantenere i principi fondamentali dell’attuale regime IVA richiederebbe una revisione approfondita e un miglioramento della sua applicazione in termini di certezza legale e oneri amministrativi sulle transazioni all’interno della Comunità Europea.

4.2.2     UTILIZZO GENERALE DEL MECCANISMO “REVERSE CHARGE”

La coerenza tra le transazioni nazionali e comunitarie può essere raggiunta attraverso l’applicazione del meccanismo “reverse charge” nelle transazioni B2B nazionali. Questo dovrebbe trattare le vulnerabilità endemiche dell’attuale sistema IVA. D’altro canto, si potrebbero richiedere controlli addizionali e segnalazioni obbligatorie per le transazioni domestiche in modo da limitare lo spostamento delle frodi a livello retail, questo significherebbe scardinare il principio di “pagamento frazionato”, che è considerato un beneficio importante dell’IVA.

La Commissione studiò il sistema nel 2008, concludendo che il concetto di “reverse charge” non dovrebbe essere escluso e non potrebbe mai essere introdotto su una base facoltativa senza intaccare il funzionamento del mercato unico. La commissione era disposta a prendere in considerazione un progetto pilota per verificare l’introduzione di un sistema obbligatorio e generalizzato di reverse charge. Pur mantenendo la propria posizione, la Commissione è consapevole delle implicazioni amministrative ed economiche di questo progetto.

4.2.3     TASSAZIONE DELLE FORNITURE DI MERCE E SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA

Coerenza tra le transazioni nazionali e all’interno dell’unione europea potrebbe essere raggiunta attraverso la tassazione delle transazioni intra comunitarie al tasso e alle regole degli stati membri di destinazione.

Questo ripristinerebbe il principio del pagamento frazionato per le transazioni di frontiera e si occuperebbe delle vulnerabilità endemiche alle frodi dell’attuale sistema. D’altro canto, potrebbe sostanzialmente aumentare il numero delle transazioni per le quale le persone tassabili diventerebbero responsabili dell’IVA nello stato membro nel quale non sono residenti.

Quando tassare le forniture intra europee, il posto di destinazione può essere definito in due strade:

  • Per posto di arrivo, per merci, si intende che dovrebbe essere seguito il flusso fisico delle merci, e come posto in cui è residente il cliente, per i servizi, il quale è già considerato come regola principale al momento;
  • Come il posto di residenza del cliente, sia per le merci che per i servizi.

Perché l’IVA nelle forniture europee spetti allo stato membro di destinazione, è necessario un effettivo one-stop-shop nel paese membro di origine per far fronte alle passività IVA negli stati membri diversi da quello in cui il fornitore è residente.

Questo tipo di cambiamento potrebbe avere conseguenze per il giro di affari e per le amministrazioni fiscali dei fornitori intra europei che potrebbero avere implicazioni di flusso di cassa per entrambe le parti e segnalazioni obbligatorie che potrebbero dover essere completamente riviste. La Commissione non ha ancora sviluppato un’analisi dettagliata di questo tipo di accordi ma rimane aperta per esplorare ancora queste opzioni.

4.3   ALTRE VARIANTI

La commissione è al corrente che altri accordi oltre a quelli descritti precedentemente di dominio pubblico sono stati discussi. Non c’è l’intenzione di escluderli dalla discussione ma, dato che molti di loro sembrano semplicemente delle varianti, non c’è bisogno di approfondirli fino a questo punto.

Q1. Pensata che l’attuale sistema IVA per il commercio intra Europeo sia sufficientemente adeguato per il mercato unico o potrebbe essere un ostacolo per la massimizzazione dei propri benefici?

 

Q2. Se quest’ultimo, quali sarebbero secondo voi gli accordi IVA più idonei per i fornitori intra comunitari europei? In particolare, pensate che la tassazione negli stati membri di origina sia ancora è ancora un obbiettivo importante e rilevante?

 

5.0 ALTRE QUESTIONI CHIAVE DA AFFRONTARE

Questa sezione riguarda le questioni più importanti che necessitano di essere indirizzate, in aggiunta il trattamento delle transazioni intra-comunitarie, per stabilire un solido, più semplice e più efficiente sistema IVA per un mercato unico. Queste domande vengono rivolte all’attuale sistema.

5.1 COME ASSICURARE LA NEUTRALITA’ DEL SISTEMA IVA

5.1.1 LO SCOPO DELL’IVA

Le norme applicate dagli organismi pubblici creano differenze nel trattamento dell’IVA di attività simili a seconda dello status del fornitore. L’evoluzione degli stati membri verso la privatizzazione e deregolarizzazione delle attività tradizionalmente riservate al settore pubblico ha aumentato questa differenza. Nuove forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il settore privato (partnership pubblico – privato) sono sorte per fornire infrastrutture e servizi pubblici strategici come strade, ferrovie, scuole, ospedali, prigioni acqua e gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui gli organismi pubblici sono esenti o esclusi dallo scopo dell’IVA, hanno un incentivo per limitare l’outsourcing in modo da evitare il pagamento dell’IVA che non potrebbero dedurre. Così l’IVA diventa un fattore di influenza nelle decisioni di investimento e di spesa.

La commissione ha recentemente lanciato uno studio sull’ impatto economico e sociale dell’IVA sugli organismi pubblici e sulle possibili soluzioni. Una via che potrebbe essere quella di includere tutte le attività degli organismi pubblici negli scopi dell’IVA e di stilare una lista di quelle attività che dovrebbero essere escluse. Un alternativa potrebbe essere chiarire e modernizzare le condizioni per le quali gli organismi pubblici non possono più essere considerati al di fuori dell’ambito dell’applicazione dell’IVA.

Relativamente al trattamento IVA delle transazioni delle holding connesse in particolare alla gestione dei dividendi o alla funzione di tesoreria, la Corte Europea di Giustizia ha emesso alcune indicazioni limitatamente all’argomento che sono ancora di difficile applicazione alla pratica. Il chiarimento delle situazioni legali nelle direttive IVA potrebbe esse un opzione.

Q3. Pensa che l’attuale normativa IVA sia accettabile per le autorità pubbliche e per le holding, in particolar modo per la neutralità della tassazione, e se no, perché no?Q4. Quali altri problemi ha riscontrato in merito allo scopo dell’IVA?Q5. Cosa dovrebbe essere fatto per superare questi problemi?

 

5.1.2 ESENZIONE IVA

Le esenzioni sono contrarie ai principi dell’IVA come imposta di base ampia. La continua rilevanza di molte delle esistenti esenzioni è discutibile. Ampliando la base di tassazione attraverso la riduzione del numero delle esenzioni creerebbe una tassazione maggiormente efficiente e più neutrale e offrirebbe una valida alternativa all’aumento delle aliquote.

Le direttive IVA distinguono tra esenzioni per certe attività nel pubblico interesse (es. per ragioni sociali, educative e culturali) e esenzioni per altre attività, esempio a causa dei problemi tecnici dovuti all’applicazione dell’IVA per le transazioni qui di seguito (servizi finanziari e attività di gioco) o per l’interferenza con altre tassazioni (transazioni relative a proprietà immobiliari).

E’ necessario rivedere queste esenzioni, specialmente alla luce dei cambiamenti economici e tecnologici.

Questo approccio è anche rilevante per quelle esenzioni che gli stati membri possono continuare ad applicare perché già applicate dal 1 gennaio 1978 o al momento del loro ingresso. Un esempio è infatti che i servizi di trasporto passeggeri continuano ad essere esenti, a seconda del mezzo di trasporto usato. Altre deroghe permettono agli Stati Membri di coricare l’IVA alle transazioni che altrimenti sarebbero esenti.

Per quanto riguarda l’esenzione nella proposta dei servizi postali e la proposta per i servizi finanziari e assicurativi, è in corso ancora un dibattito. In fine, lo studio sugli organismi pubblici (vedi 5.1.1, 3°paragrafo) affronterà anche le esenzioni nell’interesse pubblico.

Q6. Quale delle attuali esenzioni del sistema IVA non dovrebbero più essere prese in considerazione? Prego spiegare perché le considerate problematiche. Ci sono esenzioni che dovrebbero essere considerate, se si, perché?Q7. Pensa che l’attuale sistema di trasporto passeggeri crea problemi sia in termini di tassazione neutrale che per altre ragioni? L’IVA dovrebbe essere applicata al trasporto passeggeri a prescindere dal mezzo di trasporto usato?Q8. Cosa dovrebbe essere fatto per superare i problemi?

 

5.1.3 DEDUZIONI

Il diritto alla detrazione dell’IVA a monte è fondamentale per assicurare che la tassa sia neutrale per le imprese. La misura in cui l’IVA è deducibile è il fattore chiave, ma altri fattori includono quando e come l’IVA dovrebbe essere dedotta.

Per essere neutrale, l’IVA sulla merce e servizi che sono usati per tassare le attività economiche deve essere completamente deducibile. Può essere difficile raggiungere questo, ed in questo modo offrire un livello di pari condizioni per le imprese attraverso l’Unione Europea, nei casi in cui la merce o i servizi sono usati per scopi multipli (attività tassate, attività esenti o scopi non economici) e in cui i cambiamenti nell’utilizzo avvengono durante la vita economica delle merci o dei servizi.

Restrizioni sui diritti di deducibilità sono necessari dove la merce o i servizi sono anche usati per scopi non economici (consumi prevalentemente privati). Restrizioni forfettarie potrebbero risolvere il problema dove il rapporto tra business per uso privato è difficile o addirittura impossibile da determinare, ma dovranno essere coerenti con la realtà economica piuttosto che un mezzo per generare entrate addizionali.

Il diritto alla deducibilità sorge quando la fornitura è fatta, sia che il consumatore abbia pagato per la merce o servizi o meno. Questa regola potrebbe creare un flusso di cassa a vantaggio in particolare dei pagatori in ritardo, mentre crea l’onere per i fornitori, tipicamente SMEs. Basando il sistema IVA sui pagamenti (contabilità di cassa), così che l’IVA diventi addebitabile e deducibile quando il fornitore è stato pagato sarebbe neutrale per tutti in termini di flusso di cassa. Questo tipo di sistema limiterebbe inoltre le perdite IVA dovute all’insolvenza dei consumatori.

Generalmente, l’IVA è dedotta attraverso compensazione dell’IVA deducibile con quella dovuta. Nel caso in cui questo significhi che il soggetto passivo ha diritto ad un rimborso, le amministrazioni fiscali hanno differenti approcci, i rimborsi presentano alcuni rischi di frode. Questi rischi non dovranno essere usati come ragione per ritardare indebitamente il diritto alla deduzione.

In aggiunta, gli schemi del rimborso per le imprese stabiliti nei diversi stati membri complica e ritarda l’attuale deduzione dell’IVA.  Un meccanismo one-stop-shop, tramite il quale si potrebbe compensare l’IVA pagata in ingresso ed in uno stato membro contro l’IVA lì dovuta, potrebbe essere una soluzione.

Q9. Quel’è il problema più importante per quanto riguarda il diritto alla deduzione?Q10. Quali cambiamenti apporteresti per migliorare la neutralità e l’equità delle norme sulla deduzione dell’IVA in ingresso?

 

5.1.4 SERVIZI INTERNAZIONALI

La crescita dell’importanza dei servizi internazionali, come risultato della globalizzazione, deregolamentazione e sviluppo delle comunicazioni tecnologiche, ha una chiara implicazione per l’IVA. Strategie concordate a livello internazionale sono necessarie per evitare doppia e/o nessuna tassazione di questi servizi e un importante lavoro è stato fatto su questo argomento nel OECD.

Comunque, oltre a garantire una certezza legale sulla tassazione nel paese di consumo, c’è la questione del controllo della corretta applicazione dell’IVA. Questo è in particolare il caso per le forniture prestate B2C  per servizi elettronici come i software per la distribuzione della musica online, per il quale la raccolta dell’IVA conta soprattutto su un adesione volontaria dai fornitori non Comunitari. C’è da chiedersi se questo è accettabile dal punto di vista della neutralità e della competitività dei fornitori Comunitari e dai budget degli Stati Membri a lungo termine.

Incoraggiare le autorità fiscali a cooperare sull’IVA a livello internazionale, è una strada da esplorare. L’alternativa, poco attraente a primo acchito ma in  considerazione in alcune giurisdizioni non comunitarie come il Canada, è quello di cercare una strada per la raccolta dell’IVA dai clienti privati, per esempio controllando on line i pagamenti.

Ci sono anche preoccupazioni relativamente alla neutralità e trasparenza nel trattamento delle prestazioni di servizi ai gruppi aziendali internazionali, che varia in base alla struttura scelta (filiale / sede oppure casa madre / filiale) piuttosto che in base alla natura del servizio.

Q11. Quali sono i problemi principali con le attuali regole IVA per i servizi internazionali, in termini di competizione e neutralità di tassazione o altri fattori?Q12. Cosa dovrebbe essere fatto per superare questi problemi? Credete che una maggiore coordinazione a livello internazionale sia necessaria?

 

5.2 QUAL È IL LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE RICHIESTO DAL MERCATO UNICO?

Qualsiasi ripensamento sul sistema IVA deve identificare, da un lato, la misura nella quale una maggiore armonizzazione sia essenziale per migliorare la funzionalità del mercato unico e ridurre i costi di adeguamento per le imprese e, dall’altro, il livello di flessibilità di cui necessitano gli Stati Membri che sia compatibile con gli altri obbiettivi.

5.2.1 IL PROCESSO LEGALE

Il processo legale per l’armonizzazione dell’IVA è stato richiesto all’unanimità ma non sono stati specificati i mezzi legali da usare a questo proposito. L’uso delle direttive del consiglio ha dato agli Stati Membri alcune libertà nella ricezione della legge dell’IVA comunitaria nella loro legislazione nazionale, tenendo conto delle loro particolarità legali. Il risultato, comunque, è spesso che la legislazione IVA nei diversi stati membri è incoerente. Se si utilizza il regolamento del consiglio anziché le direttive si potrebbe raggiungere una più grande armonizzazione, permettendo alla Comunità Europea di evitare una doppia e/o nulla tassazione o di emettere obbligazioni IVA per le aziende non residenti.

Le misure che attuano le direttive IVA devono essere inoltre concordate all’unanimità. L’uso di questo meccanismo (attraverso il regolamento del consiglio) per chiarire le modifiche alle direttive IVA subito prima della loro entrata in vigore non si è dimostrato efficace. Il risultato è che le aziende mancano di una guida sull’applicazione pratica delle nuove regole.

Una risposta sarebbe quella di permettere alla Commissione di adottare le decisioni di attuazione con il consenso della maggior parte degli Stati Membri. La commissione fece una proposta in passato, che avrebbe cambiato il ruolo del comitato IVA, ma non è stata accolta dal consiglio.

Questo problema potrebbe essere affrontato anche, sebbene in un modo alternativo ed imperfetto, attraverso delle spiegazioni emesse dalla Commissione, a scopo informativo, su come i cambiamenti nella normativa IVA siano da intendersi.

Il non corretto recepimento delle modifiche alla Direttiva IVA può certamente essere affrontato avviando delle procedure di infrazione. Ma questo non potrà fornire sempre una pronta soluzione ai problemi pratici che le imprese si trovano ad avere. Recepire le nuove regole correttamente prima della loro entrata in vigore potrebbe prevenire questi problemi. Un processo di razionalizzazione e di coordinamento del processo di attuazione nazionale a livello comunitario potrebbe essere auspicabile.

Q13. Quali, se ci sono, disposizioni dell’IVA comunitaria dovrebbero essere inserite nel Regolamento del Consiglio invece che nelle Direttive?Q14. Ritenete che le norme di attuazione debbano essere inserite in una decisione della Commissione?Q15. Se questo non fosse raggiungibile, potrebbe una guida sulla legislazione comunitaria dell’IVA essere utile anche se non giuridicamente vincolante per gli Stati Membri? Vedete qualche svantaggio nell’emissione di questa guida?Q16. Più in generale, cosa dovrebbe essere fatto per migliorare il processo legislativo, la sua trasparenza ed il ruolo delle parti interessate in questo processo, dalla fase iniziale (stesura della proposta) alla fase finale (attuazione a livello nazionale)?

 

5.2.2 DEROGHE E ABILITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI REAGIRE VELOCEMENTE

Gli Stati Membri possono cercare deroghe individuali in modo da semplificare la procedura per il gettito IVA o per prevenire alcune forme di evasione fiscale o di evasione attraverso specifiche misure, le quali sono intese come temporanee e su misura per particolari situazioni nazionali.

Il risultato, comunque, è un insieme di norme particolari e cambiamenti negli Stati Membri che si aggiungono alla complessità del sistema IVA, specialmente per le imprese operanti in più di uno Stato Membro, e mina il concetto di pari condizioni per le imprese Comunitarie.

Inoltre, la recente esperienza con gli schemi di frodi organizzate hanno fatto si che la procedura di emissione delle deroghe non fosse sempre sufficientemente flessibile per assicurare un pronta e adeguata reazione. Fornire alla Commissione maggiori poteri decisionali a breve termine sulle deroghe temporanee e di protezione per agire contro le frodi in base ad una richiesta debitamente giustificata da pare dello Stato Membro potrebbe essere la strada da seguire.

Q17. Avete incontrato difficoltà a causa delle deroghe emesse agli Stati Membri? Per favore descrivete queste difficoltà.Q18. Pensate che le attuali procedure per emettere deroghe individuali siano soddisfacenti e, in caso negativo, come possono essere migliorate?

 

5.2.3 ALIQUOTE IVA

Il sistema IVA “definitivo” basato sulla tassazione all’origine potrebbe richiedere un alto livello di armonizzazione delle aliquote IVA comparate agli attuali sistemi basati sulla tassazione a destino, i quali forniscono agli Stati Membri con una maggiore flessibilità ancora entro i limiti fissati dalle esigenze richieste dal mercato unico.

È stato sostenuto che l’applicazione di una unica aliquota IVA, su tutte le merci o i servizi, sarebbe una soluzione ideale dal punto di vista dell’ottica di massimizzazione dell’efficienza economica. Allo stesso tempo, l’uso di un aliquota ridotta come strumento politico è spesso sostenuto specialmente per la salute, ragioni culturali e ambientali per fornire un accesso più facile ai contenuti educativi e culturali ed incentiva la crescita dell’efficienza delle risorse eco-innovative e basate sulla conoscenza.

La variazione in corso delle aliquote standard nell’unione europea e le aliquote ridotte applicate dagli stati membri non sembrano perturbare il mercato unico. Questo principalmente perché c’è un meccanismo di correzione (schemi speciali per vendite a distanza di merce o servizi e nuovi veicoli, vedi punto 4.2.1) nell’attuale sistema IVA, ma questo ha aumentato sostanzialmente la sua complessità.

Le transazioni di frontiera che coinvolgo merci e servizi ad aliquota ridotta creano, comunque, dei costi di adeguamento ed incertezza per le imprese. Questo particolarmente quando le imprese diventano responsabili per IVA negli stati membri nei quali non sono residenti. Maggiore trasparenza con dei database vincolanti di merci e servizi sottoposti ad aliquota ridotta potrebbe essere auspicabile.

Inoltre, ci sono ancora delle incoerenze nelle aliquote IVA applicate a merci o servizi analoghi. Per esempio, gli stati membri possono applicare un’aliquota ridotta a certi prodotti culturali ma devono applicare l’aliquota standard a servizi forniti da concorrenti on-line come e-book e quotidiani. L’ “Agenda Digitale per l’Europa” stabilisce che la sfida di far convergere gli ambienti online e fisici deve essere indirizzata in tutte le recensioni di ordine pubblico, incluse le questioni doganali. Per far fronte a queste discriminazioni, esistono due possibili opzioni: sia mantenere le aliquote standard, sia recepire negli ambienti digitali le aliquote ridotte esistenti per le merci tradizionali.

Q19. Pensate che l’attuale struttura delle aliquote crei maggiori ostacoli per un fluido funzionamento del mercato unico ( distorsioni di competitività), trattamento non equo su prodotti analoghi, specialmente servizi online a confronto del servizi o prodotti forniti con contenuti simili, o maggiori costi di adeguamento per le imprese? Se si, in quali situazioni?Q20. Preferireste non avere aliquote ridotte (oppure una lista molto corta), che  potrebbe consentire agli Stati Membri di applicare l’aliquota standard più bassa dell’IVA? O supportereste l’applicazione di una ridotta lista obbligatoria, e uniforme di aliquote IVA nella Comunità Europea così specialmente da rispondere ad obbiettivi specifici e concreti come stabilito in particolare in “Europa 2020”?

 

5.3      RIDUZIONE DELLE LUNGAGGINI BUROCRATICHE

5.3.1 IL PROGRAMMA DI AZIONE DELLA COMMISSIONE PER RIDURRE GLI ONERI AMMINISTRATIVI E STANDARDIZZARE LE OBBLIGAZIONI IVA.

A seguito dell’approvazione del Consiglio nel 2007 del programma di azione della Commissione per ridurre gli oneri amministrativi, provenienti da legislazione comunitaria, del 25% dal 2012, nel 2009 la commissione ha presentato un piano per l’IVA, tra gli altri argomenti.

Questo piano contiene 16 misure come abolire l’annuale dichiarazione IVA o l’acquisizione degli annunci comunitari e la riduzione della frequenza delle dichiarazioni IVA, ed è supportato dal High Level Group per l’indipendenza delle parti interessate negli Oneri Amministrativi presieduto da Edmund Stoiber. 6 delle misure sono state sia adottate che proposte dalla Commissione.

Come conseguenza delle nuove regole sul luogo di fornitura dei servizi, in una recente comunicazione l’High Level Group ha raccomandato delle misure per la riduzione degli oneri addizionali.

Le direttive IVA includono un insieme comune di obblighi e gli Stati Membri hanno alcune libertà su come farvi fronte. Questo conduce ad un insieme di obblighi nazionali IVA ed, in particolare, di dichiarazioni IVA che richiedono diversi tipi e volumi di informazione. Idealizzare un dichiarazione IVA comunitaria, disponibile in tutte le lingue, in modo che le imprese possano scegliere quale usare ma che tutti gli Stati Membri dovrebbero accettare, potrebbe essere la via per ridurre i costi di adeguamento.

Inoltre gli Stati Membri, potrebbero imporre altre obbligazioni che ritengono necessari per assicurare il corretto gettito dell’IVA e per prevenire l’evasione, senza nessuna richiesta comunitaria per valutare il loro impatto in anticipo. Lo scopo e i costi di questi obblighi possono essere trovati nello studio fatto per la DG Enterprise come parte del Programma di Miglioramento del Regolamento.

Un approccio uniforme a queste aree potrebbe certamente facilitare lo sviluppo degli strumenti informatici per l’adeguamento con le obbligazioni IVA e a livello Comunitario ridurre gli oneri amministrativi per le imprese operanti in un certo numero di paesi membri. Comunque, cambiare l’attuale pratica negli stati membri potrebbe avere un costo sia per le amministrazioni fiscali che per le imprese, includendo quelli che devono rispettare unicamente gli obbligazioni di un singolo Stato Membro.

Se una piena armonizzazione fatta a dovere, le differenze potrebbero essere limitate attraverso la definizione a livello comunitario di  un insieme massimo di obbligazioni IVA standardizzate che potrebbero essere imposte dagli Stati Membri. Il sistema informatico potrebbe gestire più facilmente una gamma predefinita.

Q21. Quali sono i maggiori problemi che avete incontrato con le attuali norme per le obbligazioni IVA?Q22. Cosa dovrebbe essere fatto a livello comunitario per superare questi problemi?Q23. Quale è la vostra opinione in particolare sulla fattibilità e importanza delle misure suggerite che includono quelle stabilite nel piano di riduzione per l’IVA (dal n° 6 al n°15) e nella comunicazione del High Level Group?

 

5.3.2 PICCOLE IMPRESE

Con il “Small Businesses Act for Europe”, la comunità europea ha adottato due chiavi principali per indirizzare le necessità delle SMEs: stilare norme in base al “Think Small Frist” e aiutare le SMEs a trarre maggior beneficio dalle opportunità offerte dal mercato unico. Migliorando l’ambiente economico per le SMEs è anche parte di una delle iniziative più importanti della Commissione dell’ “Europa 2020”, “una politica industriale per l’era della globalizzazione”.

Lo schema speciale per le piccole aziende ha come obbiettivi primari di ridurre gli oneri amministrativi dell’applicazione delle normali norme IVA: imprese con un fatturato al disotto di una certa soglia potranno avere diritto all’esenzione dall’IVA.

Comunque, questo schema ha un numero di carenze. Il quadro legale, basato largamente su quando gli Stati Membri si sono legati all’unione europea, ha creato differenze nelle soglie e nei margini dati agli Stati Membri per fissare le soglie. In aggiunta, il metodo di calcolo delle soglie e scopi dello schema non tiene conto del mercato unico: per esempio, lo schema non copre le forniture fatte agli altri stati membri. Inoltre, la registrazione IVA, un IVA dichiarata e i pagamenti IVA sono richiesti per alcuni acquisti, e servizi particolari.

Gli stati membri possono applicare altri schemi semplificati per addebitare e raccogliere l’IVA come uno schema di aliquote forfettarie, ma queste sono applicati in diversi modi e sono limitate ad attività nazionali.

Tutti gli schemi sono risposte frammentarie al fatto che i costi di adeguamenti IVA per le piccole aziende sono relativamente alti rispetto alle grosse aziende, particolarmente quando un tipo di business viene gestito a livello europeo

Uno schema a livello europeo con una soglia comune e un grande scopo per ridurre i costi di adeguamento attraverso il mercato unico e quindi incoraggiare le piccole imprese a crescere sembrerebbe la ovvia soluzione.

Oltre agli schemi per le piccole aziende, uno schema speciale per gli agricoltori che hanno difficoltà nell’applicare le normali norme è stato introdotto negli anni 70. Le motivazioni per mantenere questo schema sono considerate dato che l’approccio per l’aiuto alle piccole imprese potrebbe soddisfare anche le esigenze degli agricoltori anche per le semplificazioni.

Q24. Dovrebbe essere rivisto  l’attuale schema di esenzione per le piccole imprese e quali sono gli elementi più importanti che dovrebbero essere riassestati?Q25. Dovrebbero essere considerati semplificazioni addizionali e quali dovrebbero essere gli elementi prioritari?Q26. Pensate che lo schema per le piccole imprese copra sufficientemente le esigenze delle piccoli agricoltori?

 

5.3.3 ALTRE INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE POSSIBILI

5.3.3.1 UN MECCANISMO ONE-STOP-SHOP

Per le transazioni B2C soggette ad IVA negli Stati Membri diversi da quelli in cui i fornitori sono residenti, conformarsi alle norme particolari degli Stati Membri non è sempre facile. C’è un evidenza che le imprese evitano questo tipo di transazioni perché difficili. In altri casi, le norme sono ignorate e l’IVA è addebitata nello stato membro dove il fornitore è residente a prescindere da dove la fornitura realmente ha luogo.

Lo schema one-stop-shop proposto dalla commissione nel 2004 è ancora sul tavolo del consiglio era destinato a soddisfare questi casi. Il concetto sottolineato rimane valido. Lo schema più ristretto esiste per i servizi elettronici B2C forniti da fornitori non comunitari e saranno estesi nel 2015 ai servizi di telecomunicazione e trasmissione e ai fornitori europei.

Fintanto che l’IVA è basata sulla tassazione a destino, lo schema one-stop-shop è auspicabile come misura semplificativa che potrebbe aumentare l’adeguamento e il commercio di frontiera.

La normativa IVA è stata una delle barriere chiave identificate nella Comunicazione della Commissione sul “Commercio di Frontiera e sui clienti e-commerce nella Comunità Europea”.

Probabilmente ad oggi ancora più rilevante, dato che più del 60% delle persone nella Comunità Europea usa regolarmente internet ed il 60% di queste acquista merce o servizi on line. Questa figura dal 2004 è duplicata (quando la proposta è stata presentata) e può solamente crescere vista l’enfasi posta dall’ “agenda digitale”.

Q27. Pensate che il concetto one-stop-shop possa essere una misura semplificativa? Se si, quali caratteristiche dovrebbe avere?

 

5.3.3.2 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IVA A GRANDI IMPRESE PAN-EUROPEE

La struttura legale (holding/controllate o sedi/filiali) di imprese che conducono attività economiche in stati membri differenti ha una maggiore influenza sul trattamento dell’IVA delle attività stesse. Per esempio, colpisce le norme sulle transazioni di frontiera tra parti differenti del business e il calcolo della deducibilità dell’ingresso dell’IVA.

Le imprese lamentano la mancanza di coerenza e chiarezza nelle norme IVA adatte alle aziende esistenti. Le autorità fiscali, d’altro canto, sono interessate circa le opportunità dello schema per i danni di elusione nelle complesse strutture societarie.

Considerare le transazioni tra aziende correlate o forniture di merci attraverso filiali al di fuori del campo dell’applicazione dell’IVA, o estendere l’ambito territoriale dell’IVA in raggruppamenti, potrebbe ridurre i costi di adeguamento su un grande numero di transazioni all’interno della Comunità Europea. D’altro canto, dovrebbe essere assicurato che una tale mossa non crei vantaggi indebiti per le grandi imprese rispetto alle più piccole, o nuovi mezzi per frodare od evadere le tasse.

Q28. Pensate che le attuali norme IVA creino difficoltà per le transazioni di frontiera tra compagnie collegate o facenti parte dello stesso gruppo? Come possono essere risolte queste difficoltà?

 

 

 

5.3.3.3. SINERGIE CON ALTRE LEGISLAZIONI

Gli sforzi fatti per creare delle procedure sull’importazione più facili devono tenere conto dell’IVA per massimizzare i benefici. Coerenza tra la normativa sull’IVA e le altre normative fiscali, soprattutto le accise, potrebbero inoltre semplificare l’adeguamento per le imprese.

Le consultazioni sulla semplificazione delle procedure per il gettito IVA in connessione agli sdoganamenti centralizzati è stato lanciato recentemente ma potrebbero esserci altre aree da esaminare.

Q29. In quali aree della normativa IVA dovrebbero essere promosse delle sinergie con altre tasse o normative doganali?

 

5.4 UN SISTEMA IVA PIÙ ROBUSTO

5.4.1 RICONTROLLARE IL MODO IN CUI VIENE RACCOLTA L’IVA

La modalità di raccolta dell’IVA non è stata praticamente modificata da quando la tassa è stata introdotta la prima volta in Europa; questa dipende ancora primariamente da un autocertificazione fatta dai contribuenti seguita successivamente da controlli dalle amministrazioni fiscali.

Come parte del dibattito in corso sulla strategia per combattere le frodi sull’IVA, che mettono in discussione l’efficienza di questo metodo di raccolta, nel 2009 la Commissione lanciò un studio sulla fattibilità sul modo di migliorare e semplificare la raccolta dell’IVA attraverso mezzi di tecnologie moderne e/o attraverso intermediari.

I seguenti quattro modelli furono analizzati più approfonditamente:

  • Il cliente indica alla sua banca di pagare per la merce o servizi, attraverso la quale si divide il pagamento nell’imponibile tassabile pagato al fornitore e nell’IVA trasferita direttamente alle autorità fiscali. Questo modello elimina frodi per “mancato commercio” ma potrebbe richiedere un sostanziale cambiamento nel modo in cui tutte le imprese e le amministrazioni fiscale movimentano l’IVA. La questione di come gestire le transazione in contanti o con carta di credito richiede maggiore lavoro.
  • Tutti i dati delle fatture sono spediti in tempo reale ad un database di monitoraggio dell’IVA. Le autorità fiscali potrebbero ottenere molte più informazioni più velocemente di adesso e un certo numero di obblighi IVA potrebbero essere aboliti. Potrebbe essere più efficienti e meno onerosi se le fatture in formato elettronico fossero usate per tutte le transazioni B2B.
  • Il soggetto passivo aggiorna i dati predefiniti delle transazioni presentati nel concordato modulo in un deposito IVA protetto mantenuto dal soggetto passivo e accessibile sia direttamente che su richiesta entro brevissimo tempo, dalle autorità fiscali. Alcuni Stati Membri si sono mossi in questa direzione e non ci sono stati problemi. Comunque, il modello non previene le frodi per “mancato commercio”; se l’operatore viene a mancare anche il suo deposito IVA sparisce. Ma questo sistema ne permette un rapido rilevamento.
  • Il processo di adeguamento di un soggetto passivo e i controlli internazionali sono certificati. Alcuni stati membri si sono mossi in questa direzione. Il modello dovrebbe aumentare la fiducia tra autorità fiscali e contribuenti; comunque, il processo di certificazione richiede tempo e sostanziali investimenti in risorse umane da parte delle autorità fiscali.

Lo studio mostra che tutti e quattro i modelli hanno un rapporto costi/benefici positivo. Il costo dell’investimento iniziale differisce, comunque, e questo influenza quanto velocemente le tesorerie nazionali riceveranno un beneficio netto. Inoltre, la combinazione di differenti modelli potrebbe essere il modo migliore di agire.

Q30. Quale di questi modelli vi sembra maggiormente promettente e perché? Vorreste suggerire altre alternative?

 

5.4.2 PROTEGGERE GLI OPERATORI IN BUONA FEDE CONTRO POTENZIALI INSOLVENZE DOVUTE A FRODI IVA.

Molti Stati Membri hanno introdotto misure nazionali per limitare le perdite IVA per le frodi  per “mancato commercio” cercando di recuperare la tassa dagli altri soggetti passivi coinvolti nella stessa catena di transazione. La Corte Europea di Giustizia ha confermato che dove le amministrazioni fiscali, che sono in grado di provare che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il suo fornitore era connesso alla transazione con un’evasione fraudolenta dell’IVA, hanno la possibilità di respingere il diritto alla deduzione dell’IVA.

Le amministrazioni fiscali devono provare questa conoscenza in ogni specifico caso. Questa è una procedura lunga, costosa e complicata. Inoltre, questi rischi lasciano il soggetto passivo in una posizione vulnerabile, particolarmente quando la gestione della transazione avviene con un nuovo fornitore. Devono assolvere  maggiori controlli sulla conformità di ogni fornitore. Le imprese in buona fede non dovrebbero comunque correre il rischio che il loro diritto alla deducibilità sia messo in discussione perché hanno inavvertitamente avuto a che fare con dei frodatori.

Il primo modello stabilito dal punto 5.4.1 toglie l’opportunità alle frodi per “mancato commercio” per mezzo di meccanismi obbligatori di ampia portata per la suddivisione dei pagamenti. Un semplice, meccanismo opzionale potrebbe anche essere previsto.

Il meccanismo opzionale potrebbe permettere ai clienti di proteggere loro stessi contro questi rischi così da salvarsi dai controlli per la conformità dei propri fornitori. I clienti potrebbero esercitare l’opzione pagando l’IVA direttamente alle autorità fiscali e l’ammontare netto al proprio fornitore.

Questo potrebbe assicurare alle autorità fiscali il gettito IVA sulle transazioni giudicate potenzialmente rischio dagli operatori stessi. Potrebbero anche ottenere informazioni addizionali che gli permetterebbero di stare all’erta su nuovi trend nelle frodi.

Comunque, queste opzioni potrebbero non avere un impatto positivo sulle relazioni tra i clienti e i fornitori e comunque sulle attività commerciali in generale. Queste opzioni potrebbero avere un effetto di flusso di cassa per i fornitori.

Q31. Qual è la vostra opinione in merito alla fattibilità e rilevanza in merito alla possibilità opzionale di suddividere i pagamenti?

 

5.5 UNA EFFICIENTE E MODERNA AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA IVA

Avendo dato ai contribuenti un ruolo principale per far si che il sistema IVA funzioni correttamente, l’efficienza delle loro relazioni con le autorità fiscali influenzerà pesantemente sull’amministrazione del sistema, per entrambe le parti. Le relazioni sono determinate non solo dalle segnalazioni, pagamenti per gli obblighi di controllo ma anche per la qualità, affidabilità e accessibilità delle informazioni fornite dalle autorità fiscali.

I problemi delle amministrazioni fiscali sono principalmente le responsabilità degli Stati Membri. Comunque questi problemi hanno un impatto sul corretto funzionamento del mercato unico, come confermato dalla relazione della Corte dei Conti sulle “risorse proprie” della comunità europea.

La commissione sottolinea la necessità di riflettere su queste problematiche nella sua comunicazione del 2008, UNA STRATEGIA COORDINATA PER MIGLIORARE LA LOTTA CONTRO LE FRODI SULL’IVA IN EUROPA, suggerisce l’ideazione di un nuovo approccio basato su un adeguamento volontario, valutazione del rischio e controllo, con l’obbiettivo di ridurre sia il coinvolgimento delle autorità fiscali che gli oneri amministrativi sulle imprese. Le seguenti misure che potrebbero essere previste non sono sufficienti:

–      Miglioramento del dialogo tra le autorità fiscali e le altre parti interessate, per esempio attraverso la creazione di un forum permanente di discussione che permetta alle autorità fiscali ai rappresentanti commerciali a livello comunitario di scambiarsi punti di vista;

–      Scambio delle migliori prassi negli stati membri, per esempio attraverso la stesura di linee guida per la razionalizzazione delle pratiche amministrative e abolendo oneri non necessari sulle imprese;

–      Stesura di una polizza comunitaria sull’adeguamento volontario su misura per il sistema IVA comunitario attraverso specifici accordi con le parti interessate; per esempio, attraverso lo sviluppo dell’idea delle “partnership” tra le amministrazioni fiscali e i contribuenti e di una decisione preliminare sul trattamento fiscale su alcune transazioni;

–      Prestando particolare attenzione alle questioni del sistema informatico quando verranno attuate le nuove norme IVA: definendo un arco di tempo accettabile e accordi sul processo di lavoro per l’adeguamento del sistema informatico, entrambe per le imprese e per le autorità; facilitando automaticamente il trasferimento delle informazioni tra contribuenti e autorità fiscali attraverso una migliore interpretabilità; e forse sviluppando un software specifico per essere supportato a livello comunitario e reso disponibile per tutti gli stati membri.

Q32. Supportereste questo suggerimento per migliorare le relazioni tra commercianti e autorità fiscali? Avete altri suggerimenti?

 

5.6 ALTRE QUESTIONI

Questa carta dispone un range di argomenti di discussione ma non sono sufficienti. L’obbiettivo è di lanciare un dibattito il più ampio possibile, così da avere un opportunità di portare altri argomenti.

Q33. Quali altre questioni, oltre a quelle già menzionate, dovrebbero essere considerate in previsione del futuro sistema IVA Comunitario? Quali soluzioni raccomandate?

 

  1. 6.    DITE LA VOSTRA

Lo scopo di questa carta verde è quello di innescare e incoraggiare il dibattito pubblico sul futuro del sistema IVA comunitario. La commissione comunque invita tutte le parti interessate a sottoporre il loro contributo in risposta ai quesiti sorti in questa carta verde entro il 31 maggio 2011, preferibilmente via mail in formato Word al TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu .

I contributi non hanno necessariamente bisogno di coprire tutti gli argomenti sorti in questa carta. Possono essere limitate alle domande di vostro interesse. Vi prego di dichiarare chiaramente a quale argomento il vostro contributo è relativo e di specificare il numero delle domande a cui state rispondendo.

Se il vostro contributo è su tutti gli argomenti sorti in questa carta verde, saremmo interessati a conoscere come vorreste che venissero classificati per importanza i vari argomenti.

I contributi saranno pubblicati su internet. E’ importante leggere la dichiarazione della privacy su come i dati personali e i contribuiti saranno trattati sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm .

Una relazione che riassume le conclusioni tratte dai vostri contributi verrà pubblicato su questo sito internet.

In base alle conclusioni che dovranno essere tratte da questo dibattito, e riportate alla Commissione Work Programme per il 2011, la Commissione presenterà entro la fine del 2011 una comunicazione che identificare quelle aree prioritarie nelle quali maggiori azioni a livello comunitario sarebbero appropriate. Di conseguenza le iniziative a seguire questa comunicazione sarebbero basate su un’approfondita valutazione sull’impatto.

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