La Sopropè inascoltata

Non c’è niente da fare, non c’è stata nessuna disposizione che abbia modificato il modo assolutamente arcaico di procedere alle rettifiche degli accertamenti.

In disparte il sistema M.E.R.C.E.  e quello A.I.D.A., che già in sede di primo accertamento non danno alcuna garanzia, perché, il primo, del quale ho potuto farmene un’idea in occasione degli atti depositati dalla Guardia di Finanza presso la Commissione Tributaria di Alessandria (e del quale si dirà in un prossimo articolo), non pare possa riferirsi con certezza alla merce presentata in dogana, il secondo, il cd circuito di controllo, se non perfettamente implementato con tutti gli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione dell’amministrazione, può soltanto dare adito a disparità di trattamento, mi intrattengo, questa mattina, sulla inutilità, nei fatti, dei principi ribaditi dalla Corte di Giustizia Europea con la famosa sentenza “Sopropè”.

Ribadita, perché in effetti quei principi erano già stati affermati dalla precedente sentenza “Gerlac”, ma forse divenuta più famosa perché richiama alla mente la bella Salomè.

caravaggio salome

La sentenza sancisce che ogni qual volta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, deve concedergli un termine sufficiente  per poter far valere le proprie osservazioni. Questo termine deve essere concesso prima che la decisione sia adottata. E cioè prima di emettere un avviso di rettifica dell’accertamento, un invito a pagamento, un atto di irrogazioni di sanzioni, che rappresentano le decisioni dell’amministrazione.

Questa sentenza vale a rafforzare, di fatto, i principi già espressi nello Statuto dei diritti del Contribuente.

La pronuncia assume particolare rilievo nel caso di atti amministrativi definitivi emessi a seguito di processo verbale di revisione d’accertamento, il quale, normalmente, viene emesso all’insaputa del contribuente, tant’è che non gli viene neanche proposto di sottoscriverlo.

Sicché il sistema M.E.R.C.E fornisce un dato qualunque (vedi all’infinito la sentenza di Alessandria), si fa il processo verbale di revisione d’accertamento e ti mandano l’avviso di accertamento, ti denunciano alla Procura della Repubblica, iscrivono a ruolo le somme ed il contribuente o somatizza una grave malattia o si fa venire un esaurimento nervoso.

Tanto si farà il primo, il secondo grado e si andrà dopo dieci anni in Cassazione.

Nel frattempo il risultato è conseguito ed ai posteri l’ardua sentenza.

La Sopropè è stata recepita dal nuovo Codice Doganale Comunitario, ma questo lo diciamo sommessamente, perché pur sapendo che il nuovo Codice è stato approvato e che il principio è stato sancito, siamo stanchi di sentirci ripetere, nelle varie udienze, l’assurdità che tale norma non avrebbe ancora efficacia per la mancata approvazione delle  DAC.

Sarebbe, pertanto, il caso di dare questa garanzia al contribuente affermando ancora una volta che lo sviluppo dei traffici e la loro correttezza, sono il vero risultato che l’Amministrazione doganale si dovrebbe prefiggere, anche perché ritengo che chi ricopre una funzione pubblica non possa collegare la sua retribuzione con i risultati conseguiti che rappresentano proprio la funzione stessa a lui demandata.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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