Le lavorazioni e la nuova Iva
1. Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia:
L’operazione sarà da assoggettare ad imposta al 20%
2. Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità:
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi
3- Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Paese Terzo.
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.

4 – Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia
L’operazione sarà da assoggettare ad imposta al 20%
5 – Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi
6– Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in un Paese Terzo
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.
7– Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione i Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia:
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’Iva e sarà da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 9 , primo comma, punto 9) del decreto Iva se esportato da o per conto del prestatore del servizio italiano. Altrimenti sono da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20%.
8– Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione i Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità.
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi
9– Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione i Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Paese Terzo.
L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.
10– Lavorazione resa da soggetto passivo nella Comunità su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).
11– Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese Terzo su merce temporaneamente esportata dall’Italia (o lista valorizzata) italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% La procedura dovrà essere adottata anche qualora fosse assolta l’imposta sul prodotto reimportato.
12– Lavorazione resa da soggetto passivo comunitario su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).
13– Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese terzo su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20%
14– Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese comunitario su merce terza da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).
15– Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese Terzo su merce terza da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.
L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20%
gianni gargano
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