Le lavorazioni e la nuova Iva

1.  Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo in Italia:

 

L’operazione sarà da assoggettare ad imposta  al 20%

 

2.   Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo nella Comunità:

 

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

 

3- Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo in Paese Terzo.

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.

 

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4 – Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo in Italia

 

L’operazione sarà da assoggettare ad imposta  al 20%

 

5 Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo nella Comunità

 

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

 

6 Lavorazione resa da soggetto  passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo in un Paese Terzo

 

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.

 

7 Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD)  resa da soggetto  passivo in Italia su merce terza  in regime di temporanea importazione i  Italia  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo in Italia:

 

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’Iva e sarà da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 9 , primo comma, punto 9) del decreto Iva se esportato da o per conto del prestatore del servizio italiano. Altrimenti sono da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20%.

 

 

8 Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD)  resa da soggetto  passivo in Italia su merce terza  in regime di temporanea importazione i  Italia  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo nella Comunità.

 

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

 

 

9 Lavorazione (trattamenti di cui all’articolo 176 del TULD)  resa da soggetto  passivo in Italia su merce terza  in regime di temporanea importazione i  Italia  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Paese Terzo.

 

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.

 

10 Lavorazione  resa da soggetto  passivo nella  Comunità  su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

 

11 Lavorazione  resa da soggetto  passivo in un Paese Terzo  su merce temporaneamente esportata dall’Italia (o lista valorizzata) italiana da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% La procedura dovrà essere adottata anche qualora fosse assolta l’imposta sul prodotto reimportato.

 

12 Lavorazione  resa da soggetto  passivo comunitario su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

 

13 Lavorazione  resa da soggetto  passivo  in un Paese terzo  su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20%

 

14 Lavorazione  resa da soggetto  passivo  in un Paese comunitario  su merce terza  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat ( anche se sull’obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

 

15 Lavorazione  resa da soggetto  passivo  in un Paese Terzo  su merce terza  da consegnare in qualunque parte del mondo  a committente soggetto passivo  in Italia.

 

L’operazione  rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto  emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20%

 

gianni  gargano

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