Le intermediazioni rese a soggetti passivi
Qui si vuol dire delle prestazioni di servizi consistenti in intermediazioni rese a soggetti passivi nonché delle modalità del loro assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal 1°gennaio di quest’anno.
Premessa
Le nuove regole sono contenute nel decreto legislativo che ha recepito le modifiche apportate alla direttiva Iva di base (2006/112/CE) che definisce:
– soggetti passivi coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).
– soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero.
– domicilio – per le società – il luogo in cui si trova la sede legale.
La regola generale di “territorialità”
Il decreto legislativo in commento:
- ha introdotto l’articolo 7-ter nel decreto Iva (DPR 633/72) che fissa la regola del prelievo dell’imposta nel luogo del committente.
La nuova norma considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi ivi stabiliti (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero)
Il citato articolo 7 – ter recita:
- 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) ……………………….omissis………………………………………
- ha esteso la non imponibilità prevista al punto 7 dell’articolo 9 del decreto Iva anche ai servizi di intermediazione relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità (articolo 7 septies, primo comma, lettera f)). Anche, cioè, le intermediazioni “estero su estero” sono qualificate non imponibili.
L’articolo 9, comma 7 del DPR 633/72, nella nuova versione, recita testualmente:
Art 9 – Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) ……………………………………………………………………………………….,
……………………………..omissis…………………………………………………..
7) I servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all’esportazione;
8) ……………………………………………………………………………………………………………………….omissis…………………………………………………
Modalità di applicazione dell’imposta
Pertanto:
- le intermediazioni rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi stabiliti in Italia (primo comma, lettera a)) si considerano effettuate in Italia e dovranno, pertanto, essere assoggettate ad imposta (salvi i motivi di non imponibilità previsti al punto 7) dell’articolo 9 del DPR 633/72). Il soggetto italiano dovrà emettere fattura con l’indicazione dell’imposta o del motivo di non imponibilità;
- le prestazioni di servizio rese da soggetti esteri (comunitari ed extracomunitari) a soggetti passivi stabiliti in Italia si considerano effettuate in Italia e dovranno, pertanto, essere assoggettate ad imposta (salvi i motivi di non imponibilità previsti al punto 7) dell’articolo 9 del DPR 633/72). Il committente italiano dovrà, pertanto, emettere autofattura con l’indicazione dell’imposta (ovvero dei motivi di non imponibilità) ed applicare il metodo di registrazione del’inversione contabile (reverse charge);
- le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi esteri (comunitari o extracomunitari) sono fuori del campo d’applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto di territorialità. Dovrà essere emessa fattura con l’indicazione “prestazione fuori del campo d’applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto di territorialità – art. 7- ter del decreto Iva”
gianni gargano
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