La prova nelle cessioni intracomunitarie

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A cura di Gennaro D’Acunto e Luigi Nottola

Normativa di riferimento

 

  • l. N. 331/93

 

  • Dpr N. 633/1972

 

LA PROVA NELLE CESSIONI

INTRACOMUNITARIE

 

Le cessioni intracomunitarie sono regolate dall’art. 41 del D.L. 331/93 : “”” costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti di imposta”.

Perché dunque si abbia una cessione intracomunitaria è necessario:

  • Che la cessione sia a titolo oneroso
  • Che la transazione avvenga tra due soggetti identificati ai fini IVA in due diversi Stati dell’Unione Europea
  • Che avvenga il materiale trasferimento dei beni da un paese comunitario all’altro.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che spetta sempre al cedente di  provare l’effettivo trasferimento dei beni  ai fini della non imponibilità della cessione.

Ed è quindi il cedente che deve predisporre le condizioni per acquisire la prova della regolare conclusione della cessione intracomunitaria, attivandosi diligentemente affinchè tale prova sia acquisita  in tempi ragionevoli.

La normativa comunitaria nulla stabilisce in ordine alla documentazione necessaria per provare l’effettiva conclusione delle  cessioni intracomunitarie.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una serie di istruzioni e risposto a numerosi interpelli sino a pervenire, con la risoluzione n. 19E del 25 marzo 2013, ad una sorta di riepilogo delle disposizioni  emesse, risoluzione che costituisce a tutt’oggi il  principale riferimento per i contribuenti.

In linea di principio il materiale trasferimento dei beni può essere provato, come  già previsto con la risoluzione 477 del 2008,  con  la copia del documento di trasporto corredato con gli elenchi intrastat, la fattura di cessione e la documentazione bancaria relativa al pagamento della merce oggetto della cessione intracomunitaria oltre alla copia di tutti i documenti contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in altro Stato membro.

Per quanto riguarda la copia del documento di trasporto controfirmato dal destinatario in segno di ricevuta, è stato precisato che, qualora il cedente non sia in grado di esibire tale documento , la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro mezzo quali, ad esempio, il CMR elettronico e le informazioni tratte dal sistema elettronico del vettore da cui risulta il buon fine della spedizione.

Tali documenti, per essere idonei come prova, devono essere materializzati sui supporti cartacei  e, come disposto dalla risoluzione n. 158 del 2009, per la conservazione di tali informazioni “ è necessaria la memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici, eventualmente anche della relativa impronta, e termina con l’apposizione, sull’insieme dei documenti o sulla evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insieme di essi, del riferimento temporale e della firma  digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo”

Con nota prot. 141933 del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle cessioni “franco fabbrica” può essere accettata quale  prova della regolare conclusione delle cessioni intracomunitarie, in luogo del documento di trasporto una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la merce è effettivamente pervenuta a destinazione nell’altro Stato membro.

Alla luce delle disposizioni suddette è consigliabile  acquisire tempestivamente  la prova della spedizione (ad esempio vincolando il vettore a trasmettere copia della lettera di vettura firmata dal destinatario o comunicando la regolare conclusione della spedizioni o la mancata conclusione del trasporto) ed attivando la procedura di ricerca in maniera tempestiva al fine di poter dimostrare la diligenza richiesta espressamente dalla normativa e dalle pronunce della Corte di Giustizia.

Si deve infine precisare che non costituiscono cessioni intracomunitarie, ma sono assimilate alle cessioni intracomunitarie e, quindi, producono gli  stessi effetti:

  • le spedizioni di beni inviate da un  soggetto comunitario in altro Stato membro per esigenze della sua Azienda
  • Le spedizioni di merci inviate in conto lavorazione presso altri Stati membri per le quali non è prevista la restituzione , dopo la lavorazione, al medesimo soggetto speditore
  • Le rispedizioni di merci pervenute da altro Paese comunitario in conto lavorazione e rispedite ad un soggetto e/o in un paese diverso da quello di spedizione.

Anche per tali operazioni deve quindi essere acquisita la prova della regolare conclusione della spedizione della merce verso il Paese comunitario di destinazione.

 

Allegati:

  • Risoluzione n. 345 del 28.11.2007
  • Risoluzione n. 477 del 15.12.2008
  • Risoluzione n. 123 del 6 maggio 2009
  • Risoluzione n. 71 del 24.7.2014
  • Risoluzione 19E 2013

Gennaro D’Acunto

Gino Nottola

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