Il ravvedimento in dogana in breve
La legge di stabilità 2015 (n.190/2014), all’articolo 1, comma 637, modifica, ampliandone la portata, l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. 472/97, rendendolo più appetibile anche in ambito doganale.
La maggior parte delle novità riguardano i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento in dogana è consentito soltanto se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero non sia stata ancora constatata.
In tal caso la sanzione sarà così ridotta:
- ad un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni (comma 1, lettera a));
- ad un nono del minimo se gli errori o le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla commissione della violazione(comma 1, lettera a-bis)),
- ad un ottavo del minimo se gli errori o le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla commissione della violazione(comma 1, lettera b)).
Resta inteso che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, quando dovuto, e dei relativi interessi.
Ovviamente, qualora sia possibile regolarizzare l’omissione mediante l’istituto della revisione dell’accertamento su istanza di parte (articolo 11 d.lgs 374/90) non sarà dovuta alcuna sanzione per la previsione dell’articolo 20, comma 4, della legge 449/97.
In questa sede si soprassiede alle altre novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, perché attinenti solo a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Dogane pare si sia espressa sulla questione, ma con una nota ancora non resa pubblica.
gianni gargano
francesco pagnozzi
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