le vendite allo stato estero e il titolo agrim

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La regola è che i titoli di importazione sono trasferibili.

Nel senso che il soggetto in possesso di un titolo può liberamente cederlo ad un terzo, il quale, a sua volta, potrà legittimamente presentarlo alla Dogana ed utilizzarlo per importare la merce in esso indicata.

E’ questa la regola generare fissata dal Regolamento CEE n. 376 del 2008, ed è motivata dalla circostanza che, chiunque lo utilizzi, la quantità di merce estera importabile nella Comunità alle condizioni fissate dalle specifiche normative comunitarie non varia, in quanto vengono rilasciati titoli solo per le quantità ammesse ai vari contingenti.

Non così per i titoli AGRIM che sono utilizzabili all’importazione soltanto dal soggetto al quale sono stati rilasciati dal competente Ministero.

Essi, cioè, a differenze dei titoli in generale, non sono cedibili.

Di norma la intrasferibilità dei titoli Agrim è giustificata dalla circostanza che si vuole evitare l’accaparramento di quote rilevanti di mercato.

Altra misura volta a tutelare la concorrenza è che nessun importatore può presentare più domande per il rilascio di titoli AGRIM per uno specifico contingente.

Il divieto di trasferibilità del titolo AGRIM potrebbe essere, di fatto, aggirato consentendo che l’accaparramento del mercato avvenga da parte di uno o più soggetti che acquistino tutta la merce nel paese di produzione, seppur non in possesso di quote disponibili per importarla tutta nella Comunità.

Ad oggi è del tutto lecito che il prodotto acquistato nel paese di produzione venga esportato verso la Comunità presentando alla dogana estera la relativa bolletta di esportazione munita di tutta le certificazioni utili, ma non del titolo AGRIM che viene richiesto all’importatore solo all’atto dell’importazione nella Comunità.

In particolare alla dogana estera, all’atto dell’esportazione viene presentata: la fattura originale nella quale era indicato quale acquirente il soggetto “accaparratore”, la documentazione sanitaria, sempre intestata alla stesso, e la polizza di carico nella quale deve essere rispettata la condizione del trasporto diretto.

La merce, ancora viaggiante (ancor prima, cioè, di raggiungere la dogana italiana) viene rivenduta ad un soggetto italiano che è in possesso di un regolare titolo AGRIM.

La doppia cessione, quella dal produttore estero al soggetto accaparratore e quella da quest’ultimo al titolare del titolo Agrim di merce ancora allo “stato estero” produce, di fatto, gli stessi effetti della cessione del titolo.

In concreto può succedere (come di fatto è successo) che la merce importata dal soggetto in possesso del titolo Agrim venga, poi, rivenduta di nuovo al soggetto “accaparratore” dalla quale era stata acquistata allo “stato estero”.

Tale comportamento può essere ritenuto illegittimo se volto ad eludere il divieto di cessione del titolo Agrim, circostanza, quest’ultima che può vedere in qualche modo, chiamato in causa anche lo spedizioniere doganale rappresentante diretto in dogana.

Sul punto si segnala la sentenza n. 4624/47/2015 della CTR di Napoli, Sez. 47^, che ha riconosciuto che il rappresentante diretto che abbia correttamente adempiuto al proprio mandato non è responsabile di eventuali illeciti commessi dall’importatore della merce.

In particolare i giudici hanno ritenuto non applicabile l’art. 201, comma 3, secondo paragrafo, del CDC quando lo spedizioniere, che agisce in regime di rappresentanza diretta, abbia adempiuto correttamente il proprio mandato acquisendo documentazione originale ed autentica.

Testualmente:

“Il Collegio, preliminarmente rileva di non condividere l’iter logico seguito dai primi Giudici nell’interpretazione della responsabilità solidale dello spedizioniere doganale nel caso di specie, partendo proprio dall’interpretazione della norma relativa e cioè il Regolamento CE n. 2913/92.

Infatti secondo i primi Giudici l’articolo 201, comma 3, del sopraddetto Regolamento, individua fra i soggetti su cui incombe l’obbligazione doganale tutti coloro che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e di quanti avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità; tale indicazione viene ulteriormente suffragata dal disposto dell’articolo 202 che precisa che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare e del contenuto dell’articolo 213, che espressamente prevede che quando per una medesima obbligazione doganale vi sono più debitori essi sono tenuti in solido.

Ma a tal proposito il Collegio rileva che l’appellante dimostra documentalmente di non aver mai fornito i dati per la stesura della dichiarazione ma, al contrario, di averli acquisiti dalla documentazione originale ricevuta dal suo mandante e sulla base di tali documenti originali ha provveduto a svolgere il proprio mandato consistente nella corretta compilazione della dichiarazione doganale e della liquidazione dei relativi diritti senza che nessuna irregolarità sia stata riscontrata in questa fase, ed infatti la Dogana ha proceduto regolarmente allo svincolo della merce.

Il Collegio rileva ancora che la dichiarazione doganale e tutta la documentazione ad essa allegata rappresentavano che la merce importata da ……, titolare di un regolare certificato Agrim era stata acquistata allo “stato estero” dalla ….. (come da fatture versate in atti) e che la fase successiva allo svincolo della merce, ossia del trasporto delle singole partite di …. ai magazzini della …. non deve essere controllata dallo spedizioniere doganale, avendo egli precedentemente adempiuto completamente al proprio mandato.”

Ancora la sentenza ha espresso i due seguenti principi:

  • L’articolo 203, punto 1, del summenzionato CDC esclude che possa essere chiamato a rispondere dell’adempimento dell’obbligazione doganale chi ha agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana presentando documentazione vera ed autentica.
  • Nessun danno erariale è ravvisabile, né per le casse dello Stato italiano, né per quelle della Comunità, in quanto ciascun importatore era in possesso di regolare titolo Agrim.

Giovanni Gargano

Francesco Pagnozzi

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