Se dalla revisione risultano maggiori diritti inferiori a 10 euro si devono riscuotere, o no?

163315_486697631386789_847462412_nSi vuole dire se a seguito di revisioni dell’accertamento che comportino un recupero di diritti inferiori a 10 euro, sia legittimo o meno provvedervi al recupero.

La tesi affermativa: quella, cioè, che sostiene che si  debba procedere, in ogni caso, al recupero dei diritti (anche se di importo inferiore ai 10 euro), poggia sulle seguenti considerazioni:

  1. Se da un lato l’articolo 868 delle DAC dispone che non si procede al recupero a posteriori dei dazi di importo inferiore a 10 euro;
  2. Per converso, l’articolo 3, comma 10 del D.L. 16/12 ha escluso la riscossione dei crediti per tributi erariali di importo (comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi) non superiore ad Euro 30 per ciascun periodo d’imposta, a meno che (articolo 11 dello stesso decreto) il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, con la conseguenza che risulterebbe lecito da parte degli Uffici delle Dogane, di predisporre atti che, al fine di rappresentare una “ripetuta violazione”, riguardassero più bellette doganali caratterizzate dalla medesima contestata violazione, sebbene ciascuna di esse comportasse un recupero di dazi inferiore a 10 euro

La tesi contraria, invece, (alla quale ritiene di dover aderire il sottoscritto) poggia sulle seguenti, diverse, considerazioni:.

  1. Nel caso che ci occupa (riscossione di diritti per importi inferiori a 10 euro) , siamo in presenza di due normative ben distinte : una norma comunitaria ( l’art. 868 del reg. CEE n. 2454/93)  ed una norma nazionale( l’art. 3 comma 10 dlL. 16/12, convertito nella legge n. 44/2012). La prima, prevista dall’art. 868 ed  emanata in applicazione dell’art. 217 del codice doganale comunitario ( Reg. CEE n. 2913/92), statuisce  che “ Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 euro. “, disponendo, nel contempo, che “Non si procede al recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione quando l’importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro. “Ne consegue che, in caso di  revisioni dell’accertamento, l’ufficio non può procedere al recupero di diritti il cui importo sia inferiore a 10 euro.
  2. l’art.3 comma 10 e l’art. 11 del DL 16/12 – norma nazionale  e non comunitaria – anche nella parte  relativa alla verifica della ripetuta violazione,  non può trovare applicazione nei confronti dei tributi doganali, nella fattispecie regolati dall’art. 217 del codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione dettate dall’art. 868 del Reg. CEE n. 2454/93, per il principio della prevalenza del diritto della UE su una norma nazionale con esso contrastante .

gianni gargano

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