IRBA questa illustre sconosciuta
L’IRBA è stata prevista con il D.Lgs. 21/12/1990 n. 398 che:
– all’articolo 17 ha concesso alle Regioni a statuto ordinario di poterla istituire con propria legge, con riferimento alla benzina erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regione, in misura non eccedente lire 30 al litro;
– all’articolo 18 (poi sostituito dall’art. 3, comma 13 della Legge 28/12/1995 n. 549) ha stabilito che l’imposta è riscossa e versata dal soggetto erogatore alla Regione, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal Registro di carico e scarico di cui all’articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni dalla Legge 2.07.1957, n. 474, e che il titolare dell’impianto può concederlo in comodato ovvero cederne gratuitamente le attrezzature ad un gestore il quale diviene responsabile della tenuta e custodia del registro di carico e scarico, nonché del versamento dell’imposta riscossa sui quantitativi erogati e della presentazione della dichiarazione annuale. La previsione dell’epoca (si era nel 1998) dava così la possibilità al titolare dell’impianto di gestirlo in proprio, di acquistare il prodotto, e di rispondere altresì in proprio di tutti gli adempimenti fiscali (dalla tenuta del registro di carico scarico, agli obblighi di versamento dell’imposta e delle dichiarazioni annuali), ovvero di cederlo, attraverso un contratto di comodato o cessione gratuita delle attrezzature ad un gestore che, libero a sua volta di acquistare il prodotto da fornitori di suo gradimento, assumeva in proprio tutti gli obblighi fiscali tra i quali, quello della tenuta del registro di carico e scarico, quello del versamento dell’imposta riscossa e l’obbligo dichiarazione;
– all’articolo 19 (sostituito dall’art. 3, comma 13 della Legge 28/12/1995 n. 549) ha fissato le modalità di accertamento, i termini di versamento dell’imposta alla Regione e le sanzioni, da stabilire da ciascuna regione con propria legge, in misura compresa tra il 50% ed il 100 % dell’imposta evasa.
L’art. 3, comma 13, della Legge 28/12/1995 n. 549 ha, come detto, soppresso gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 398/90 ed ha disposto che l’IRBA è versata dal concessionario ed ha aggiunto la possibilità da parte di quest’ultimo di evitare gli obblighi di versamento e di dichiarazione delegando a tali adempimenti la società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto.
La norma introduce la facoltà per il concessionario che sia anche gestore dell’impianto di liberarsi degli adempimenti di versamento dell’imposta e di dichiarazione, delegandoli all’unico fornitore il quale trattiene l’imposta in fattura, la versa e la dichiara. Nulla mutando, invece, per il titolare dell’impianto, qualora non dovesse esercitare quell’opzione.
Inoltre è stato previsto che gli Uffici Tecnici di Finanza effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze con D.M. 30/07/1996, dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora e per quanto non disciplinato specificamente dall’art. 3, commi da 12 a 14 della Legge 28/12/1995 n. 549, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accise sugli oli minerali comprese quelle per l’individuazione dell’organo amministrativo competente.
Le Regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all’organo competente per l’accertamento (gli Uffici Tecnici di Finanza, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Ancora, l’articolo 25 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, – Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti soggetti ad accise – appresso TUA, in sostituzione degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 16 del D.L. 5.05.1957, n. 271, prescrive:
– al comma 4, che gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo di denuncia (tra i quali gli esercenti di distribuzione stradali di carburanti, espressamente indicati all’art. 2, lett. b), sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico;
– al comma 5 (fatto esplicito richiamo all’art. 25 del R.D. 20/07/1934, n. 1303, che consente, in generale, la cessione dell’impianto a terzi, deputati a gestirlo, previo preventivo benestare delle amministrazioni concedenti (leggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e, per quello che qui interessa, dispone che per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e che il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso.
Più dettagliatamente gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, come detto, devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio che rilascia licenza fiscale valida fino a revoca. Essi sono, altresì, obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico (preventivamente vidimato dalla dogana – D.M. 13/08/1957).
Nella sostanza, ove si tratti di depositi/impianti di distribuzione stradale, le fasi concessorie si susseguono come segue:
– gli esercenti impianti di distribuzione stradale devono essere muniti di concessione prefettizia e/o autorizzazione comunale;
– successivamente devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, il quale rilascia apposita ed autonoma licenza;
– qualora essi volessero cedere in cessione gratuita la gestione dell’impianto ad un soggetto terzo, devono rispettare il disposto dell’art.1, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 32 dell’11/02/1998 che ha mutato radicalmente le norme contrattuali previgenti ed indicate nel D.Lgs. 398/90 sopra riportato, che tendevano ad addossare al soggetto erogatore (leggi gestore) che incassava l’imposta e che era libero di acquistare il prodotto da fornitori di suo gradimento, ogni obbligo fiscale. L’articolo 1, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 32/1998, fissa diverse ed inderogabili pattuizioni da inserire nel contratto da sottoporre alla competente Agenzia delle Dogane, affinché valuti l’esistenza di tutte le condizioni poste a garanzia dell’Erario e provveda al rilascio al cessionario/gestore della licenza fiscale già intestata al cedente/concessionario (si tratta di una vera e propria nuova licenza, nonostante conservi lo stesso numero), volte, tutte, ad escludere il gestore sia dalla fase di riscossione dell’imposta, sia da tutti gli obblighi fiscali connessi, salvo l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico del prodotto a disposizione degli Enti impositori..
Come già anticipato il comma 6 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 32/98 in commento prescrive che la gestione dell’impianto può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti (gestori) a condizione, tra le altre, che il contratto abbia durata non inferiore a sei anni, che preveda la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature e che sia stipulato nel rispetto degli Accordi interprofessionali, depositati presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato che ne assicura la pubblicità.
Il successivo comma 6 bis dell’art. 1 del D.Lgs. 32/98, subordina ancora la validità del contratto di cessione gratuita dell’impianto ad un soggetto terzo che lo gestisca, alla stipula contemporanea di un contratto di fornitura in esclusiva con una società petrolifera alla quale delegare gli obblighi di versamento dell’imposta e di dichiarazione ovvero, di non delegarli, restando il cedente/titolare dell’autorizzazione, responsabile di tali adempimenti che, così, non saranno mai addossati al gestore.
Il concetto è ribadito dall’art. 8 dell’Accordo Interprofessionale firmato il 29/07/1997 tra il coordinamento nazionale delle Associazioni dei gestori degli impianti di distribuzioni di carburanti, alla presenza del Governo, ove si legge: “nell’attuale struttura del mercato le parti concordano che il contratto di affidamento in uso gratuito venga sostanziato con contratti di fornitura/somministrazione di prodotti petroliferi forniti in esclusiva, nel rispetto della normativa nazionale ed UE” .
Questa condizione è determinante per la stessa validità del contratto, in quanto il contratto di fornitura assicura al cedente/concessionario la possibilità di determinare e di versare l’IRBA (a meno che non deleghi a ciò l’unico fornitore) escludendo il gestore da ogni obbligo di versamento dell’imposta, restando carico di quest’ultimo soltanto la tenuta del registro di carico e scarico e le comunicazioni annuali relative all’Agenzia delle Dogane.
Tant’è che l’art. 7 dell’Accordo Interprofessionale prevede tra le clausole risolutive del contratto ex art. 1456: i) la violazione dell’acquisto dei prodotti petroliferi in esclusiva in base alle normative vigenti; ii) la grave o ripetuta violazione, contestata dal concessionario, di disposizioni di leggi, decreti e normative d’attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni al concessionario.
La motivazione per cui la norma prevede, nel caso di concessione in comodato gratuito dell’impianto, la stipula di un contratto di fornitura/somministrazione in esclusiva è dettata dalle due seguenti circostanze:
– la scelta della compagnia petrolifera unica fornitrice dell’impianto consente al concessionario, vista la sua responsabilità solidale con il gestore, di affidare la fornitura ad un soggetto affidabile che operi nel rispetto di tutta la delicata normativa in tema di accise ed, in particolare, consente di delegargli tutti gli adempimenti relativi all’IRBA (versamento e dichiarazione);
– come contropartita della stipula del contratto di fornitura in esclusiva dell’impianto la compagnia petrolifera riconosce al concessionario una provvigione che, stante la gratuità del contratto di cessione, rappresenta l’unico ricavo per il concessionario;
– l’esclusione del gestore che rispetti le condizioni contrattuale, degli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.
Il contratto deve essere sottoposto all’Agenzia delle Dogane che lo dovrà valutare ed accertarne la conformità alle disposizioni sopra elencate senza le quali la licenza non può essere intestata al gestore.
La Legge Regionale della Campania
Poiché la gestione dell’IRBA, e gli adempimenti relativi sono disciplinati sia dalle Leggi regionali che da Leggi nazionali, corre l’obbligo di richiamare qui di seguito, puntualmente, le competenze delle varie amministrazioni interessate alla gestione dell’imposta.
Non vi è alcun dubbio che deputata al rilascio delle licenze fiscali, ovvero alla loro revoca, è l’Agenzia delle Dogane che deve verificare che siano stati correttamente posti in essere tutti gli adempimenti fiscali provvedendo, ad esempio, in caso di omissione dei versamenti dell’imposta a non consentire l’estrazione dei prodotti dal deposito fiscale fino all’estinzione del debito d’imposta (art. 3, comma 4, del TUA), ovvero, accertatone l’inadempimento, a revocare la licenza d’esercizio (art. 5, comma 5 del TUA). Così come competerà alla stessa Agenzia l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art. 50, comma 1 del TUA, per la irregolare tenuta della contabilità o dei registri di carico e scarico (v. Processo verbale di constatazione).
L’IRBA della Regione Campania è disciplinata dalla Legge Regionale 24/12/2003, n. 28 e funziona come segue:
1) l’imposta è versata direttamente alla Regione dal concessionario dell’impianto (nella fattispecie, la ricorrente) o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile (art. 3, comma 13 della Legge n. 549 del 28/12/1995 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – e art. 3, comma 3, Legge Regione Campania 28/2013). Questa previsione normativa consente al concessionario dell’impianto la facoltà di liberarsi degli obblighi del versamento dell’imposta, per delegarli alla compagnia petrolifera, unica fornitrice perfettamente a conoscenza del prodotto fornito nel mese e della relativa imposta da versare.
L’unico fornitore addebiterà in fattura l’IRBA, provvederà al relativo versamento e dovrà presentare la relativa dichiarazione annuale;
2) il versamento dell’imposta, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge Regionale 28/2003, è effettuato alla Regione su base mensile, ed è prevista, in caso di mancato versamento dell’imposta nel termine previsto, l’applicazione della sanzione amministrativa del 50% dell’imposta non versata, oltre gli interessi legali. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del TUA, in tema di depositi fiscali che, in mancanza di diversa disposizione delle Leggi regionali, dispongono che, scaduto il termine per il versamento dell’imposta, non può essere più consentita l’estrazione di altro prodotto dall’impianto fino all’estinzione del debito d’imposta (art. 3, comma 4 del TUA), pena la revoca della licenza fiscale (art. 5, comma 5 del TUA). Gli eventuali ritardi nei versamenti devono essere comunicati all’Agenzia delle Dogane per i provvedimenti di sua competenza;
3) le dichiarazioni annuali sono presentate alla Regione Campania entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono dal concessionario, ovvero dalla società petrolifera unico fornitore, appositamente delegata. In ogni caso chi gestisce l’impianto di distribuzione (il concessionario se lo gestisce direttamente, ovvero il gestore) deve, altresì, produrre una apposita dichiarazione annuale all’Ufficio doganale competente, il quale dovrà verificarne la corrispondenza con quella prodotta alla Regione (vedi, per quanto concerne la fattispecie in esame, nota n. 21261 del 10/06/2013). Nella fattispecie, ove la ricorrente, titolare della concessione prefettizia e dell’autorizzazione comunale, che ha chiesto ed ottenuto l’intestazione della licenza UTF NAY00803R al gestore dell’impianto alla condizione contrattuale che quest’ultimo acquistasse il prodotto da un unico fornitore da lei indicato e delegato alla riscossione dell’imposta, la dichiarazione annuale (ed, ovviamente, i relativi versamenti) doveva essere presentata alla Regione dell’unico fornitore, mentre la dichiarazione di chiusura dei registri di carico e scarico all’Agenzia delle Dogane dovrà essere presentata, annualmente, dal gestore.
Dal settembre 2011, a seguito del mancato rispetto, da parte del gestore dell’obbligo di rifornirsi del prodotto dall’unico fornitore indicato dalla ricorrente, venendo meno le condizioni stabilite al comma 6 e 6 bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 32/98, gli obblighi dei versamenti mensili e di presentazione della dichiarazione annuale sono tornati in testa al gestore in quanto si sono riprodotte, a suo carico, le stesse condizioni originariamente poste all’articolo 18 del d.lgs. 398/90 che consentiva al gestore di rifornirsi da chi volesse, ma poneva a suo carico ogni obbligo fiscale connesso all’imposta.
La Regione è competente all’accertamento del tributo, in base al disposto dell’art. 3 della Legge Regionale n. 28/2003 più volte citata. La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero delle Finanze 30/07/1996 che demanda agli Uffici tecnici di Finanza il controllo della regolarità della dichiarazione presentata alla Regione, sulla base dei registri di carico e scarico (per averne ricevuta/reperita copia dal gestore) e degli altri dati in loro possesso.
Accade così:
– il versamento dell’imposta viene effettuato alla Regione, ma la Dogana ne verifica la tempistica e la regolarità;
– la dichiarazione viene presentata alla Regione che ne trasmette copia alla Dogana. Quest’ultima, riscontratane la regolarità dei versamenti e di tutti gli altri obblighi disposti dal TUA, ne restituisce copia validata alla Regione ed al soggetto deputato al pagamento;
– la Regione, per espressa previsione dell’art. 3, comma 6 della Legge Regionale n. 28/2003, e benché nella fase istruttoria la competenza dell’Agenzia delle Dogane deve ritenersi prevalente, è competente ad emettere l’avviso di accertamento, a comminare le sanzioni ed a essere parte nel contenzioso tributario. Essa è titolata ad espletare i controlli finalizzati alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di IRBA, avvalendosi, quindi, oltre alle verifiche documentali o meno, poste in essere dall’Agenzia delle Dogane, anche dei competenti Comandi della Guardia di Finanza i quali esercitano le stesse facoltà e poteri previsti dal TUA (art. 3 comma 7 della Legge regionale n. 28/2003)
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