AGRIM e vendite allo stato estero – il rappresentante diretto che colpa ne ha?

Si segnala una sentenza della CTR di Napoli  che ha riconosciuto che il rappresentante diretto che abbia correttamente adempiuto al proprio mandato non è responsabile di eventuali illeciti commessi dall’importatore della merce.

In particolare i giudici di secondo grado, sconfessando interamente quanto deciso dalla CTP, hanno ritenuto non applicabile l’art. 201, comma 3, secondo paragrafo, del CDC quando lo spedizioniere, che agisce in regime di rappresentanza diretta, abbia adempiuto correttamente il proprio mandato  acquisendo documentazione originale ed autentica.

I giudici hanno altresì chiarito che tutta la fase successiva allo svincolo della merce, in particolare la fase del trasporto della merce, non rientra nel mandato dello spedizioniere che, pertanto, non può ritenersi responsabile.

Gianni Gargano

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