La portata degli articoli 70 e 79 del CDC – L’estensione dei risultati della visita delle merci
Si segnala la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-571/12, con la quale il Giudici comunitari hanno chiarito la portata degli articoli 70 e 79 del Codice Doganale Comunitario.
In particolare nel dispositivo della sentenza si legge:
“L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’«unica dichiarazione», quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.
Per contro, l’articolo 78 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.”
Il testo della sentenza è disponibile qui.
gianni gargano
francesco pagnozzi
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