La responsabilità solidale tra committente/appaltatore/subappaltatore
I commi 28, 28 bis e 28 ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006, così come modificati dall’art. 13-ter del D.L. 83/2012 (Decreto Crescita) hanno introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto. Tale responsabilità solidale è limitata all’importo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Le stesse norme prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 5.000,00 a € 200.000,00) per il committente che provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale sanzione, però, è irrogata solo nel caso in cui l’appaltatore non esegua i dovuti versamenti. Le citate disposizioni sono riferibili esclusivamente ai contratti stipulati tra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR e, cioè, le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust e gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Con la circolare n. 2/E del 1 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come si evince dalla lettura della norma, i contratti interessati dall’art. 35, commi da 28 a 28-ter, sono solo quelli riconducibili al contratto di appalto, così come definito dall’art. 1655 c.c. La citata circolare ha esplicitamente escluso dall’ambito applicativo i seguenti contratti: a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi; b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.; c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.; d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. Stante la formulazione generica dell’art. 1655 c.c. secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, sorge il problema se gli altri contratti avente ad oggetto una prestazione di servizi rientrino o meno nella normativa in commento.
A tal riguardo può essere d’aiuto la circolare n. 17 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11/07/2012 che, in tema di responsabilità solidale di cui all’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, ha chiarito quanto segue. 1. Il contratto di trasporto, così come rilevato anche dall’Agenzia delle Entrate, non rientra nella disciplina dell’appalto, essendo un contratto tipico al quale non possono essere, per analogia, applicate disposizioni relative ad altre figure contrattuali. Tale esclusione vale anche nel caso in cui vengano eseguite, oltre alla semplice prestazione di trasporto, anche altre prestazioni accessorie (quali la custodia, il deposito, carico e scarico delle merci), a patto che queste ultime siano ad essa meramente strumentali. Nel caso invece che vengano eseguite prestazioni ulteriori ed aggiuntive che esulano dal schema tipico del contratto di trasporto, si configurerà un rapporto diverso e più ampio del contratto di trasporto, riconducibile al contratto di appalto, che, pertanto, sarà soggetto alle norme di cui si discorre. 2. L’“appalto di servizi di trasporto” figura negoziale, seppur atipica, contemplata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose, da un luogo all’altro, dovendo ricorrere, nella specie, la “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore”, rientrando nella previsione di cui all’art. 1655 c.c., è invece, soggetto alle disposizione di cui ai commi da 28 a 28 ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006. Per stabilire se una serie di prestazioni si configurino come singoli contratti di trasporto (esclusi dalle norme di cui si discorre), ovvero come un appalto di servizi di trasporto, occorre analizzare se il risultato che le parti intendono realizzare, desunto anche dalla lettura dell’eventuale contratto e delle singole clausole in esso contenute, sia l’esecuzione di singole prestazioni di trasporto, ovvero la predisposizione del servizio complessivamente inteso, finalizzato al raggiungimento di un risultato complessivo, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva, da parte del trasportatore, di un’organizzazione idonea al soddisfacimento del bisogno del committente. In quest’ultimo caso risultano applicabili le disposizioni che regolano il contratto di appalto, tra cui quelle previste dai commi da 28 a 28 ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006. Il discrimine tra il contratto di trasporto e l’appalto di servizi di trasporto è l’assunzione (o meno) di obblighi contrattuali, non riconducibili alla sola disciplina del trasporto, che risultino prioritari rispetto alla prestazione di mero trasporto e che comportino una gestione per conto del committente di un’attività imprenditoriali complessa che richieda un’organizzazione stabile per soddisfare le sue esigenze, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada ben oltre il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro. 3. Parimenti escluso dalla disciplina del contratto di appalto è il contratto di spedizione disciplinato dagli artt. 1737 c.c., contratto tipico con cui un soggetto (spedizioniere) si obbliga a concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto dell’altro contraente (mandante). Resta inteso che qualora l’attività effettivamente svolta, così come rilevato per il contratto di trasporto, comporti l’esecuzione di prestazioni complesse che risultino prevalenti rispetto alla semplice attività di intermediazione nei trasporti e che richiedano la gestione per conto del cliente di un’organizzazione stabile, tali prestazioni, unitariamente intese, configurano l’ipotesi, non di un contratto di spedizione, ma quella di un contratto di appalto con tutte le conseguenze già esposte. Ad esempio si consideri il “contratto di logistica” (figura non nominata) nel caso in cui preveda l’esecuzione di prestazioni non meramente accessorie al trasporto o alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma più complesse (quali ad esempio lavori di imballaggi, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) esso è riconducibile al contratto di appalto di servizi, soggetto al regime della responsabilità solidale tra committente appaltatore/subappaltatore.
Gianni Gargano

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