L’Agrim e l’aglio
L’importazione da Paesi terzi di prodotti ortofrutticoli in genere è regolamentata a livello comunitario (Reg. CEE 2200/96 del Consiglio e successivi).
Per quanto riguarda, in particolare, l’importazione di aglio da quei Paesi la Comunità, con Regolamento della Commissione n. 241/2007 del 29/03/2007, ha istituito un contingente tariffario agevolato, per accedere al quale è necessario richiedere ed ottenere al Ministero dello Sviluppo Economico un particolare “titolo” di importazione (c.d. AGRIM).
Il Regolamento, in sintesi, dopo aver rappresentato che: i) le importazioni annuali di aglio da Paesi terzi, consistenti in 60.000/80.000 tonnellate annue, e che i due principali Paesi terzi fornitori sono la Cina (da 30.000 a 40.000 tonnellate l’anno) e l’Argentina (circa 15.000 tonnellate l’anno); ii) che per le importazioni di aglio, classificabile al codice NC 07032000, è dovuto sia un dazio “ad valorem” del 9,6 %, sia un dazio specifico di 1.200,00 Euro per tonnellata netta; iii) la Comunità europea ed alcuni Paesi terzi produttori , tra i quali la Cina, hanno stipulato a norma dell’art. XXVIII del GATT un accordo con il quale è stato aperto un contingente tariffario che consente l’importazioni di una quantità di aglio, di volta in volta concordata, in esenzione dal dazio specifico;
stabilisce:
– che al fine di controllare il commercio del particolare prodotto è opportuno prevedere due categorie di titoli di importazione della quali: la prima – titolo AGRIM di tipo A consente l’utilizzo dell’agevolazione di cui al contingente tariffario; e la seconda – titolo AGRIM di tipo B – per tutte le importazioni che non hanno diritto ad alcuna agevolazione;
– che il rilascio dei titoli di importazione di entrambe le categorie è soggetto ad alcune restrizioni volte a salvaguardare la concorrenza fra gli importatori effettivi,ad evitare accaparramento di quote di mercato e ad impedire speculazioni nell’assegnazione di titoli AGRIM di tipo A, che consentono l’utilizzo del contingente GATT. La principale misura posta a salvaguardia dei principi esposti è il divieto di trasferimento dei titoli in questione[1] con la previsione di sanzioni nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più domande. E’anche previsto, sempre allo stesso fine, di subordinare il rilascio dei titoli al deposito di una cauzione;
– che il rilascio del titolo non esime dalla presentazione del certificato di origine rilasciato dal paese esportatore, nonché dal rispetto della condizione del “trasporto diretto” dal paese esportatore a quello d’importazione nella Comunità.
I richiedenti i titoli di tipo A, che dà diritto all’acceso al contingente tariffario agevolato possono essere;
- importatori tradizionali, coloro che abbiano importato nei tre anni precedenti a quello di importazione, ovvero, in quello precedente, determinati quantitativi di aglio con presentazione di titolo A; ovvero
- nuovi importatori, coloro che abbiano importato nella Comunità nei due anni precedenti quello di importazione, senza alcuna agevolazione tariffaria, un certo quantitativo di aglio[2].
I titoli di tipo A recano (art. 6 Reg. CEE 341/2007):
– nella casella 24 la dicitura: “Titolo rilasciato e valido unicamente per il periodo dal 1° (mese/anno) al 28/29/30/31 (mese/anno)”;
– nella casella 8 è riportato il paese di origine e contrassegnata la dicitura “Sì”;
– nella casella 20 la dicitura “importatore tradizionale” o “nuovo importatore”, a seconda della ipotesi che ricorre.
Una domanda per il rilascio di un titolo di tipo A non può dar luogo al rilascio di un titolo di tipo B, all’evidente scopo di evitare che uno stesso soggetto possa accedere al contingente tariffario agevolato, ottenendo il titolo A, ed importare altro aglio con presentazione di titolo B.
Non è possibile, cioè, importare aglio nella Comunità, senza essere in possesso di titolo AGRIM di uno dei due tipi, al fine di evitare che nella Comunità entri un quantitativo di aglio comunque eccedente la politica commerciale che essa si prefigge.
La condizione di non trasferibilità del titolo è eccezionale, in quanto generalmente i titoli sono trasferibili. Ciò vuol dire che se, ad esempio, il soggetto A è in possesso di un titolo per l’utilizzo di un contingente per capi di abbigliamento, può cederlo ad altro soggetto B che potrà importare legittimamente quella merce.
Non così per i certificati AGRIM.
Il titolare di un titolo AGRIM non può cederlo ad altro soggetto ma deve importare direttamente l’aglio.
La sola condizione capace di rendere effettiva la indicata intrasferibilità del titolo, sarebbe quello di vietare anche le cessioni allo stato estero di aglio da soggetto privo del titolo a soiggetto che ne è in possesso, perchè consetendo queste cessioni si producen, sul mercato, lo stesso effetto del trasferimento del titolo.
Invece, per ottenere il titolo, basta produrre istanza al detto Ministero dello Sviluppo Economico, con l’indicazione del quantitativo di aglio per il quale si richiede il rilascio del titolo, ricorrendone le condizioni, e la costituzione della prescritta garanzia.
Sarebbe, invece, opportuno che fosse condizione per ottenere il titolo AGRIM la presentazione della fattura d’acquisto rilasciata, al richiedente il certificato, direttamente dall’esportatore estero cinese.
Allora non sarebbero possibili le cessioni di merci viaggianti, stante l’intrasferibilità del titolo.
Delle due, quindi, l’una:
O la prima cessione allo stato estero è lecita, come appare, in quanto non vietata da alcuna disposizione¸
Oppure, se distorsiva del traffico, la colpa non può di certo essere addossata a chicchessia, né, tantomeno, allo spedizioniere doganale, libero professionista, estraneo a tutte le fasi dell’operazione, il quale ha solo presentato documentazione ( ovviamente vera ed autentica), utile per l’importazione.
L’aver acquistato l’aglio all’estero, senza essere in possesso di un titolo AGRIM di tipo A, per poi cederlo allo stato estero ad un diverso soggetto che, in possesso di quel titolo, poi lo importi è assolutamente legittimo ed è un’operazione sistematicamente accettata dalla dogana.
D’altronde i contingenti in entrambe le ipotesi non vengono sforati e la Comunità ha riscosso tutte i dazi di sua competenza (risorse proprie).
Dov’è la distorsione di traffico?
gianni gargano
[1]La regola della intrasferibilità è scritta in deroga alle disposizioni comuni d’applicazione del Regime dei Titoli di importazione date con Reg. Ce n. 376/2008 della Commissione che al 14° considerando stabilisce che l’utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso.
[2] Più dettagliatamente vedi Regolamento 341/2007, Capo I, art. 4.
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