Ancora sulla sentenza 12262 10 del 15 aprile 2010
L’articolo 16, comma 5 bis del D.L. 185/2008, da molti riconosciuta norma avente efficacia retroattiva, così recita:
“ la lettera h) del comma 4 dell’articolo 50 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva”.
E l’articolo 50 bis del D.L. 331/1993, al comma 4, lettera h.
“ le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni”:
La sentenza 12262 10 del 15 aprile 2010 della Suprema Corte, Sezione Tributaria ha cancellato, di fatto la nuova norma, creando, così, essa stessa il nuovo diritto, cosa che non Le è consentito per Sua stessa ammissione (v. sentenza n. 14105 dell’11 giugno 2010 della stessa Sezione Tributaria).
Nel quinto motivo di rigetto, la sentenza così motiva:
“Né sulla soluzione, negativa per il depositario medesimo, incide in alcun modo l’invocato ius superveniens: considerare non incidenti sulla introduzione in deposito le prestazioni di servizi (comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali) non interferisce sulla necessaria introduzione e ciò è deducibile anche dalla lettera della norma che si riferisce a beni “ consegnati “ al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di “introduzione nel deposito”; pertanto anche a voler ritenere che in locali limitrofi possano eseguirsi attività accessorie di manipolazione delle merci – ciò non può incidere negativamente sull’introduzione ormai avvenuta, o consentire una lettura contraria alle precise regole dettate dalla normativa comunitaria””.
Essa afferma, cioè, che la merce dovrebbe prima essere introdotta nel deposito per poi essere portata nei locali limitrofi per eseguirvi le prestazioni indicate alla lettera h) del comma 4 dell’art. 50 bis, rendendo, di fatto, inutile la norma di interpretazione autentica, in quanto tale possibilità era già chiaramente prevista, sin dalla data di istituzione dei depositi IVA dall’art. 50 bis – comma 4° – lett. h) – sopra integralmente riportato – che dispone proprio che le prestazioni di servizio in esso indicate su merce introdotta in deposito, possono essere materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali ad esso limitrofi..
Senza dire che quanto affermato dalla Suprema Corte fa coesistere una doppia introduzione:
- Quella nel deposito dove la merce dovrebbe in ogni caso entrare (per poi eventualmente uscirne allo scopo di eseguire sulle merci le prestazioni di servizio necessarie);
- Quella, di cui all’articolo 16, comma 5 bis D.L. 185/2008, che considera introduzione le prestazioni di servizi rese sui beni consegnati al depositario ( a prescindere dalla loro previa, effettiva, entrata nel deposito)
E questa è una contraddizione.
I Giudici della Suprema Corte, in definitiva, considerano jus superveniens ( il comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008.), alla stregua di una norma mai scritta, priva di ogni efficacia.
Eppure si è in presenza di norma di interpretazione autentica, così come definita dallo stesso relatore alla Camera dei Deputati e, perciò, necessariamente retroattiva, così da formare una sola ed unica dichiarazione di volontà, che ha vigore dall’istante in cui la norma originaria fu emanata.
Il che ha particolare rilievo in quegli ordinamenti che, come il nostro, affermano, come principio costituzionale inderogabile, la irretroattività delle leggi (v. Novissimo Digesto Italiano VIII volume pag. 898 – interpretazione della legge).
La nuova norma, si ripete, considera introdotta nel deposito, con tutte le conseguenze giuridiche, la merce consegnata al depositario negli spazi limitrofi al deposito IVA, purché sulla stessa vengano poste in essere le prestazioni di servizi di cui alla lettera “h” (manipolazioni semplici, quali verifica e rimozione dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali, tra cui l’acquisizione dell’autofattura o altra documentazione per l’estrazione dal deposito e la consegna all’importatore).
Secondo i Giudici della Suprema Corte, invece, si ripete ancora, sarebbe necessaria la previa immissione fisica della merce all’interno del magazzino.
Tale interpretazione non solo non tiene conto della norma interpretativa, ma la rende addirittura inutile, in quanto ribadisce quello che la vecchia norma già consentiva (v. art. 50 bis – comma 4 – lettera “h”).
La ratio della norma interpretativa va intesa anche nel senso le prestazioni di servizi di cui alla lettera “h” del quarto comma dell’art. 50 bis, benché rese, negli spazi consentiti, fuori del deposito IVA, restano non imponibili ai sensi dell’art. 50 bis.
Questa precisazione è assolutamente necessaria per comprendere la portata complessiva della nuova norma.
Per quanto attiene l’interpretazione dell’espressione “beni consegnati al depositario”(contenuta sempre nella norma di interpretazione autentica) non può che farsi riferimento alle norme dettate dal codice civile in materia di deposito, che:
– all’art. 1766 definisce il deposito il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura;
– all’art. 1771 recita: il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede;
– all’art. 1774: salvo diversa convenzione la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
La legge distingue, quindi, il momento della consegna al depositario che può avvenire il qualunque luogo, da quello della sua restituzione che, invece, salvo diversa convenzione, deve avvenire nel luogo in cui deve essere custodita la merce.
Quanto esposto contrasta con l’affermazione, in sentenza, che “il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di “introduzione in deposito”.
Conosco il valore delle sentenze della Suprema Corte.
Ma in questo caso, dove i concetti espressi contrastano con quelli generalmente ritenuti corretti, è necessario un chiarimento da parte del Ministero.
Gianni gargano

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