Ai fini IVA l’esportatore è colui che vende la merce
Si segnala la nota prot. 181512/RU dello scorso 22 novembre con la quale l’Agenzia delle Dogane ha risposto ad un quesito di un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione e, quindi, non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per assumere la veste di esportatore, che chiedeva di poter indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione i riferimenti dello spedizioniere doganale e nel campo 44 quelli del suo rappresentante fiscale.
L’Agenzia delle Dogane nella predetta nota, nel confermare la correttezza della soluzione proposta dall’istante, ha chiarito che l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere ai fini doganali il ruolo di “esportatore” non ha per questi ultimi implicazioni di natura fiscale.
Lo spedizioniere, ovvero il vettore, assumeranno in tal caso la qualifica di esportatore solo ai fini doganali per l’espletamento dei relativi obblighi per l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione.
Viceversa, restano in capo al soggetto cedente che effettua la cessione all’esportazione (non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72) gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa IVA, non essendo rilevante a tale fine che nella dichiarazione di esportazione sia stato indicato un altro soggetto come “esportatore”, in applicazione della normativa doganale.
Al fine di consentire al soggetto non residente di acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all’esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell’Unione dovranno essere indicati nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione, i dati del soggetto non residente, la partita IVA attribuita al suo rappresentante fiscale e gli estremi della fattura emessa a fronte della cessione all’esportazione.
Gianni Gargano
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