Obbligo misurazione Gas Radon Regione Campania

Con la Legge Regionale n.13 dell’8.07.201910407698_4261761119091_7571361017480451767_n (pubblicata sul BURC n. 40 del 15.07.2019) la Regione Campania ha stabilito l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon per gli interrati, seminterrati e locali siti a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.

Viene, inoltre, stabilito che il livello di concentrazione di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari.

Le attività di misurazione devono essere avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento (16.07.2019) e, perciò, entro il 14.10.2019.

La misura deve essere determinata su base annuale suddivisa in due semestri primavera-estate e autunno-inverno.

Entro un mese dalla conclusione del rilevamento i risultati delle misurazioni devono essere trasmessi al Comune ed all’ARPA Campania.

In caso di mancata trasmissione entro 18 mesi dal 16/07/2019 (ovvero entro il 16/01/2021) dei predetti risultati il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione degli stessi, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità con la conseguenza che nel locale non potrà più essere più svolta l’attività, poiché ritenuto inagibile.

Nel caso in cui dalle misurazioni eseguite il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dalla Legge, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento che dovrà essere approvato dal Comune, previa richiesta di esame all’ASL competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.

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