Sulla responsabilità dei CAD

costituito

obbligatoriamente

spedizionieri doganali

Si segnala la recente Ordinanza n. 28066/19Generalic con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i C.A.D., essendo costituiti obbligatoriamente da spedizionieri doganali, potevano agire in regime di rappresentanza diretta anche prima dell’entrata in vigore del CDU.

Tale principio era stato già sancito nella circolare 1/D del 19 gennaio 2015 con la quale l’Agenzia delle Dogane si era adeguata al parere espresso dalla Commissione Europea (EU Pilog 3670/12/Taxud).

Sulla base del richiamato principio la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che il CAD non poteva essere ritenuto responsabile dei maggiori diritti doganali richiesti a seguito di revisione di accertamento (differenza di origine).

Gianni Gargano

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