non serve la licenza di navigazione per l’esenzione dalle accise (art. 254 TULD)
L’articolo 254 del TULD , 2° comma, riguardante genericamente le unità da diporto, esenta da accisa le forniture di carburante alle seguenti condizioni::
- Le unità da diporto siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero ;
- La partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco;
- La partenza sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze ed arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dall’autorità marittima o doganale estera.
Fino ad oggi l’autorità doganale, ha subordinato l’agevolazione all’iscrizione nei registri di cui all’articolo 15 del Codice della Navigazione da diporto e al rilascio della licenza .di navigazione da annotare sul giornale delle partenze e degli arrivi.Tesi disconosciuta dalla Cassazione con la sentenza in argomento. Pertanto il rifornimento in esenzione da accisa può essere effettuato anche a imbarcazioni non iscritte nei Pubblici Registri
La recentissima sentenza della Cassazione n. 27104.19 della Sezione Tributaria ha, invece , ritenuto sufficiente che le annotazioni di cui si è detto siano riportate sul documento equipollente eventualmente utilizzato dalla società ricorrente.
Grande risultato
Gianni Gargano
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