Deposito Iva – L’estrazione

lucioLa disciplina dei “Depositi IVA” di cui all’articolo 50-bis del D.L. 30.08.1993, n. 331 ha subito diverse modifiche ad opera del D.L. 22.10.2016, n. 193.

Tra le altre, con la modifica del comma 6 del citato articolo 50-bis, sono state introdotte rilevanti modifiche per ciò che concerne l’estrazione dei beni da un deposito IVA, le cui regole applicative sono state dettate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017.

A seguito delle citate modifiche le modalità di assolvimento dell’imposta al momento dell’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato variano in funzione di come i beni sono stati introdotti nel deposito IVA.

In particolare:

  • nel caso di beni non comunitari introdotti nel deposito IVA a seguito di immissione in libera pratica (articolo 50-bis, co. 4, lettt. b), l’imposta continuerà ad essere assolta mediante il “reverse charge”, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017;
  • nel caso di beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario (articolo 50-bis, co. 4, lettt. a), l’imposta continuerà ad essere assolta mediante il “reverse charge”, senza che sia necessario prestare alcuna garanzia, così come avviene già adesso;
  • nel caso di beni introdotti a seguito di cessione nazionale (articolo 50-bis, co. 4, lett. c – novità introdotta dal citato D.L. 193/2016) l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito IVA, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Per il pagamento dell’IVA dovuta all’estrazione non è ammessa la compensazione con altri crediti erariali.

Viene effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (esportatori abituali). In tal caso, la dichiarazione d’intento prevista dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

 

Per quanto attiene la garanzia da prestare nel caso di estrazione di beni introdotti a seguito di immissione in libera pratica il D.M. 23.02.2017 prevede che la stessa non sia prestata nel caso in cui il soggetto è considerato affidabile.

Sul punto il citato decreto ministeriale prevede:

  1. all’articolo 2[1] i requisiti al ricorrere dei quali il soggetto può essere considerato affidabile;
  2. le ipotesi nella quali i requisiti previsti dal predetto articolo 2 si considerano sussistenti.

Le ipotesi di cui al precedente punto 2 sono:

– che il soggetto che procede all’estrazione coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera;

– che il soggetto che procede all’estrazione sia un soggetto A.E.O.;

che il soggetto che procede all’estrazione sia titolare dell’esonero di cui all’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.).

 

La sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e’ consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed e’ valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

 

Nei casi in cui sia necessario prestare la garanzia per l’estrazione della merce dal deposito IVA, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto dell’estrazione.

[1] Articolo 2:

  1. a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
  2. b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
  3. c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e’ stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
  4. d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

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