Esterometro modalità di compilazione e presentazione
L’articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 05.08.2015 n. 127[1] ha introdotto, a carico dei soggetti titolari di partiva IVA in Italia, l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, escluse quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il Sistema d’Interscambio, anche se per questo tipo di operazioni non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica[2].
Nella comunicazione in oggetto, pertanto, dovranno essere indicati i dati delle fatture emesse verso i soggetti non stabiliti in Italia e di quelle ricevute dai medesimi soggetti.
Sul punto si precisa che si considerano “non stabiliti in Italia” anche i soggetti non residenti meramente identificati (ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia), a meno che non abbiano nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Nella comunicazione per ogni documento emesso o ricevuto dovranno essere indicati:
- dati identificativi del cedente/prestatore,
- dati identificativi del cessionario/committente,
- data del documento comprovante l’operazione,
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- numero del documento,
- base imponibile,
- aliquota Iva applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la “Natura operazione” indicando uno dei seguenti codici:
Natura |
operazioneRiferimenti IvaN1
Operazioni
fuori campo IvaArticolo 15 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, somme anticipate in nome e per conto, interessi di mora, risarcimento danni)N2
Operazioni
fuori campo IvaArticolo 1 D.P.R. 633/1972 (mancanza del presupposto soggettivo)
Articolo 2 D.P.R. 633/1972
Articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (mancanza del requisito di territorialità Iva)N3
Operazioni non imponibili IvaArticolo 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972 (esportazioni dirette e indirette)
Articolo 8 bis), D.P.R. 633/1972
Articolo 9 D.P.R. 633/1972 (servizi internazionali)
Articolo 41 D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni)
Articolo 71 D.P.R. 633/1972 (cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)
Articolo 72 D.P.R. 633/1972 (cessioni verso organismi internazionali)N4
Operazioni
Esenti IvaArticolo 10 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, interessi per dilazione pagamento)N5Articolo 36 D.L. 41/1995 (regime del margine)
Articolo 74-ter D.P.R. 633/1972 (agenzie di viaggio)N6Operazioni soggette a inversione contabile in acquisto (ad esempio, acquisto di beni e servizi da Ue, servizi da extra-Ue).N7Articolo 7-sexies, lett. f), D.P.R. 633/1972 – Iva assolta in altro stato Ue (ad esempio, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione)
- la tipologia del documento da ricavarsi dalla seguente tabella:
Tipo documento | Descrizione |
TD01 | Fattura emessa o ricevuta |
TD04 | Nota di credito |
TD05 | Nota di debito |
TD10 | Fattura di acquisto intracomunitario di beni |
TD11 | Fattura di acquisto intracomunitario di servizi |
Nella comunicazione in questione non è obbligatorio indicare le operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali, ad esempio gli acquisti di merce in un paese extra-Ue che successivamente sono state importate in Italia.
Viceversa dovranno essere inserite tutte le operazioni da e verso operatori stabiliti in un altro Stato membro della Ue a prescindere che per le stesse venga presentato il relativo modello intrastat.
Per le suddette operazioni nel campo “Tipo Documento” dovranno essere utilizzati i seguenti codici:
- “TD10” per gli acquisti intra-Ue di beni;
- “TD11” per i servizi ricevuti da prestatore Ue.
Ovviamente dovranno essere riepilogate solo le operazioni ricevute da soggetti passivi, quindi non andranno indicate le prestazioni ricevute da soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, ovvero di arti e professioni.
Viceversa dovranno essere riepilogate tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, compresi, quindi, i privati consumatori.
La comunicazione in commento deve essere inviata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per le operazioni effettuate nel mese di agosto 2019 dovrà essere trasmessa entro il 30.09.2019) attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, sia accedendovi direttamente, se in possesso delle relative credenziali, ovvero tramite un intermediario abilitato.
[1] Articolo 1 D.Lgs. 127/2015:
…
…
[2] Nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia nel campo “codice destinatario SdI” dovranno essere indicate 7X (XXXXXXX).
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